Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14355 del 14/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 14/07/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 14/07/2016), n.14355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7367/2012 proposto da:

DOTT. V.C. S.R.L., ((OMISSIS)), in persona

dell�Amministratore unico Dott. C.V., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TERENZIO 21, presso lo studio dell�avvocato

FRANCESCO SAMPERI, rappresentata e difesa dagli avvocati BERNARDINO

PASANISI, ALFREDO PASANISI giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

CARBOTRADE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, ((OMISSIS)), in persona del

Liquidatore e legale rappresentante p.t. Dott. R.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA MAZZINI 88, presso lo

studio dell�avvocato RAFFAELE SPERATI, che la rappresenta e difende

unitamente all�avvocato CORRADO BREGANTE giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

PEYRANI SUD S.P.A., ((OMISSIS));

– intimata –

avverso la sentenza n. 207/2011 della CORTE D�APPELLO DI LECCE –

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 01/09/2011, R.G.N.

230/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l�Avvocato STEFANO CAFFIO per delega;

udito l�Avvocato RAFFAELE SPERATI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Nel novembre 1990 la Carbontrade S.p.A., essendo ricevitrice di una partita di pet-coke imbarcata sulla motonave (OMISSIS), contatto� l�Agenzia Marittima V.C. s.r.l. onde ottenere un preventivo dei costi e dei tempi di scaricamento della merce e, avendo trovato conveniente la relativa offerta, scelse (OMISSIS) quale porto di approdo e di sbarco.

1.1 – Dato che le operazioni di sbarco si rilevarono piu� lente di quanto garantito dalla C. s.r.l., tanto che la (OMISSIS) pote� ripartire da Taranto solamente il 6 dicembre 1990, la Carbotrade S.p.A. convenne in giudizio l�Agenzia Marittima V.C. s.r.l. per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti e delle spese sostenute a causa del ritardo nella scaricazione della citata motonave, quantificati in Lire 65.958.855.

1.2. – Costituitasi in giudizio, l�Agenzia Marittima V.C. s.r.l. eccepi� di aver agito solo come agente raccomandatario e, dunque, senza aver assunto l�appalto della scaricazione della (OMISSIS), non rivestendo essa convenuta la necessaria qualita� di impresa di sbarco.

1.3. – In esito all�istruttoria, l�adito Tribunale di Taranto, con sentenza non definitiva del 13 gennaio 1999, qualifico� il rapporto intercorso tra la Carbotrade S.p.A. e la C. s.r.l. come un appalto di servizi di sbarco e, rilevato l�inadempimento dell�appaltatrice, riconobbe in favore dell�attrice il diritto al risarcimento dei danni e dei maggiori costi sopportati.

1.4. – Istruita ulteriormente la causa tramite C.T.U., all�udienza del 11 novembre 2002, fissata per la precisazione delle conclusioni, spiego� intervento autonomo la Peyrani Sud S.p.A., la quale, sostenendo di aver provveduto con proprio personale e mezzi alle operazioni di sbarco e di movimentazione delle merci della (OMISSIS), chiese la condanna della C. s.r.l. e della Carbotrade S.p.A., “per quanto di rispettiva spettanza”, al pagamento del suo compenso, quantificato in Lire 72.874.000.

1.5. – Con la sentenza definitiva del 23 ottobre 2006, il Tribunale di Taranto, aderendo alle risultanze della c.t.u., condanno� la C. s.r.l. al pagamento in favore della Carbotrade S.p.A. della somma risarcitoria di Euro 31.191,17, oltre accessori, e dichiaro� inammissibile l�intervento della Peyrani Sud S.p.A..

2. – Avverso entrambe le anzidette sentenze, non definitiva e definitiva, proponeva impugnazione la C. s.r.l., mentre la Peyrani Sud S.p.A. proponeva gravame incidentale avverso il capo della sentenza definitiva che aveva ritenuto inammissibile il suo intervento.

2.1. – Con sentenza resa pubblica il 1 settembre 2011, la Corte d�Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettava integralmente sia il gravame principale, che quello incidentale, confermando entrambe le sentenze impugnate.

