Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14355 del 08/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.08/06/2017),  n. 14355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10570/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9106/15/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 19/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’01/03/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

Con atto spedito il 19 aprile 2016 per la notifica ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 4 e L. n. 69 del 2009, art. 55, l’avvocatura erariale ricorre per la cassazione della sentenza delle CTR – Campania n. 9106-2015-15 pubblicata il 19 ottobre 2015. Sennonchè l’agente postale, con annotazione delle 22 aprile 2016 apposta sull’avviso di ricevimento restituito alla notificante, attesta che il difensore del contribuente risulta trasferito. Indi, in data 7 ottobre 2016, l’avvocatura erariale rinnova, con buon esito, la notifica del ricorso a mezzo di posta elettronica certificata sempre al difensore del contribuente che non si costituisce. La controparte non spiega difese.

Il ricorso è inammissibile.

Com’è noto, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009 (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 20102 del 06/10/2016, Rv. 641250).

Nella specie, pur non essendo riportata nella sentenza d’appello e nel ricorso per cassazione, la data precisa d’istaurazione del giudizio dinanzi alla CTP essa è sicuramente posteriore al 4 luglio 2009, atteso che il contribuente ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso avanzata il 16 giugno 2011. Dunque, il termine ultimo per proporre il ricorso per la cassazione della sentenza d’appello pubblicata il 19 ottobre 2015 coincide col 19 aprile 2016.

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441).

Nella specie la difesa erariale riattiva il procedimento notificatorio solo in data 7 ottobre 2016, cioè dopo quasi sei mesi, senza neppure precisare quando si sarebbe appreso l’esito negativo del primo tentativo di notifica. Nulla va disposto in punto di spese, mancando attività difensiva della controparte.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA