Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14355 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di PETRELLA TIFERNINA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via Pisanelli n. 4, presso l’avv.

Antonio Palamara, rappresentato e difeso dall’avv. Di Pardo Salvatore

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

REGIONE MOLISE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, via Nomentana n. 263, presso l’Ufficio

Delegazione di Roma della Regione, rappresentata e difesa dall’avv.

Galasso Antonio, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso n. 248/06,

depositata il 14 settembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 maggio 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Il Comune di Petrella Tifernina propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso n. 248/06, depositata il 14 settembre 2006, con la quale, rigettando sia l’appello principale del Comune, sia quello incidentale della Regione Molise, è stata confermata la condanna del Comune al pagamento in favore della Regione dei canoni di utenza idrica relativi agli anni 1981, 1982 e 1983, oltre interessi.

In particolare, il giudice a quo, premesso che l’appello principale aveva ad oggetto esclusivamente il punto relativo all’eccezione di prescrizione del credito e precisato anche che doveva ritenersi coperta dal giudicato la questione dell’applicabilità nella specie della prescrizione decennale, ha accertato che la Regione aveva interrotto la prescrizione con diffida di pagamento del maggio 1985 – prodotta validamente in appello ex art. 345 c.p.c., nel testo, applicabile ratione lemporis, anteriore alla modifica di cui alla L. n. 353 del 1990 – e poi nuovamente con l’atto di citazione del gennaio 1994.

La Regione Molise resiste con controricorso.

2. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 37 c.p.c. e R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, comma 1, lett. c), eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice speciale, cioè, a suo avviso, il tribunale regionale delle acque pubbliche.

Il motivo è inammissibile, in quanto posto erroneamente in termini di giurisdizione e non di competenza, essendo noto che i tribunali regionali delle acque pubbliche appartengono alla magistratura ordinaria, sia pure specializzata, per cui la questione se di una determinata controversia debba conoscere il giudice ordinario non specializzato ovvero il tribunale regionale delle acque attiene alla competenza e non alla giurisdizione (Cass., n. 1748 del 1968).

3. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 345 c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 353 del 1990, dell’art. 2948 c.c. e vizio di motivazione, il ricorrente chiede a questa Corte: a) “quando il giudizio di primo grado è iniziato in data anteriore al 1 gennaio 1993 al relativo giudizio di appello si applica l’art. 345 c.p.c., novellato dalla L. .n 353 del 1990?”; b) “al fine della prova dell’avvenuta interruzione della prescrizione che valore probatorio possono avere le annotazioni sul registro protocollo di un Ente?”; c) “ai sensi e per gli effetti dell’art 2948, comma 4, i crediti riguardanti i canoni di utenza idrica possono essere considerati obbligazioni periodiche e pertanto prescrivibili in cinque anni? “;

d) “qualsivoglia comunicazione – proveniente da organo politico incompetente a manifestare all’esterno la volontà gestionale dell’Ente – può qualificarsi quale atto interruttivo della prescrizione di un diritto di credito?”.

Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.

E’ infondato quanto all’applicazione, nella fattispecie, dell’art. 345 c.p.c. nel testo anteriore alla novella del 1990, in base al consolidato orientamento secondo il quale, con riferimento ai giudizi iniziati in primo grado in epoca anteriore al 30 aprile 1995, trova applicazione, quanto al giudizio di appello, a prescindere dall’epoca in cui questo si svolge, l’art. 345 cod. proc. civ. nella formulazione anteriore alle modifiche di cui alla L. n. 353 del 1990 e, in particolare, quale risultante per effetto della L. n. 581 del 1950, art. 36: pertanto, le parti, in presenza di dette condizioni, possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova (ma, se la deduzione poteva essere proposta in primo grado, si applicano, per le spese del giudizio di appello, le disposizioni dell’art. 92 cod. proc. civ.) (ex plurimis, Cass. nn. 10278 del 2001, 12744 e 18488 del 2006).

E ‘ inammissibile per il resto, poichè, da un lato, come detto sopra, la questione concernente l’applicazione nella specie della prescrizione ordinaria decennale è stata ritenuta dal giudice a quo coperta da giudicato (e ciò non è oggetto di censura), e, dall’altro, i restanti quesiti si rivelano inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., essendo formulati in termini generici, inidonei a costituire una sintesi logico-giuridica della questione tale da consentire a questa Corte di enunciare una regula iuris suscettibile di applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata (per tutte, Cass., Sez. un., n. 26020 del 2008).

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermati i principi di diritto sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato;

che il ricorrente va conseguentemente condannato alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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