Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14356 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. I, 08/07/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 08/07/2020), n.14356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

O.D., rappr. e dif. dall’avv. Ferdinando Tota, elett. dom.

presso il suo studio in Roma, via Giacinto Carini n. 58, come da

procura spillata in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e dif.

ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici, in

Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto Trib. Roma 23.11.2018, R.G. 68690/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla camera di consiglio del 23.6.2020.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. O.D. impugna il decreto Trib. Roma 23.11.2018, R.G. 68690/2017 che ha rigettato il suo ricorso avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale (notificato il 28.9.2017), la quale aveva escluso i presupposti per la dichiarazione dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e altresì quella umanitaria con concessione del permesso di soggiorno;

2. il tribunale, dubitando della credibilità del narrato, ha: a) negato la sussistenza di ragioni di persecuzione diretta e personale; b) escluso che, nel Paese di provenienza ((OMISSIS)), sussistesse conflitto armato, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) altri danni gravi non essendo stati prospettati; c) ritenuto non concedibile la protezione umanitaria, essendo impraticabile la comparazione richiesta, rispetto alla non allegata vulnerabilità, per la verifica circa il diniego di esercizio di diritti umani fondamentali;

3. il ricorso descrive un unico motivo di censura, cui si oppone il Ministero con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il motivo si contesta, anche come vizio di motivazione, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, art. 10, comma 3 e art. 11 Direttiva 2013/32/UE e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 non essendo state considerate le dichiarazioni del richiedente e le nuove allegazioni relative alla sua condizione personale, oltre che le i documenti medici;

2. il ricorso è inammissibile, posta la non specificità e incompletezza della procura apposta in foglio spillato al ricorso, documento nel quale non è indicata già la data di rilascio e così, in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, comma 13, quinto periodo, non risulta la prescritta certificazione, da parte del difensore, della “data del rilascio in suo favore”, quale imposta al fine di dar conto, a pena di inammissibilità del ricorso, del suo conferimento “in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato”;

3. si osserva che già questa Corte ha statuito che “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, poichè tale previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell’interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell’art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l’applicabilità dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3” (Cass. 17717/2018); e, in fattispecie analoga, Cass. 30620/2019 ha concluso per la inammissibilità della “procura su foglio separato e spillato in calce, ma niente consente di dire che la procura sia stata giustappunto rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento impugnato, atteso che sulla procura anzidetta non risulta apposta nè la data di conferimento, nè attestazione veruna”;

4. invero la specialità della norma deriva dalla peculiare connotazione pubblicistica che la certificazione, quale demandata al difensore, viene ad assumere nel contesto del conferimento della procura; per esso, non si ha invero mera declinazione modale del sistema già congegnato all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3 e art. 125 c.p.c., comma 3, demandandosi invece al difensore un atto di fidefacienza, con peculiare valore di riscontro, che il conferimento della procura è avvenuto posteriormente alla comunicazione del decreto impugnato; ne deriva che tale certificazione implica di necessità l’asseverazione qualificata – possibile solo in capo al difensore investito del mandato ad impugnare per cassazione e a ciò abilitato – della presenza del richiedente protezione – di regola – nel territorio dello Stato, così formandosi un documento firmato, a sua volta, in presenza del difensore e nel preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore; la locuzione impiegata (certificazione), rinviando in modo specifico ad un unico soggetto autore della condotta, e alla correlativa responsabilità, appare invero strettamente connessa ad un modo predeterminato, scelto dalla legge, di far risultare la posteriorità del mandato rispetto alla comunicazione del decreto, perciò integrando direttamente, accanto ad una funzione di controllo – come visto – della sottoscrizione e della sua provenienza (e, con essa, della volontà di impugnare, ex art. 83 c.p.c.), una speciale potestà asseverativa, di fidefacienza, conferita ex lege al difensore abilitato;

5. va dunque ripetuto il principio per cui, in materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, il conferimento della procura alle liti per proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato, va certificato nella sua data di rilascio dal difensore; ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale la procura (nella specie, apposta su foglio spillato all’atto) non indica la data in cui essa è stata conferita, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma, nè il citato requisito potendo discendere dalla mera inerenza all’atto annesso o dalla sequenza notificatoria (Cass. 1047/2020, 1043/2020, 2342/2020);

6. ne consegue, con la dichiarazione di inammissibilità, che sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020), con condanna alle spese secondo la soccombenza e liquidazione come da dispositivo.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in Euro 2.100, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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