Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14356 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE di MERCATO SAN SEVERINO, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avv. AVALLONE Marco, giusta delega in

atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Coramissiore tributaria regionale della

Campania, sez. staccata di Salerno, n. 205/05/07, depositata il 25

giugno 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 maggio 2011 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 205/05/07, depositata il 25 giugno 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità dell’avviso di contestazione con cui era stata irrogata al Comune di Mercato San Severino la sanzione amministrativa di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, per ritardato versamento dell’accisa sul gas metano. Il giudice d’appello, in particolare, ha ritenuto che “il ritardato pagamento dell’accisa relativamente alla fattispecie in esame non appare sanzionabile dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, in quanto tale violazione trova la sua normazione e disciplina nel D.Lgs. n. 504 del 1995, che all’art. 50 espressamente la disciplina”.

Il Comune di Mercato San Severino resiste con controricorso e propone altresì ricorso incidentale.

2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 3 e 26 del D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 13 e 16, nonchè dei principi generali in tema di interpretazione della legge e di rapporti tra legge generale e legge speciale, si basa esclusivamente sulla diversa natura della sanzione di cui al citato D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, rispetto all’indennità di mora di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3 e si conclude con il quesito “se il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, ha portata generale in riferimento ad ogni tipo di tributo, tale da includere la materia delle accise ” e “se è legittima la irrogazione della sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 in aggiunta all’indennità di mora – ed agli interessi per ritardato pagamento – di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3, comma 4, per il caso di ritardo nel pagamento delle accise”.

Il motivo appare inammissibile perchè non investe la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, come detto, concerne (e tale era stato il thema decidendum del giudizio di merito) il rapporto tra la citata D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 e il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 50, relativo alla materia sanzionatoria, e non già tra l’art. 13 e il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3, che regola l’indennità di mora per ritardato pagamento.

3. Il secondo motivo appare anch’esso inammissibile, riproponendo sotto il profilo del vizio di motivazione l’anzidetto censura di violazione di legge.

4. Il ricorso incidentale resta assorbito.

5. In conclusione, si ritiene che il ricorsi, riuniti, possano essere decisi in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria la ricorrente principale.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, dovendosi ribadire che il ricorso principale ha ad oggetto una questione (rapporto tra il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, che disciplina in generale le sanzioni per ritardati o omessi versamenti di tributi, e il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3, comma 4, che concerne l’istituto dell’indennità di mora per ritardato pagamento dell’imposta de qua) del tutto estranea – e quindi nuova in questa sede – al dibattito svoltosi nelle fasi di merito (relativo esclusivamente al rapporto tra la predetta norma del D.Lgs. n. 471 del 1997 e il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 50 che contempla alcune fattispecie sanzionatorie per infrazioni alla disciplina dettata dal medesimo d.lgs.);

che, pertanto, riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c., il ricorso principale deve essere rigettato, con assorbimento di quello incidentale;

che la ricorrente principale va condannata alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi.

Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna la ricorrente principale alle spese, che liquida in Euro 2700,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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