2.2. – Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale, premesso che era “pacifico che la Intertrade avesse noleggiato la m/n (OMISSIS) alla Carbotrade”, rilevava che era “documentalmente provato che la Carbotrade contratto� la C. onde procedere alle operazioni di sbarco della merce trasportata, proponendosi quest�ultima come specializzata in imbarco e sbarco rinfuse” e che “la circostanza che la C. s.r.l. fosse agenzia marittima raccomandataria e che in tale qualita� fosse stata contattata dall�armatore Intertrade” era irrilevante ai fini della risoluzione della controversia, dovendosi, nel caso di specie, appurare quale fosse l�effettivo incarico conferito alla C. dalla Carbotrade.

Tanto premesso, il giudice del gravame, avuto riguardo ai telefax versati in atti (e, segnatamente, a quello del 26 novembre 1990), concludeva nel senso che “la C. aveva stipulato un vero e proprio appalto di servizi con la Carbotrade”, come tale essendo “il contratto stipulato tra vettore ed impresa di sbarco” avente ad oggetto lo “stivaggio e la discarica delle merci della nave”.

2.3. – La Corte territoriale riteneva, poi, infondata nel merito l�eccezione con la quale si deduceva la nullita� del predetto contratto d�appalto, per non essere la C. s.r.l. abilitata all�esercizio di operazioni portuali dalla concessione dell�Autorita� Marittima all�epoca della stipulazione.

A tal riguardo, il giudice di secondo grado – premesso che la “F.lli Neri fu incaricata delle operazioni materiali di sbarco merce� fornitura della(e) gru che furono impiegate per conto della Carbontrade… e fu chiamata anche la ditta Peyrani” – osservava che “nulla vietava alla C. di servirsi di ausiliari nell�espletamento dell�appalto di servizi e, nella specie, di compagnie portuali (la Neri e la Peyrani) che erano entrambe autorizzate ex art. 111 c.n., dall�Autorita� Marittima e, dunque legittimate a condurre le materiali operazioni di stivaggio, imbragatura e scaricazione a terra della merce”, cosa che, peraltro, era confermata dal fatto che “la fattura della Peyrani del (OMISSIS) fu significativamente inglobata nella fattura della C. del (OMISSIS)”.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Dott. V.C. s.r.l., affidando le sorti dell�impugnazione a tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la Carbotrade S.p.A., mentre non ha svolto attivita� difensiva in questa sede la Peyrani Sud S.p.A..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente, va respinta l�eccezione sollevata dalla societa� controricorrente di improcedibilita� del ricorso per asserito tardivo deposito ex art. 369 c.p.c., giacche� l�atto e� stato notificato l�8 marzo 2012 e spedito a mezzo posta il successivo 26 marzo, con conseguente applicazione dell�art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5, a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione.

2. – Con il primo mezzo e� denunciata, ai sensi dell�art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 65, 108, 109, 110 e 111 c.n., nella loro originaria formulazione di cui al R.D. 30 marzo 1942, n. 327, dell�art. 196 e segg. reg. nav. mar. nella sua formulazione originaria di cui al D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328; artt. 287 c.n. e segg., L. 4 aprile 1977, n. 135, artt. 2 e 3, artt. 1710 c.c. e segg. e degli artt. 1362, 1367, 1369 e 1371 c.c.; nonche� e� dedotta, in relazione all�art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, violazione dell�art. 112 c.p.c. e motivazione contraddittoria e insufficiente ed omesso esame di argomenti e documenti decisivi.

La Corte d�Appello, in violazione delle norme di esegesi contrattuale e mancando di considerare circostanze decisive, avrebbe erroneamente qualificato il rapporto negoziale intercorrente tra la Carbotrade S.p.A. e la C. s.r.l. alla stregua di un appalto di servizi di sbarco, anziche� come un contratto di raccomandazione marittima.

In particolare, il giudice di secondo grado, non avendo inquadrato il detto rapporto nella “normativa che disciplina la rappresentanza delle parti interessate agli esiti economici delle operazioni portuali, nonche� in quella che disciplinava l�esecuzione delle medesime operazioni”, non si sarebbe avveduto del fatto che le necessita� operative della Carbotrade S.p.A. per la scaricazione della m/n (OMISSIS) imponevano, anzitutto, la nomina a (OMISSIS) di un mandatario e che la maniera piu� semplice di provvedervi consisteva nella nomina di un raccomandatario.

In secondo luogo, il giudice del gravame non avrebbe tenuto conto del fatto che la Carbotrade, operando professionalmente nel settore, era al corrente della normativa che all�epoca disciplinava le operazioni portuali, e che, essendo stata in grado di produrre il doc. 17 del suo fascicolo, era in possesso della pubblicazione “il porto di Taranto”, circostanze queste che le avrebbero consentito di escludere che la C. s.r.l. fosse un�impresa portuale.

