Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14354 del 14/07/2016

Cassazione civile sez. III, 14/07/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 14/07/2016), n.14354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18429/2011 proposto da:

SETRAND SRL, (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante Sig.

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PZ DELLA

CANCELLERIA 85 ST IOCULANI, presso lo studio dell’avvocato ELVIRA

MELFI, rappresentata e difesa dall’avvocato SEBASTIANO LI ROSI

giusta procura speciale notarile;

– ricorrente –

contro

HEINEKEN ITALIA SPA, (OMISSIS), in persona del Responsabile degli

Affari Legali Dott. S.T., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ALESSANDRIA 208, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMILIANO CARDARELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato UGO

UPPI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

AVIR SPA ORA O-I MANUFACTURING ITALY SPA (OMISSIS);

– intimata –

nonche’ da:

AVIR SPA ORA O-I MANUFACTURING ITALY SPA (OMISSIS), in persona del

Procuratore Speciale Avv. C.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 67, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO PARLATORE, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

HEINEKEN ITALIA SPA (OMISSIS), in persona del Responsabile degli

Affari Legali Dott. S.T., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ALESSANDRIA 208, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMILIANO CARDARELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato UGO

UPPI giusta procura in calce al controricorso del 22/09/2011;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

SETRAND SRL (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 14/2011 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 14/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato SEBASTIANO LI ROSI;

udito l’Avvocato UGO UPPI;

udito l’Avvocato STEFANO PARLATORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e il rigetto di quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La S.E.Trand s.r.l. convenne in giudizio la Heineken Italia s.p.a. per sentirla condannare al pagamento del corrispettivo dovuto per attivita’ di trasporto, stoccaggio e frantumazione di bottiglie in vetro, precisando che il relativo contratto era stato concluso a seguito di contatti preliminari con la Avir s.p.a. e sulla base di un preventivo da essa richiesto.

La convenuta resistette alla domanda, sostenendo di essere estranea al contratto, in quanto i rapporti erano intercorsi unicamente fra la societa’ attrice e la Avir, e provvedendo a chiamare in causa quest’ultima.

Con altro atto di citazione, la S.E.Trand convenne in giudizio la Avir chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione di un distinto contratto relativo al trasporto del vetro (frantumato) dal proprio stabilimento a quello della Avir, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Cagliari, pronunciando sulle due cause riunite, le rigetto’ entrambe; affermo’ che il primo contratto era intercorso unicamente fra la S.E.Trand e la Avir e che la domanda svolta dall’attrice nei confronti della Heineken non poteva estendersi automaticamente nei confronti della Avir; quanto al secondo contratto, ritenne che la domanda di risoluzione fosse stata rinunciata in quanto, nelle more, il trasporto del vetro era stato effettuato e la Avir aveva pagato il corrispettivo dovuto.

La Corte di Appello ha ribadito che il primo contratto era intercorso unicamente tra la S.E.Trand e la Avir (a prescindere dai rapporti interni fra quest’ultima e la Heineken circa l’onere definitivo dei costi di frantumazione), ma ha parzialmente riformato la sentenza affermando che la domanda della S.E.Trand doveva intendersi estesa automaticamente alla Avir e doveva essere accolta per l’importo di 100 milioni di Lire (in difetto della prova che spettasse un corrispettivo superiore a quello indicato in un ordinativo del 10.3.2000).

Ricorre per cassazione la S.E.Trand s.r.l., affidandosi a tre motivi; resistono, con distinti controricorsi assistiti da memorie, la Heineken Italia s.p.a. e la O-I Manufacturing Italy s.p.a..

(gia’ Avir); quest’ultima propone ricorso incidentale basato su tre motivi cui resiste – con controricorso – la Heineken.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

SUL RICORSO PRINCIPALE DELLA S.E.TRAND S.R.L..

1. Col primo motivo (che deduce “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” e “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. da 1362 a 1371 c.c.”), la ricorrente si duole che la Corte abbia ritenuto “cristallizzato” in 100 milioni di Lire, ossia nella misura indicata nell’ordine Avir del 10.3.2000, il credito per il trasporto, il deposito e la frantumazione delle bottiglie, senza considerare che il deposito si era protratto fino al 30 agosto 2003 e che l’importo concordato non poteva avere natura forfettaria, tale da prescindere dall’effettiva durata dell’occupazione dell’area.

