Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14354 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37878-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. (OMISSIS)) in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4962/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

13/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Sicilia, sezione staccata di Catania, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza CTP Ragusa, di accoglimento del ricorso proposto da D.M.G. avverso il diniego di rimborso del 90% delle somme versate per IRPEF anni 1990, 1991 e 1992, oltre ad interessi, essendo egli residente in uno dei Comuni della Sicilia colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17; della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, convertito dalla L. n. 123 del 2017, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, alla stregua della norma da ultimo citata, le istanze di rimborso IRPEF presentate dagli aventi diritto, siccome residenti in uno dei Comuni della Sicilia colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, dovevano tener conto delle complessive risorse stanziate e, qualora il relativo ammontare avesse ecceduto tali risorse, i rimborsi sarebbero stati effettuati applicando la riduzione percentuale del 50% sulle somme dovute; inoltre, nessun rimborso sarebbe stato effettuato, in caso di esaurimento delle risorse stanziate; e la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che detto ius superveniens poteva venire in rilievo solo in fase esecutiva o di ottemperanza, sul presupposto che la sentenza impugnata era stata depositata in epoca successiva all’11 novembre 2018, data di entrata in vigore del citato del D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies; erroneamente quindi la sentenza impugnata sembrava avere disconosciuto l’applicabilità dello ius superveniens anzidetto anche nella fase esecutiva del rimborso, sul presupposto che il relativo giudizio si sarebbe incardinato prima dell’entrata in vigore del citato del D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies;

che, con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 44 e 46, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, la declaratoria di cessata materia del contendere non esigeva necessariamente la rinuncia all’appello, in quanto, nel processo tributario, la rinuncia e la cessazione della materia del contendere, pur comportando entrambe l’estinzione del giudizio, erano due eventi differenti fra di loro; invero la rinuncia all’appello comportava il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; la cessazione della materia del contendere non riguardava gli aspetti processuali della controversia, ma il solo permanere dell’interesse del ricorrente a vedere accolta la sua domanda; invero, una volta venute meno le ragioni di contrasto fra le parti, non vi era ragione per chiedere che il processo pervenisse all’emanazione di una sentenza; ed essa Agenzia delle entrate, nella fase di appello, si era limitata a dare notizia dell’avvenuta liquidazione del rimborso chiesto dal contribuente; che il contribuente non si è costituito;

che il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è infondato;

che, come rilevato dall’Agenzia delle entrate ricorrente, è applicabile alla presente controversia la norma introdotta dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, così come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, convertito dalla L. n. 123 del 2017, in vigore dal 13 agosto 2017, in quanto non ha rilievo che la sentenza impugnata sia stata depositata il 13 novembre 2018 e quindi dopo l’entrata in vigore del citato del D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies (13 agosto 2017), atteso che la norma introdotta con detto articolo è applicabile a tutti i giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore ed è pertanto riferibile a tutte le istanze presentate, per le quali, dunque, le somme da corrispondere sono destinate a ridursi in percentuale, qualora gli importi complessivi dovuti eccedano le risorse stanziate in bilancio;

che la giurisprudenza di legittimità ha più volte rilevato che lo ius superveniens, sopra descritto, non incide sul diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, operando tale rimborso entro i limiti delle risorse stanziate e disponibili, si che le eventuali questioni sui conseguenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate possono avere rilievo solo in fase esecutiva, ovvero in quella eventuale del giudizio di ottemperanza (cfr. Cass. n. 29906 del 2017; Cass. n. 4291 del 2018);

che è infondato anche il secondo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, atteso che, nella specie, non sussistevano i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto il rimborso IRPEF in favore del contribuente è stato disposto dalla CTR secondo modalità differenti rispetto a quelle auspicate dall’Agenzia delle entrate; ora, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 19845 del 2019; Cass. n. 25625 del 2020), la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si siano date atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale inizialmente dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice; il che, come sopra detto, nella specie non si è verificato; che il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate va pertanto respinto, con sua condanna alle spese di giudizio, quantificate come in dispositivo;

che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

la Corte respinge il ricorso e condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in Euro 2.300,00, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA