Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14354 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. I, 08/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1398/2019 proposto da:

S.J., elettivamente domiciliato in Isernia (IS) in via XXIV

maggio n. 33, presso lo studio dell’avv. Paolo Sassi, che lo

rappresenta e difende, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Riconoscimento

Protezione Internazionale;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/02/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da S.J., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale sia come rifugiato che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria. Il ricorrente riferiva di essere gestore di un bar frequentato da studenti e che una mattina, per futili motivi, uno di essi aveva ferito gravemente l’altro, e poichè l’aggressore si era dato alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, egli era stato incolpato dagli altri studenti, e così era stato portato in caserma e trattenuto in prigione per due settimane. I parenti avevano pagato un risarcimento ai familiari della vittima per liberarlo, ma poi egli aveva scoperto che gli avevano distrutto il negozio. Gli studenti avevano continuato a minacciarlo, affinchè pagasse un riscatto o divenisse membro della confraternita Eye, alla quale il ragazzo ucciso apparteneva, per prenderne il posto. Quindi, era scappato prima da uno zio e successivamente all’estero.

A sostegno della decisione di rigetto, il tribunale ha messo in luce l’inverosimiglianza della narrazione (v. p. 4, in fondo, del decreto). Neppure la protezione sussidiaria è stata riconosciuta, non sussistendo nessun grave pericolo qualora il richiedente dovesse rientrare nel proprio paese. Inoltre, il tribunale non ha rilevato situazioni di vulnerabilità meritevoli della protezione umanitaria. Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il Collegio dà atto che la motivazione della presente decisione è adottata in forma semplificata.

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 14 e art. 27, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 5, 7, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e art. 19 e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria con riferimento alla situazione esistente in Nigeria sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria. Mancanza totale di motivazione; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in Nigeria sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2, lett. a), perchè erroneamente, il tribunale aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello stato per la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.

Il primo motivo è inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi del rigetto della richiesta di riconoscimento sia dello status di rifugiato e sia della protezione sussidiaria, fondato su un giudizio di non credibilità del richiedente asilo (per come già indicato alla p. 4 del decreto) e, inoltre, contiene critiche di puro merito rivolte agli accertamenti di fatto operati dalla Corte d’appello, che sono basati su fonti informative autorevoli.

Il secondo motivo, in riferimento alla protezione umanitaria, è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale, che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

Il terzo motivo è inammissibile perchè la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con il provvedimento che definisce il giudizio, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza o comunque con il provvedimento che definisce il giudizio, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 D.P.R. citato (Cass. 29228/2017, 3028/2018, in fattispecie relative a revoca disposta con la sentenza di appello).

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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