In particolare, la ricorrente lamenta che la Corte non ha motivato sulla natura forfettaria del corrispettivo e sulla affermata ragionevolezza dei tempi occorsi per liberare le aree occupate dai materiali e richiama – sul punto – il contenuto del preventivo che prevedeva un compenso (per mq) rapportato ad ogni di deposito.

1.1. Il motivo risulta inammissibile, per genericita’, nella parte in cui prospetta – in rubrica – la violazione dei canoni ermeneutici (tutti, dall’art. 1362, all’art. 1371 c.c.) senza individuarli specificamente nell’illustrazione delle censure e senza indicare in quali termini la loro erronea applicazione avrebbe inciso sulla decisione impugnata.

Altrettanto generiche – e parimenti inammissibili – sono le censure di tipo motivazionale, che sollecitano una non consentita diversa valutazione delle risultanze istruttorie e contestano la selezione degli elementi che la Corte ha ritenuto di porre a base del proprio percorso argomentativo.

In particolare, non risulta censurabile (in quanto frutto di una valutazione di merito fondata principalmente sul riconoscimento della rilevanza decisiva dell’ordine del marzo 2000 e della sua prevalenza rispetto all’originario preventivo) la conclusione circa la natura forfettaria del compenso e circa il fatto che il protrarsi del deposito oltre i limiti del tempo ragionevole era imputabile alla S.E.Trand.

2. Col secondo motivo (che viene dedotto per l’ipotesi di mancato accoglimento del primo e che prospetta ogni possibile vizio motivazionale e la violazione degli artt. 1326 e 2697 c.c. e dell’art. 2721 c.c. e art. 2729 c.c., n. 2), la ricorrente censura la sentenza per avere apoditticamente affermato la “evidenza” della stipulazione del contratto (verbale) fra la S.E.Trand e la Avir, trattandosi di conclusione che avrebbe dovuto essere argomentata alla luce dei principi di cui agli artt. 1326 e 2697 c.c., senza possibilita’ di fare affidamento, dato il rilevante valore del contratto, su prove testimoniali o su presunzioni; evidenzia, per contro, che sussistevano molteplici elementi – anche documentali – che consentivano di affermare l’esistenza di un vincolo contrattuale fra la S.E.Trand e la Heineken e conclude che “la sentenza non e’ motivata nella parte in cui riconosce la Avir come controparte di S.E.TRAND e non, invece, Heineken che dovra’ essere dichiarata tenuta al pagamento verso SETRAND di tutte le somme ascritte a compenso per deposito di bottiglie in vetro alla rinfusa su piazzale dalla data di inizio del deposito sino al 30 agosto 2003”.

2.1. Il motivo e’ infondato nella parte in cui ipotizza la violazione di norme di diritto, giacche’ il contratto poteva ben essere concluso verbalmente e il giudice poteva senz’altro utilizzare la prova per testi (e quindi far ricorso a presunzioni) in presenza dei plurimi elementi di prova scritta evidenziati dalla Corte a sostegno della ricostruzione della vicenda.

Inammissibili risultano le censure di tipo motivazionale, sia laddove contestano l’affermata “evidenza” circa la conclusione del contratto fra la ricorrente e la Avir (cosi’ censurando un apprezzamento di merito che, in quanto adeguatamente motivato, non e’ sindacabile), sia laddove mirano ad affermare la conclusione del contratto fra la S.E.Trand e la Heineken, proponendo una lettura delle risultanze istruttorie opposta a quella svolta dalla Corte (cio’ facendo -peraltro – in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, dal momento che non risulta trascritto il contenuto della maggior parte dei documenti utilizzati allo scopo).

3. Il terzo motivo (che deduce la violazione degli artt. 167 e 345 c.p.c., “in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 3”) censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata la reale estensione dell’area occupata dai materiali, senza considerare che le controparti non avevano contestato l’indicazione di 5.000,00 mq compiuta in citazione dall’attrice (che successivamente aveva dato atto che, dopo la frantumazione dei materiali, l’area occupata era stata ridotta a 2040 mq) e senza ammettere la produzione di un documento, proveniente dalla Provincia di Cagliari, che attestava l’estensione dell’area.

