Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14356 del 08/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.08/06/2017), n. 14356
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10724/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato LUCA OCCHIONORELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 92/4/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di CATANZARO, depositata il 26/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’01/03/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Calabria che il 26 gennaio 2016 ha ritenuto fondata domanda del Dott. C.P., perito assicurativo, diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 2000 al 2003. Il contribuente si difende con controricorso.
La ricorrente erroneamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3; art. 2697 c.c.) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione per essere correlata col SSN ed essere espletata con attrezzature minimali e le prestazioni “di una telefonista assunta in forma discontinua”.
La decisione del giudice regionale è centrata essenzialmente su principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016, laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
Dalla lettura combinata della sentenza d’appello e del ricorso per cassazione emerge che nella specie il thema decidendum riguarda l’utilizzo di un lavoratore, il che esclude che i suddetti parametri siano superati dall’attività del contribuente.
Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di rigetto in forma semplificata. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza in materia.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).
PQM
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017