Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14357 del 06/06/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14357 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 17317-2007 proposto da:
BALLARIO CLELIA BLLCLL54M47C466Q,

RASPO SERGIO

RSPSRG51M13I470W, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA COLA DI RIENZO 149/12, presso lo studio
dell’avvocato FIDENZIO SERGIO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato POMERO PIERLUIGI;
– ricorrenti –

2013
1003

contro

MOEDIL DI LUCIANO AURELIO & C SNC in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18,

Data pubblicazione: 06/06/2013

presso lo studio dell’avvocato GREZ E ASSOCIATI SRL,
rappresentato e difeso dall’avvocato RIBOTTA ELIO;
MANASSERO DANILO MNSDNL62A24D742F,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 116,
presso lo studio dell’avvocato FIORELLI STEFANO, che

RACCA FEDERICO;
– controri correnti –

avverso la sentenza n. 1060/2006 della CORTE
D’APPELLO di TORINO, depositata il 19/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/04/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato Stefano FIORELLI in proprio quale
difensore di MANASSERO e con delega depositata in
udienza dell’Avvocato Elio RIBOTTA difensore della
Società, che ha chiesto l’accoglimento delle difese
prodotte;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 17.1.2003 Sergio Raspo e Clelia Ballali() convennero davanti al
tribunale di Cuneo Moedil di Luciano Aurelio & c. snc e l’ arch. Danilo Manassero
esponendo che nel 1994 avevano affidato al Manassero la progettazione della loro
nuova casa in Villafalletto via Lorenzelli 2 ed alla Moedil avevano appaltato la

direzione dei lavori.
I lavori, iniziati il 16.11.1994, furono ultimati nel 1996 e l’immobile dichiarato
abitabile il 3.7.1996, onde gli attori corrisposero il compenso ai convenuti.
Ben presto si presentarono fessurazioni nei muri esterni ed interni, fenomeni
minimizzati dalle controparti come di assestamento, ma di fronte ad ulteriori vizi,
con abbassamento di tratti del pavimento, i convenuti, riconosciuti i vizi, si erano
reciprocamente attribuite le responsabilità.
Le parti decisero di rivolgersi all’ing. Lorenzelli per accertare le cause ed i rimedi e
con scrittura 19.11.1999 convennero che la relazione avrebbe avuto non valore
arbitrale ma di base per una transazione.
Il Lorenzelli concluse che i fenomeni erano addebitabili in parte a carenze progettuali
in parte a carenze di esecuzione, sintomi di una diminuita sicurezza, senza tuttavia
entrare nel merito di tutto il progetto strutturale.
Conclusero per accertare le cause e l’addebitabilità in via alternativa o congiunta alla
progettazione e direzione dei lavori ovvero a carenza di esecuzione, determinando la
riduzione del prezzo ed i danni.
I convenuti contestarono ed espletata ctu, con sentenza 24.2.2005, si determinò la
responsabilità del Manassero nel 79,86 % e della Moedil nel 15,68% con condanna
del primo al pagamento di euro 86.961,02 e della seconda di euro 17.073,28, oltre

costruzione; al Manassero furono affidati anche il calcolo del cemento armato e la

interessi e spese, decisione appellata dal Manassero in via principale e dalla Moedil
in via incidentale.
La Corte di appello di Torino, con sentenza 19.6.2006, rigettò le domande degli attori
e compensò le spese, richiamando la scrittura 26.11.1999, la relazione Lorenzelli
8.5.2000, la raccomandata 31.10.2001 del legale degli attori alle controparti per

distinguendo tra riconoscimento dei vizi e riconoscimento della loro imputabilità.
Richiamato l’art. 1669 comma 2° cc, circa la prescrizione in un anno dalla denunzia,
sia la messa in mora che la citazione erano seguite ben oltre il termine.
Ricorrono i Raspo Ballano con due motivi, e relativi quesiti, illustrati da memoria,
resistono con distinti controricorsi Moedil e Manassero
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Col primo motivo si deduce violazione degli artt. 1669 II c. e 2935 cc richiamando
la cronistoria degli eventi, l’esclusione di gravi difetti da parte del Lorenzelli mentre
solo la ctu aveva evidenziato molti importanti problemi statici strutturali, col quesito:
il riconoscimento di vizi e difetti rientranti nella garanzia di cui all’art. 1667 cc può
determinare il decorso del termine prescrizionale ex art. 1669 II c cc pur in mancanza
della denuncia dei gravi vizi e difetti, dovuta al fatto che i committenti non hanno
mai acquisito la consapevolezza dei gravi difetti strutturali prima del deposito della
ctu.
Col secondo motivo si deducono vizi di motivazione in ordine alla valutazione della
relazione Lorenzelli circa la possibilità di acquisire consapevolezza di gravi vizi.
Manca il momento di sintesi.
Ciò premesso, si osserva:
La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto tempestiva la denunzia successiva ad
una ctu che accerti il vizio.