Infine, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della circostanza che dalla corrispondenza tra le parti risultava che la stessa Carbotrade, quando la controversia era gia� insorta, aveva definito la C. quale sua rappresentante e che quest�ultima, nel caso di specie, si era limitata a compiere, per conto della Carbotrade, solo gli atti giuridici necessari al conferimento alla F.lli Neri ed alla Peyrani dell�incarico dell�esecuzione della scaricazione del carico della (OMISSIS), da queste, poi, materialmente eseguito.

2.1. – Il motivo e� inammissibile.

2.1.1. – Giova premettere, in linea di principio, che l�interpretazione e la qualificazione del contratto sono due operazioni concettualmente distinte, sebbene legate da una connessione biunivoca, in quanto volte all�unico fine che e� la determinazione dell�effettivo regolamento negoziale. La prima (l�interpretazione) precede logicamente la seconda (la qualificazione).

L�attivita� interpretativa e�, infatti, operazione ermeneutica, governata da criteri giuridici cogenti, che tende alla ricostruzione del significato del contratto in conformita� alla comune volonta� dei contraenti.

La ricerca volta ad individuare l�effettiva voluntas dei contraenti, utile per la successiva qualificazione del negozio, non puo�, come accennato, prescindere dall�osservanza dai canoni ermeneutici di cui all�art. 1362 c.c. e segg., che rappresentano delle vere e proprie norme cogenti, le quali sono ordinate secondo un interna, in forza del quale interpretativi prevalgono su integrativi, tanto da escluderne allorquando l�applicazione del principio di gerarchia i canoni strettamente quelli interpretativi – la concreta operativita� primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti (in tal senso gia� Cass., 21 luglio 1972, n. 2505; Cass., 14 gennaio 1983, n. 287).

Una volta individuata l�intenzione comune delle parti del contratto, il passaggio successivo e� la sussunzione del negozio in un paradigma disciplinatorio, si� da apprezzarne l�aderenza (magari anche solo parziale e/o secondo schemi combinatori) con una fattispecie astratta, tra quelle preventivamente delineate dal legislatore oppure conformate dagli usi e dalle prassi commerciali, sebbene il contratto possa anche non coincidere affatto con il “tipo” e mantenere, come tale, la sua vocazione ad essere “legge tra le parti”, ove sia diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela, ai sensi dell�art. 1322 c.c., comma 2.

In siffatta prospettiva, la qualificazione del contratto ha la funzione di stabilire quale sia la disciplina in concreto ad esso applicabile, con le relative conseguenze effettuali.

L�attivita� di interpretazione – consistente, come detto, nella ricerca e nella individuazione della comune volonta� dei contraenti – e� un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimita�, salvo che, ratione temporis, nelle ipotesi (rilevanti nella specie, per essere stata la sentenza impugnata pubblicata il 1 settembre 2011) di motivazione viziata ai sensi dell�art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione antecedente alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla in L. n. 134 del 2012) ovvero nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, alla stregua del c.d. “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita� sulla motivazione, ai sensi del n. 5 del citato art. 360, nella formulazione attualmente vigente, ovvero, ancora, ai sensi dell�art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dall�art. 1362 c.c. e segg..

L�attivita� di qualificazione, affidandosi al metodo della sussunzione, si risolve nell�applicazione di norme giuridiche e puo� formare oggetto di verifica in sede di legittimita� sia per cio� che attiene alla descrizione del modello tipico cui si riferisce, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto cosi come accertati, sia, infine, con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo.

2.1.2. – Tanto premesso, le doglianze della parte ricorrente risultano inammissibilmente veicolate, giacche�, lungi dall�evidenziare errori o aporie nell�applicazione, da parte della Corte territoriale, dei criteri di esegesi negoziale, ovvero insufficienze o aporie intrinseche al ragionamento ermeneutico a tal riguardo pertinente, esse si sono limitate a prospettare una diversa e piu� favorevole interpretazione della vicenda negoziale per cui e� causa, al fine, poi, di accreditare la preferita qualificazione dei contratti in essa rilevanti e, segnatamente, di quello intercorso con la Carbontrade S.p.A., con cio� venendosi, pero�, a sostituire alla Corte di appello nei poteri ad essa riservati, sia in punto di ricostruzione della comune volonta� dei contraenti, impingendo direttamente nella quaestio facti che attiene a siffatta operazione, sia nella connessa, ma conseguente, fase qualificatoria del rapporto giuridico instauratosi (cfr., in punto di interpretazione e qualificazione dei rapporti inter partes da parte della Corte di appello di Lecce, la sintesi, cui si rinvia integralmente, al par. 2.2. del “Ritenuto in fatto” che precede).

