Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14353 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SOPENPAN s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 267, presso

l’avv. Riccardo Carnevali, che la rappresenta e difende giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE di SANT’ANASTASIA, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avv. Colantuoni Antonietta, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania

n. 96/33/06, depositata il 23 giugno 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 maggio 2011 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Riccardo Carnevali per la ricorrente;

udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Tommaso Basile, il quale ha dichiarato di non avere nulla da

osservare in ordine alla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La SOPENPAN s.r.l propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 96/33/06, depositata il 23 giugno 2006, con la quale, accogliendo l’appello del Comune di Sant Anastasia, è stata affermata la legittimità dell’avviso di liquidazione dell’ICI notificato nel 2002 alla contribuente, per l’anno 1999, in ordine ad immobile di categoria D per il quale la rendita (richiesta nel 1992) era stata attribuita nel 1999 e poi rettificata in autotutela nel 2000.

Il Comune resiste con controricorso.

2. Il primo motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione della sentenza, è inammissibile per mancanza del momento di sintesi richiesto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dall’art. 366 bis c.p.c..

3. Il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 in relazione alla L. n. 448 del 2001, art. 27, comma 9, ed alla L. n. 212 del 2000, art. 3, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto legittima la proroga, disposta dalla citata L. n. 448 del 2001, art. 27, dei termini per l’azione impositiva del comune pur essendo questi ormai spirati, è manifestamente infondato, in base al principio secondo il quale i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili relativa all’anno 1999, aventi scadenza al 31 dicembre 2001, in applicazione del termine biennale originariamente stabilito dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, sono stati prorogati al 31 dicembre 2002 dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 27, comma 9, ed ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003 dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31, comma 16, senza che tra le due proroghe si determini alcuna soluzione di continuità, essendosi la prima scadenza consumata temporalmente non prima dello spirare delle ore 24 del giorno 31 dicembre, ed avendo la seconda cominciato a decorrere fin dalla prima ora del giorno successivo (Cass. n. 13143 del 2010;

analogamente, cfr. Cass. nn. 13342 del 2009, 8861 del 2010).

4. Il terzo motivo, con il quale si chiede se l’attribuzione della rendita catastale (già richiesta dalla contribuente) ad immobile di categoria D e la successiva revisione in diminuzione disposta dall’Ufficio in autotutela siano applicabili retroattivamente, è, invece, manifestamente fondato, in quanto le Sezioni unite di questa Corte (seni. n. 3160 del 2011) hanno ribadito il principio, già più volte affermato, secondo il quale, con riferimento alla base imponibile dei fabbricati non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, ha previsto, fino alla attribuzione della rendita catastale, un metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, valido fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata dal contribuente;

dal momento in cui fa la richiesta, invece, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, egli diventa titolare di una situazione giuridica nuova, derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può avere il dovere di pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tal senso) o il diritto di pagare una somma minore.

Inoltre, è stato anche affermato che la regola generale prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2, secondo cui le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall’ufficio nell’accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell’immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l’attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell’originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo (Cass. n. 19066 del 2005, 27906 del 2009, 7330 del 2010).

5. in conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del controricorso del Comune di Sant’Anastasia, notificato a mezzo del servizio postale, per omesso deposito dell’avviso di ricevimento della relativa raccomandata;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati i restanti, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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