Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14353 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 15/06/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 15/06/2010), n.14353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 874/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI Roberto, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.C., L.S., elettivamente domiciliate in

ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato ACCIAI

Costanza, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato CERRAI

UMBERTO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1727/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 22/12/2005 R.G.N. 325/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/05/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato ACCIAI COSTANZA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Lucca respingeva la domanda proposta da F.C. e L.S. nei confronti della s.p.a. Poste italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti di lavoro conclusi tra le parti, con conseguente instaurarsi di un rapporto a tempo indeterminato e con condanna della società al pagamento delle relative retribuzioni.

Le lavoratrici proponevano appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La società si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza depositata il 22-12-2005, in accoglimento dell’appello dichiarava la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro e la conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1-2-2001 per la F. e dal 31.12.1997 per la L.. Condannava inoltre la società al pagamento a titolo di risarcimento del danno delle retribuzioni spettanti dal 16-1-2002 (data del tentativo obbligatorio di conciliazione) fino alla riammissione in servizio con gli accessori.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con due motivi.

La F. e la L. hanno resistito con controricorso.

Infine la società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., nonchè copie di verbali di conciliazione in sede sindacali conclusi con entrambe le controricorrenti in data 5-11-2008.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Dai verbali di conciliazione prodotti in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che i suddetti verbali di conciliazione si palesano idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13/7/2009 n. 16341).

Ricorrono, inoltre, giusti motivi, considerato l’accordo intervenuto, per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

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