Una siffatta prospettazione delle censure, non consentanea ai paradigmi legali di accesso al giudizio di legittimita� (art. 360 c.p.c., comma 1), si pone, peraltro, in palese violazione anche dei principi di specificita� e di localizzazione ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non avendo la societa� ricorrente fornito intelligibile contezza dei contenuti dei documenti su cui il giudice di appello ha fondato la propria interpretazione e qualificazione negoziale (e, segnatamente, dei telex prodotti in atti), ne� affatto indicato la sede processuale di riversamento e attuale rinvenibilita� dei documenti medesimi. Cosi� come in ricorso si manca del tutto di puntualizzare contenuti e localizzazione della prova testimoniale della quale viene dedotto il carente esame da parte del giudice del merito.

3. – Con il secondo mezzo e� dedotta, in relazione all�art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell�art. 2697 c.c. e degli artt. 111, 1171 e 1172 c.n. e artt. 1344 e 1418 c.c..

La Corte d�appello avrebbe qualificato la F.lli Neri come ausiliare della C. s.r.l. senza fare riferimento ad alcun elemento di prova emergente dal processo e senza motivare adeguatamente sul punto, non avendo specificato quale fosse la natura giuridica del rapporto, se di ausiliario come lavoratore dipendente o come lavoratore autonomo o come subappaltatore.

In ogni caso, la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare la nullita� assoluta del contratto, in quanto concluso, rispettivamente, in violazione delle norme imperative di cui agli artt. 111, 1171 e 1772 c.n. o in frode alla legge.

4. – Con il terzo mezzo e� denunciata, ai sensi dell�art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione delle norme di diritto portate dall�art. 1418 c.c., in relazione alle norme di diritto portate dagli artt. 65, 108, 109, 110 e 111 c.n., nella loro formulazione originaria di cui al R.D. 30 marzo 1942, n. 327, dell�art. 196 e segg. reg. nav. mar. nella sua formulazione originaria di cui al D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.

La Corte d�Appello avrebbe erroneamente ritenuto valido l�asserito contratto d�appalto avente ad oggetto la scaricazione della m/n (OMISSIS), nonostante il detto contratto fosse nullo per violazione di norme imperative o, comunque, per illiceita� dell�oggetto e/o della causa, in quanto stipulato da un soggetto (la C. s.r.l.) non autorizzato dall�Autorita� Marittima all�esercizio di un�impresa di operazioni portuali, come prescritto dalla normativa al tempo vigente.

5. – Il secondo ed il terzo motivo, da scrutinarsi congiuntamente, non possono trovare accoglimento.

5.1. – Il giudice di secondo grado ha ritenuto che tra la C. s.r.l. e la Carbotrade S.p.A. fosse intercorso “un vero e proprio appalto di servizi”, tale essendo “il contratto stipulato tra vettore ed impresa di sbarco” avente ad oggetto lo “stivaggio e la discarica delle merci della nave”.

Su tale premessa – che, all�esito dello scrutinio che precede, non puo� piu� essere messa in discussione – la stessa Corte di appello ha poi evidenziato che la C. s.r.l., ai fini dell�espletamento dell�appalto di servizi e, dunque, per le operazioni di sbarco del carico di petcoke della Carbotrade S.p.A. (trasportato sulla motonave (OMISSIS)), si era avvalsa di “ausiliari”, ossia delle imprese (“compagnie”) portuali F.lli Neri e Peyrani, entrambe autorizzate ex art. 111 c.n., dall�Autorita� Marittima a condurre le materiali operazioni di stivaggio, imbragatura e scaricazione a terra della merce.

Donde l�esclusione della nullita� del predetto contratto di appalto di servizi, in quanto “nulla vietava alla C. di servirsi di ausiliari” per l�espletamento di detto appalto.