3.1. Il motivo e’ inammissibile.

La ricorrente ha omesso di censurare l’ulteriore ratio adottata dalla Corte (secondo cui “l’esatta estensione dell’area… e’, dunque, priva di rilievo ai fini della decisione, dovendosi escludere che il protrarsi del deposito fosse conseguente alla condotta della Avir”) che, essendo da sola sufficiente ad escludere il riconoscimento di un maggior importo commisurato alla durata del deposito, ha reso – ab origine – prive di qualunque interesse le censure concernenti l’estensione dell’area su cui – secondo l’assunto della ricorrente – avrebbe dovuto calcolarsi il compenso ulteriore.

Per di piu’, va considerato che il rigetto del primo motivo ha reso definitivo l’accertamento sulla natura forfettaria del compenso, con cio’ rendendo ulteriormente carente di interesse ogni censura volta ad affermare come dovuto un compenso commisurato allo spazio occupato e ai tempi del deposito.

SUL RICORSO INCIDENTALE DELLA O-I MANUFACTURING ITALY S.P.A..

4. Col primo motivo (che deduce ogni possibile vizio motivazionale e “violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1678, 1766, 1411, 1773 e 1777 c.c.”), la ricorrente incidentale censura la Corte laddove ha ritenuto concluso con la Avir, anziche’ con la Heineken, il contratto di trasporto e deposito delle bottiglie e si duole della mancata o erronea considerazione di circostanze che orientavano verso una soluzione opposta; evidenzia, altresi’, la violazione delle norme indicate in rubrica, individuando un contrasto fra ciascuna di esse e le conclusioni raggiunte dalla Corte.

4.1. Il motivo e’ inammissibile.

I vizi motivazionali sono affermati sul presupposto di una diversa lettura delle risultanze istruttorie e anche le censure in iure non evidenziano erronee affermazioni di diritto, ma le postulano sulla base di una diversa ricostruzione fattuale della vicenda.

5. Col secondo motivo (che deduce, oltre ad ogni possibile vizio motivazionale, la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 100 e 106 c.p.c.), la ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto che la domanda proposta dalla S.E.Trand si fosse estesa automaticamente alla Avir benche’ la Heineken non avesse indicato la Avir come effettiva legittimata passiva, ma si fosse limitata a chiamarla in causa in garanzia impropria.

5.1. Il terzo motivo (“ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.”) censura la Corte per essersi “pronunciata extra petita nel qualificare la domanda spiegata… da Heineken nei confronti di Avir quale chiamata in giudizio per comunanza di causa”.

5.1. Entrambi i motivi vanno disattesi in quanto non sussiste alcuna incongruenza nella qualificazione data dalla Corte alla posizione assunta dalla S.E.Trand e alla natura e finalita’ della chiamata in causa della Avir, a fronte di una motivazione che ha adeguatamente evidenziato che la Heineken aveva affermato di essere “completamente estranea all’operazione” e che “unica tenuta a rispondere delle obbligazioni nascenti dal contratto sarebbe stata la Avir”, con la conseguenza che, pur avendo chiamato in causa la Avir per essere manlevata da un’eventuale condanna, “nessun elemento in ordine alla sussistenza di una causa di garanzia, anche impropria, fu dedotto dalla Heineken Italia che invece indico’ la Avir come unica obbligata rispetto alla pretesa dedotta dalla controparte”.

Dal che consegue che non risultano configurabili ne’ le denunciate violazioni di legge ne’ il vizio di extrapetizione (giacche’ la Corte non si e’ pronunciata su una domanda non proposta, ma ha correttamente applicato il principio dell’automatica estensione della domanda nei confronti del terzo indicato dal convenuto come effettivo legittimato passivo).

6. Le spese di lite, compensate fra le due ricorrenti, seguono per il resto la soccombenza, con condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese in favore della Heineken.

PQM

la Corte rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale e, compensate le spese fra le ricorrenti, condanna ciascuna di esse a rifondere alla Heineken Italia s.p.a. le spese di lite, liquidandole – a carico di ognuna – in Euro 7.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 8 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

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