Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14356 del 06/06/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14356 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 18783-2007 proposto da:
LESIF DI TESTICCIOLI GIUSEPPE & C SNC, in persona del
legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA A BRAGAGLIA 78/G, presso lo
studio dell’avvocato LUPI BRUNO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –

2013
1001

~Cile

contro

SAS COSTR & MONTAGGI SRL, COND VIALE RATTO DELLE
SABINE 55 75 VIA MARCELLANA 2 VIA CENINA l ROMA;
– intimati –

Data pubblicazione: 06/06/2013

i

avverso la sentenza n.

5150/2006 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/04/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;

Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA per
l’inammissibilità del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La snc L.E.S.I.F. ha appellato la sentenza 22423/2002 del Tribunale di Roma che
aveva accolto la domanda ex art. 1669 cc proposta dal condominio di viale Ratto
delle Sabine 55/75, via Costa Marcellana 2, via Cenina 1, per il risarcimento dei
danni conseguenti alla cattiva esecuzione di lavori, con condanna in solido con la

98.849,05 oltre accessori.
L’impugnazione è stata rigettata dalla Corte di appello di Roma con sentenza del
23.11.2006, sul presupposto, per quanto ancora interessa, che era infondato il motivo
di gravame relativo alla eccezione di decadenza della speciale azione ex art. 1670 cc
promossa contro la COSEDI, dal momento che il condominio era estraneo ai rapporti
tra COSEDI e LESIF né la subappaltatrice poteva avvalersene per paralizzare le
pretese del condominio, che era venuto a conoscenza dell’esistenza del terzo
chiamato solo a seguito della comparsa di risposta della COSEDI.
Erronea era la censura sull’interpretazione delle risultanze istruttorie alla luce dei
documenti e la LESIF avrebbe dovuto produrre il capitolato.
Ricorre LESIF con tre motivi, non svolgono difese le altre parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Col primo motivo si denunzia violazione dell’art. 1656 cc perché nei primi due gradi
di giudizio non è stata fornita la prova relativa ai rapporti tra COSEDI e LESIF ed il
subappalto è contratto derivato.
Col secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1667 e 1669 cc in relazione alle
statuizioni di primo e secondo grado , criticando il principio dell’estensione
automatica della domanda dell’attore al chiamato.

pretesa subappaltante srl SAS Costruzioni e Montaggi a pagare al condominio euro

Col terzo motivo si lamentano violazione dell’art. 1670 cc e vizi di motivazione in
ordine all’eccezione di decadenza dell’azione ex art. 1670 promossa dalla LESIF nei
confronti della COSEDI.
Le censure, assolutamente generiche, si concludono con la richiesta di accertare se vi
sia stata violazione delle norme indicate, eludendo sostanzialmente i canoni per la

40/2006, trattandosi di sentenza pubblicata il 23.11.2006, ( S.U. 20603/2007,
1652872008, Cass. 823/2009, 446/2009, 321/2009, 4309/2008, 24255/2011,
4566/2009) e riproponendo i temi già oggetto del giudizio di appello, senza svolgere
puntuali critiche alla corretta decisione della Corte di appello.
Il giudizio di legittimità non è un terzo grado in cui si possa riesaminare il merito ed
il ricorso deve espressamente indicare le violazioni di legge in cui è incorsa la
sentenza e non ribadire le tesi precedentemente esposte.
Il vizio di motivazione, poi, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di
merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi ed alla
cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta,
incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in
modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n.
2222).
In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile senza pronunzia sulle spese, in
mancanza di costituzione del condominio questa sede.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Roma 17 aprile 2013.

formulazione dei quesiti di diritto necessari ratione temporis per il disposto del d.lgs.

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