5.2. – Tale essendo la ratio decidendi della sentenza impugnata, occorre anzitutto precisare che non e� dato attribuire alcun rilievo divergente al mero utilizzo del termine “compagnie”, ossia nel senso di compagnie di maestranze portuali di cui all�art. 110 c.n., giacche� risulta palese dal contesto complessivo della motivazione che la F.lli Neri e la Peyrani sono state considerate imprese concessionarie ai sensi dell�art. 111 c.n., per le “operazioni portuali”, cio� che, per l�appunto, dette imprese erano effettivamente, come la stessa societa� C. ha cura di riaffermare in ricorso (p. 12). Dunque, neppure rileva in questa sede la circostanza che anche la “compagnie” portuali potevano essere soggetti concessionari, come previsto del medesimo art. 111, comma 3.

Va, altresi�, disattesa la censura, del tutto generica, sulla dedotta carente ed arbitraria motivazione in ordine alla qualificazione della F.lli Neri come “ausiliaria della C.”, posto che la sentenza impugnata evidenzia le fonti del proprio convincimento (doc. n. 7 fascicolo parte appellata e relativo telex; deposizione testimoniale R.) in ordine all�affidamento dell�incarico delle “operazioni materiali di sbarco merce fornitura della gru” in capo alla predetta impresa portuale, senza che su tale apparato motivazionale siano state mosse critiche di sorta.

Peraltro, il profilo di doglianza che attiene alla mancata specificazione del tipo di rapporto che legava la F.lli Neri alla C., oltre a non cogliere (anche in contraddizione con quanto assunto piu� oltre nello stesso ricorso sulla natura imprenditoriale della F.lli Neri quale soggetto autorizzato ai sensi dell�art. 111 c.n.) che tale rapporto, intercorso in forza di incarico affidato ad una impresa, non poteva in ogni caso caratterizzarsi come rapporto di lavoro dipendente, non esibisce neppure quale sia l�effettivo interesse che la sorregge, in rapporto all�eventuale invalidazione della ratio decidendi anzidetta.

5.3. – Sono, altresi�, infondate le censure che deducono la nullita� del contratto di “appalto di servizi” intercorso tra la V.C. s.r.l. e la Carbotrade S.p.A..

5.3.1. – La questione che pone il ricorso – cosi� come occorre delimitarla in funzione della effettiva pertinenza delle censure rispetto alla ratio decidendi che assiste la sentenza impugnata in questa sede e in base alla premessa, ormai cristallizzata, della qualificazione del contratto operata dal giudice del merito – e� quella se, nel regime antecedente alla novella di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84, il contratto di appalto di servizi di operazioni portuali (nella specie, scaricazione di nave) stipulato, nei confronti (nel caso in esame) del ricevitore delle merce trasportata, da soggetto non munito dell�autorizzazione di cui all�art. 111 c.n., ma che, ai fini dell�espletamento del servizio assunto contrattualmente, si sia avvalso di imprese portuali che detta autorizzazione posseggano, sia nullo ex art. 1418 c.c., per illiceita� dell�oggetto (art. 1346 c.c.) e/o della causa (art. 1343 c.c.), o per essere in frode alla legge (art. 1344 c.c.), stante la previsione di cui all�art. 1171 c.n., n. 1, che stabiliva il divieto, assistito da sanzione penale (arresto fino ad un anno o ammenda fino a due milioni di Lire, nella versione, applicabile ratione temporis, precedente all�abrogazione del predetto aliena n. 1 recata dalla L. n. 84 del 1994 e della stessa modifica della sanzione penale in amministrativa dettata dal D.Lgs. n. 507 del 1999), di “esercita(re) un�impresa di operazioni portuali”, in assenza della prescritta concessione.

La questione e� stata risolta dalla Corte di appello di Lecce in termini di validita� di un tale contratto e la decisione merita conferma alla stregua delle considerazioni che seguono.

5.3.2. – Nel regime previgente alla riforma recata dalla L. n. 84 del 1994 – la quale, anche a seguito degli interventi della Corte di giustizia (12 dicembre 1991 in C179/90) sulla incompatibilita� con il diritto comunitario delle situazioni di monopolio/oligopolio circa il diritto esclusivo d�esercizio delle operazioni portuali, ha operato nel senso di affermare, nell�ambito di dette attivita�, il principio della libera concorrenza, fondandosi sulla natura eminentemente privata delle attivita� stesse – la disposizione di cui all�art. 1171 c.n., n. 1 (poi abrogata dalla citata L. n. 84) mirava ad evitare che le operazioni portuali (imbarco, sbarco, trasporto, deposito, movimento in genere delle merci e di altro materiale: art. 108 c.n.) fossero svolte, per conto terzi, da impresa priva di concessione amministrativa.

