Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14356 del 14/07/2016

Cassazione civile sez. III, 14/07/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 14/07/2016), n.14356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1180/2012 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 18, presso lo studio GREZ E ASSOCIATI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GENNARO DE NICOLA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1347/2010 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE,

depositata il 24/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore (adito nel 2005) accolse la domanda di C.E. nei confronti della Telecom e condanno’ la convenuta: al pagamento di euro 2,17, oltre IVA, a titolo di ripetizione di indebito, in riferimento a quanto pagato dal titolare dell’utenza per la spedizione di bollette telefoniche; – al pagamento di Euro 100,00, oltre interessi dalla domanda, a titolo di risarcimento del danno.

Il Tribunale di Nocera Inferiore dichiaro’ d’ufficio la nullita’ del capo della sentenza di condanna al risarcimento del danno, per essere stata la domanda proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni senza che il contraddittorio fosse stato accettato da controparte. In accoglimento dell’appello proposto da Telecom, rigetto’ la domanda di ripetizione delle spese di spedizione. Condanno’ l’appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio (sentenza del 24 novembre 2010).

2. Avverso la suddetta sentenza, l’originario attore propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Non si difende la societa’ intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primi due motivi di ricorso, intimamente connessi, il ricorrente censura la sentenza per aver rilevato d’ufficio l’ultrapetizione rispetto alla domanda di risarcimento del danno. Invoca gli artt. 183, 112, 324 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Da un lato sostiene che dinanzi al giudice di pace la domanda e’ ritualmente introdotta in giudizio in sede di precisazione di conclusioni, se la controparte non ne eccepisce la preclusione nella stessa udienza.

Dall’altro, che, comunque, anche ad ammettere che la domanda non era stata tempestivamente presentata, il giudice di appello non avrebbe potuto rilevarne l’ultrapetizione da parte del primo giudice in mancanza di impugnazione della controparte.

1.1. Le censure sono totalmente prive di pregio e vanno rigettate.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’, quello secondo cui “In tema di procedimento davanti al giudice di pace, la maggiore snellezza del rito da osservare non comporta deroghe al sistema delle preclusioni delineato dalla disciplina del giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica – cui l’art. 311 c.p.c., rinvia – ne’ in particolare al divieto di proporre domande nuove, ne’ la natura eventualmente equitativa della decisione, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, esime il giudice dal rispetto delle norme di carattere processuale, concernendo esclusivamente il diritto sostanziale” (Cass. n. 10331 e n. 12454 del 2008).

Altrettanto consolidato e’ il principio, secondo cui le norme processuali inerenti le preclusioni sono norme a valenza pubblicistica volte ad assicurare l’interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo e la sua ragionevole durata e prescindono del tutto dalla eventuale acquiescenza della controparte, dovendo rilevarsi d’ufficio dal giudice (da ultimo Cass. n. 3806 del 2016).

2. Del tutto inammissibili, stante il carattere ipotetico della censura, sono il terzo ed il quarto motivo, con i quali – a prescindere dal carattere antitetico della prospettazione, contestualmente motivazionale e procedurale – si invoca l’assoluto difetto di motivazione ipotizzando che la pronuncia di nullita’ del capo in argomento sia una conseguenza dell’accoglimento dell’appello nel merito.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Non avendo la societa’ intimata svolto attivita’ difensiva, non sussistono i presupposti per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

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