Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14354 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 15/06/2010), n.14354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 31054/2006 proposto da:

COMUNE DI GIULIANOVA in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 5637, presso lo

studio dell’avvocato D’AMARIO Ferdinando, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

G.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 40/2005 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata 03/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’AMARIO, che dichiara che c’è

istanza di cessazione materia del contendere;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concludo per l’estinzione per cessazione

materia del contendere.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

premesso che il Comune di Giulianova ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 40/05 della Commissione Tributaria Regionale degli Abruzzi dep. il 3 ottobre 2005 che aveva, rigettando l’appello del medesimo, confermato la sentenza della CTP di Teramo che aveva accolto il ricorso di G.V. avverso l’avviso di accertamento per ICI relativa per l’anno 1999;

che la CTR aveva ritenuto non corretto il riferimento al regolamento delegato al Comune a norma del D.Lgs. n. 446 del 1997, per quanto concerneva gli anni anteriori all’anno successivo alla sua deliberazione, in virtù della sua ritenuta irretroattività;

che la causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza;

che, in data 7 aprile 2010, il Comune ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, in base a conforme accordo transattivo con il contribuente, con richiesta di estinzione del giudizio e compensazione delle spese;

visti. gli artt. 390 e 391 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio e compensa interamente le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

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