5.3.2.1. – A tal riguardo giova incidentalmente precisare che il testo del citato n. 1 dell�art. 1171, nella sua originaria formulazione (come detto, applicabile al caso in esame), cosi� recitava: “chiunque esercita un�impresa di operazioni portuali, senza la concessione prescritta nell�art. 110”.

Appare evidente che il richiamo all�art. 110, in luogo dell�art. 111, e� frutto di un mero errore di coordinamento interno allo stesso codice della navigazione.

Difatti, il precetto della fattispecie incriminatrice mutua direttamente, ed in modo assolutamente chiaro, il proprio contenuto dall�art. 111 c.n., che e� la disposizione disciplinante, per l�appunto, l�esercizio delle operazioni portuali per conto terzi da parte di imprese munite di apposita “concessione”, mentre il precedente art. 110 – nel cui tessuto dispositivo non vi e� menzione alcuna di rapporti concessori – si occupa di un ambito affatto diverso, ossia delle vicende (costituzione, fusione, soppressione, funzionamento, etc.) riguardanti le “compagnie e gruppi portuali”, ovvero quei soggetti dalla personalita� giuridica nei quali si costituiscono le “maestranze addette alle operazioni portuali”.

Del resto, come gia� accennato, e� esclusivamente l�art. 111 c.n., comma 3, a prevedere che la “concessione” possa essere rilasciata anche alle “compagnie”, di cui all�art. 110 c.n., che intendano esercitare operazioni portuali per conto terzi.

Peraltro, il difetto di coordinamento emerge evidente (e, in cio�, sembra trovare in parte spiegazione) dalla stessa relazione di accompagnamento del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (in G.U. n. 93 del 18 aprile 1942), in cui ai da 76 a 78 del Capo 4^ si registra, nell�illustrazione delle norme, uno slittamento in avanti nell�indicazione delle disposizioni prese in considerazione, ossia quelli che nel codice sono gli artt. 110, 111 e 112, nella relazione vengono erroneamente indicati, rispettivamente, come artt. 109, 110 e 111, sebbene, poi, la illustrazione dei contenuti ne palesi la perfetta corrispondenza con quelli esibiti dalle disposizioni codicistiche.

5.3.3. – Tanto puntualizzato, era chiaro, dunque, il collegamento tra la citata norma dell�art. 1171, dettata, per esigenze di rilievo pubblicistico, ai fini della tutela del regolare e sicuro svolgimento delle attivita� in ambito portuale, e quella di cui all�art. 111 c.n. (anch�essa abrogata dalla Legge del 1994), che prevedeva, per l�appunto, la necessita� di detta concessione.

Invero, non importa in questa sede soffermarsi tanto sulla natura propria dell�atto indicato dalle citate disposizioni (se realmente concessione, traslativa di un pubblico servizio; ovvero, al di la� del nomea, autorizzazione volta a rimuovere un ostacolo all�esercizio della attivita� economica imprenditoriale, come da una parte della dottrina e della giurisprudenza amministrativa ritenuto), quanto, piuttosto, evidenziare e ribadire che la ratio delle citate norme, tra loro connesse, era, per l�appunto, quella di garantire e tutelare lo svolgimento della normale attivita� delle operazioni portuali, da affidare, dunque, ad un soggetto che, munito di determinati requisiti (tali da consentire alla p.a. di “concedere” il servizio: cfr. artt. 196-200 reg. nav. mar.) assicurasse l�efficienza e la sicurezza dell�esercizio delle operazioni anzidette.

In siffatta prospettiva, quindi, assumeva rilievo che le operazioni portuali riguardanti l�ordinario trasporto merci fossero effettivamente esercitate, per conto terzi, da impresa concessionaria e, dunque, da questa assunte professionalmente come attivita� economica organizzata, la� dove, poi, l�esecuzione delle operazioni (ossia la loro effettuazione materiale) era necessariamente devoluta alle maestranze costituite in “compagnie e in gruppi”, ex art. 110 c.n., come previsto dallo stesso art. 111, comma 4.

La legge, pertanto, non si preoccupava affatto di quale fosse il tipo o la natura del rapporto giuridico che legava l�impresa concessionaria ed il “terzo” per conto del quale il servizio veniva svolto, ponendo, invece, l�accento – come visto – soltanto sulla necessita� che il servizio richiesto fosse effettivamente esercitato dall�impresa concessionaria.

