Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14354 del 06/06/2013
Civile Sent. Sez. 2 Num. 14354 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: CORRENTI VINCENZO
SENTENZA
sul ricorso 19788-2007 proposto da:
PIRRONE GIUSEPPE C.F.PRRGPP38T22A176, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo
studio dell’avvocato PALMERI GIOVANNI,
rappresenta
e
difende
unitamente
che lo
all’avvocato
ZAGARELLA FABRIZIO;
– ricorrente contro
LIPARI
VITO
C.F.LPPVTI46A21A176G,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI
36,
presso lo studio dell’avvocato DELPINO ALBERTO,
Data pubblicazione: 06/06/2013
rappresentato e difeso dall’avvocato SOLINA NICOLOT;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 151/2007 del GIUDICE DI PACE
di ALCAMO, depositata il 15/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
CORRENTI;
udito l’Avvocato Palmieri Giovanni difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
udienza del 16/04/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
FATTO E DIRITTO
Pirrone Giuseppe propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del GP di
Alcamo del 15.3.2007 che, in parziale accoglimento della domanda proposta da
Lipari Vito per il pagamento della somma di euro 1032,40, oltre accessori, o, in
subordine, alla maggior somma ritenuta di giustizia per l’arricchimento derivatone
1032,91, lo ha condannato al pagamento di euro 1032 oltre rivalutazione ed
interessi compensativi dalla data di esecuzione all’effettivo soddisfo, rigettando la
riconvenzionale.
La sentenza ha dedotto che l’attore aveva provato l’esecuzione dei lavori.
Il ricorso denunzia violazione degli artt. 1277 e 1657 cc perché il credito del
Lipari, derivante da contratto d’opera o d’appalto, dà luogo ad un debito di valuta
e la sentenza va cassata in riferimento alla rivalutazione, con relativo quesito.
Il controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso.
Occorre premettere che sono sentenze emesse dal giudice di pace secondo equità,
tutte quelle di valore inferiore ai 1.033 euro, anche se il giudice non ha fatto
espresso riferimento alla decisione equitativa e ne ha fatto, invece, a specifiche
disposizioni normative.
Le quali sentenze, per ormai costante indirizzo giurisprudenziale, e salve le
previsioni del d.lgs.n. 40/2006, sono impugnabili con ricorso per cassazione, oltre
che per i motivi e la violazione previsti dai numeri uno e due dell’art. 360 c.p.c.
anche (con riferimento al n.tre dello stesso articolo) per violazioni della
Costituzione, del diritto comunitario, dei principi generali dell’ordinamento e
della legge processuale, nonché, a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia, restando
pertanto escluse, anche dopo tale pronuncia, le altre violazioni di legge; mentre
da lavori eseguiti, con limitazione della richiesta di condanna alla somma di euro
sono soggette a ricorso per cassazione (in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c.) per
nullità attinente alla motivazione solo ove questa sia assolutamente mancante o
apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse o comunque
inidonea ad evidenziare la “ratio decidendi”.
Nella specie, trattandosi di sentenza pubblicata il 15.3.2007, sotto la vigenza del
condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese,
liquidate in euro 1300, di cui 1200 per compensi, oltre accessori.
Roma 16 aprile 2013.
Il consigliere estensore
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d.lgs. 40/2006, era appellabile e non ricorribile, donde l’inammissibilità, con