evitare il termine biennale di prescrizione, la notifica della citazione del 17.1.2003 e

L’identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti onde possa
individuarsi la “scoperta” del vizio ai fini del computo dei termini deve effettuarsi
con riguardo tanto alla gravità dei vizi quanto al collegamento causale di essi con
l’attività espletata, sì che, non potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la
dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di

termine, dovrà ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari
anteriori, solo all’atto dell’acquisizione d’idonei accertamenti tecnici; per il che,
nell’ipotesi di gravi vizi la cui entità e le cui cause, a maggior ragione ove già
oggetto di contestazioni tra le parti, abbiano, anche per ciò, rese necessarie indagini
tecniche, è consequenziale ritenere che una denunzia di gravi vizi possa implicare
un’idonea ammissione di valida scoperta degli stessi tale da costituire il dies a quo
per la decorrenza del termine ed, a maggior ragione, tale da far supporre una
conoscenza dei difetti di tanto antecedente da implicare la decadenza, solo quando,
in ragione degli effettuati accertamenti, risulti dimostrata la piena comprensione dei
fenomeni e la chiara individuazione ed imputazione delle loro cause, per l’un effetto,
alla data della denunzia e, per l’altro, a data ad essa convenientemente anteriore (
cfr. Cass. 9.3.99 n. 1993, 18.11.98 n. 11613, 20.3.98 n. 2977,94 n. 8053).
Ciò non significa, come pure ha evidenziato questa Corte con decisioni del tutto
coerenti con i principi sopra richiamati, che il ricorso ad un accertamento tecnico
possa giovare al danneggiato quale escamotage onde essere rimesso in termini
quando dell’entità e delle cause dei vizi avesse già avuta idonea conoscenza, ma solo
che compete al giudice del merito accertare se la conoscenza dei vizi e della loro
consistenza fosse stata tale da consentire una loro consapevole denunzia prima ed
una non azzardata iniziativa giudiziale poi, anche in epoca precedente, pur senza
l’ulteriore supporto del parere d’un perito ( cfr. Cass. 9.3.99 n. 1993, 2.9.92 n. 1016).

rivelarsi infondate, la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del

Nel caso in esame, la corte territoriale ha ritenuto la tardività della denunzia sulla
scorta degli atti elencati ed ha distintigtra riconoscimento dell’esistenza ontologica e

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della loro imputabilità te precisando che la consapevolezza dei vizi fu acquisita con
la relazione Lorenzelli del’8.5.2000.
Ciò posto, le censure non attaccano la complessiva ratio decidendi della sentenza

la raccomandata 31.10.2001 del legale degli attori alle controparti per evitare il
termine biennale di prescrizione, la notifica della citazione del 17.1.2003 e distingue
tra riconoscimento dei vizi e riconoscimento della loro imputabilità.
Richiamato, poi, l’art. 1669 comma 2° cc, circa la prescrizione in un anno dalla
denunzia, deduce che sia la messa in mora che la citazione erano seguite ben oltre il
termine.
Il giudizio di legittimità non è un terzo grado in cui si possa riesaminare il merito ed
il vizio di motivazione si configura solo quando nel ragionamento del giudice di
merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi ed alla
cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia
incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i
fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio
2003 n. 2222).
L’assunto che solo col deposito della ctu gli attori avevano avuto cognizione
dell’esistenza di gravi difetti è smentito dalla circostanza che già la prima
consulenza aveva accertato violazioni ex art. 1669 cc ed il termine per agire decorre
dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza
oggettiva della gravità dei difetti (Cass. 13.1.2005 n. 567).
In definitiva il ricorso va rigettato con condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI

che, come dedotto, richiama la scrittura 26.11.1999, la relazione Lorenzelli 8.5.2000,

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in euro 3700,
di cui 3500 per compensi, oltre accessori, in favore di ciascuna parte resistente.

Roma 17 aprile 2013.

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