In tal senso, e� da ritenersi che, assicurato l�effettivo esercizio dell�operazione portuale da parte dell�impresa concessionaria e, dunque, soddisfatte le esigenze pubblicistiche sopra evidenziate, come si atteggiassero i rapporti con il “terzo” beneficiario del servizio e quale veste giuridica assumesse la concessionaria non interessava l�ambito della prescrizione sanzionatoria di cui all�art. 1171 c.n..

Del resto e a maggior ragione, secondo un orientamento risalente (ma non successivamente smentito) di questa Corte (Cass., 11 maggio 1967, n. 968; Cass., 15 ottobre 1968, n. 3300), neppure l�assunzione volontaria di contratti di appalto con gli utenti del porto da parte della compagnie prive di concessione (e cio� varrebbe anche per le imprese di sbarco), e dunque in forza della gestione di fatto delle operazioni portuali, consentiva di escludere che tali contratti fossero giuridicamente validi e producessero tutti i loro effetti nei confronti delle parti contraenti, non potendo le norme pubblicistiche a tutela dell�ordinato svolgimento del lavoro e delle operazioni portuali (e, tra queste, anche quelle di carattere penale, come l�originaria disposizione dell�art. 1171 c.n.) incidere sulla loro intrinseca validita�, per cui (fatta salva l�irrogazione delle sanzioni, amministrative e/o penali, a carico dei trasgressori) operavano le ordinarie norme del codice civile sulle cause di nullita�.

Sicche�, la configurazione giuridica dei rapporti implicati poteva anche essere diversificata e, sebbene la pratica registrasse il diretto legame (in forza di appalto di servizi; ma in tale prospettiva si collocava anche la giurisprudenza: cfr. Cass., 15 luglio 1956, n. 2093) tra impresa portuale e “terzo” interessato all�operazione (vettore, ricevitore, etc.), non poteva, tuttavia, escludersi che il concessionario svolgesse la prestazione anche in altra veste, tra cui quella di ausiliario di chi si fosse assunto contrattualmente l�appalto del servizio in favore del richiedente, rimanendo la posizione del terzo beneficiario comunque garantita in base all�art. 1228 c.c., quale norma che opera a prescindere dalla natura del rapporto che lega il debitore della prestazione all�ausiliario (nella specie, per le ragioni gia� evidenziate, non potendo comunque ricondursi ad un rapporto di subordinazione), risultando essenziale soltanto che il debitore in ogni caso si avvalga dell�opera dell�ausiliario nell�attuazione dell�obbligazione assunta, ponendo tale opera a disposizione del creditore, sicche� la stessa risulti cosi� inserita nel procedimento esecutivo del rapporto obbligatorio (Cass., 26 maggio 2011, n. 11590).

5.3.4. – Posto, quindi, che, nella fattispecie in esame, non si verteva in ipotesi di attivita� vietata di per se� dalla legge o “riservata” essa stessa in ragione della sua peculiare natura (cfr. art. 2229 c.c.), ma di esercizio di una attivita� di impresa “concesso” soltanto a taluni imprenditori in forza di provvedimento amministrativo, ossia di un diritto di esclusiva quanto all�organizzazione delle operazioni portuali, ove (come nella specie accertato dal giudice del merito) la regolamentazione dei rapporti inter partes viepiu� (ossia, a fortiori rispetto a quanto evidenziato in forza delle citate Cass. n. 968 del 1967 e n. n. 3300 del 1968) avesse garantito detta esclusiva (tramite l�effettivo esercizio delle operazioni portuali da parte di imprese concessionarie), non si poneva affatto questione di nullita� del contratto per i profili evocati dalla societa� ricorrente (che richiama le non pertinenti ipotesi di nullita� negoziali per edificazione in assenza di concessione o per esercizio di specifica attivita� in mancanza della iscrizione ad albi o elenchi stabilita per legge).

6. – Il ricorso va, pertanto, rigettato e la societa� ricorrente condannata, ai sensi dell�art. 385 c.p.c., comma 1, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita�, come liquidate come in dispositivo in conformita� ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Nulla e� da disporsi in punto di regolamentazione di dette spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attivita� difensiva in questa sede.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la societa� ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita�, che liquida, in favore della parte controricorrente, in complessivi Euro 5.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi� deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA