Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14353 del 14/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 14/07/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 14/07/2016), n.14353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3990/2013 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, quale successore ex

lege INPDAP in persona dell’Avv. B.D., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE FIORENTINO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPE CIPRIANI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BROTHERS SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 246/2012 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 30/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CIPRIANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2007 la societa’ Brothers s.r.l. convenne dinanzi al Tribunale di Matera l’Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica – INPDAP (successivamente, come si dira’, disciolto con attribuzione delle sue funzioni all’INPS), esponendo che:

-) dal 2001 conduceva in locazione due immobili di proprieta’ dell’INPDAP;

-) tali immobili nel 2006 vennero offerti in prelazione alla societa’ conduttrice;

-) per esercitare la prelazione la Brothers dovette ottenere dall’ente locatore una certificazione di assenza di mora nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali;

-) per ottenere tale certificazione la Brothers acconsenti’ a versare all’INPDAP varie somma a titolo di arretrati, secondo conteggi effettuati unilateralmente dall’INPDAP, ma erronei.

Chiese pertanto la condanna dell’INPDAP alla restituzione di quanto versato in eccedenza rispetto al dovuto.

2. L’INPDAP si costitui’ eccependo, per quanto ancora rileva, che la proprieta’ degli immobili oggetto della locazione era stata trasferita per legge alla societa’ in mano pubblica SCIP s.r.l., nel quadro d’un piu’ vasto programma di dismissione del patrimonio immobiliare degli anti previdenziali.

Nel giudizio venne di conseguenza chiamata in causa la SCIP, quale successore ex lege dell’INPDAP nella proprieta’ degli immobili.

3. Con sentenza 19.5.2011 n. 242 il Tribunale di Matera rigetto’ la domanda, ritenendola non provata.

4. La sentenza di primo grado venne appellata dall’INPDAP. Nel corso del giudizio d’appello il giudizio fu dichiarato interrotto, a causa della soppressione dell’INPDAP (per effetto del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201), e riassunta nei confronti del successore INPS. Con sentenza 29.10.2012 n. 282 la Corte d’appello di Potenza accolse l’appello e condanno’ l’INPS al pagamento in favore della Brothers di circa 68.000 Euro: parte a titolo di restituzione dei depositi cauzionali; parte a titolo di restituzione di canoni pagati in eccedenza, e parte a titolo di restituzione di oneri accessori versati in eccedenza.

5. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione dall’INPS, con ricorso fondato su sei motivi.

La Brothers non si e’ difesa in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta sia il vizio di nullita’ processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, sia che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134). Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello, nonostante il fascicolo dell’INPS fosse andato smarrito, ha deciso il gravame senza autorizzarne la ricostituzione, e quindi senza tenere conto ne’ delle deduzioni svolte dall’Istituto, ne’ dei documenti e della consulenza di parte contenute nel fascicolo di primo grado dell’INPS. 1.2. Nella parte in cui lamenta il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, il motivo e’ inammissibile. Quello prospettato nell’illustrazione del motivo, infatti, e’ un error in procedendo, rispetto al quale non e’ concepibile alcun “omesso esame di fatti decisivi”, il quale e’ vizio prospettabile solo con riferimento alle questioni di fatto.

1.3. Nella parte in cui lamenta la nullita’ processuale il motivo e’ del pari inammissibile.

Questa Corte ha gia’ piu’ volte affermato che quando sia andato smarrito incolpevolmente uno dei fascicoli di parte, il giudice deve ordinarne alla cancelleria la ricerca, ovvero disporne la ricostruzione, e la violazione di questo obbligo puo’ configurare vizio di motivazione (nella vigenza, peraltro, dell’art. 360 c.p.c., n. 5, anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012).

Tuttavia anche in tali evenienze la parte che intenda far valere in sede di legittimita’ tale vizio ha l’onere di richiamare nel ricorso il contenuto dei documenti andati smarriti, e di argomentare sulla possibilita’ che una decisione diversa potesse essere pronunciata, se quei documenti fossero stati esaminati (Sez. 3, Sentenza n. 6521 del 16/07/1997, Rv. 506050). Nel presente giudizio, tuttavia, l’INPS – in violazione dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 – nel proprio ricorso non ha indicato in modo adeguato ed analitico ne’ quali sarebbero i documenti, le deduzioni e la consulenza dei quali la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto; ne’ dove e quando erano stati prodotti; ne’ soprattutto quale ne fosse il contenuto. Tali omissioni non consentono a questa Corte di stabilirne la rilevanza di quei documenti, e rendono inammissibile il motivo di ricorso.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 12 preleggi; artt. 1188, 1388, 1599 e 1602 c.c.; art. 81 c.p.c.; della L. 27 febbraio 2009, n. 14, art. 43 bis); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134). Il motivo, formalmente unitario, contiene in realta’ varie censure.

2.1.1. Con una prima censura, l’INPS deduce che le somme che la Brothers assumeva di avere pagato in eccedenza (a titolo di canoni ed oneri accessori) riguardavano un periodo compreso tra marzo 2001 e maggio 2006.

Tuttavia, a novembre del 2002, la proprieta’ dell’immobile concesso in locazione era stata trasferita ope legis dall’INPS alla SCIP, con la conseguenza che tutte le ragioni di credito scaturenti dal contratto di locazione e relative a periodi successivi al novembre 2002 si sarebbero dovute far valere nei confronti della SCIP, in virtu’ del principio secondo cui la vendita dell’immobile locato fa acquistare all’acquirente il diritto ad esigere l’adempimento delle obbligazioni del conduttore maturate successivamente al trasferimento della proprieta’ dell’immobile.

2.1.2. Con una seconda censura l’Istituto ricorrente deduce che la Corte d’appello gli ha addossato l’obbligo di restituire alla conduttrice le somme da questa versate in eccedenza rispetto a quanto dovuto, sulla base di tre motivi:

a) nella fase stragiudiziale l’INPS (o/im, INPDAP), quando richiese al conduttore il pagamento degli oneri arretrati, non dichiaro’ mai di agire in nome e per conto della SCIP;

b) l’INPS non provo’ di avere effettivamente girato alla SCIP le somme riscosse dalla conduttrice Brothers;

c) l’INPS non dimostro’ mai di possedere la procura generale che, per legge, la SCIP gli avrebbe dovuto conferire per la gestione nomine alieno degli immobili locati.

Tutti e tre questi argomenti, ad avviso del ricorrente, sarebbero tuttavia erronei poiche’:

(-) l’onere per il rappresentante di spendere il nome del rappresentato sussiste solo nel caso di conclusione del contratto, e non anche nel caso in cui il rappresentante esiga l’adempimento dell’obbligazione d’un contratto gia’ sorto; inoltre l’onere di spendita del nome del rappresentante non sussiste nelle ipotesi di rappresentanza legale; in ogni caso, la Brothers era stata informata del fatto che l’immobile da essa condotto in locazione era stato trasferito in proprieta’ alla SCIP;

(-) la domanda di ripetizione dell’indebito proposta dalla Brothers era fondata sull’assunto che l’attrice avesse versato somme in eccedenza rispetto a quelle dovute in base al contratto di locazione, ma per effetto del trasferimento dell’immobile locato alla SCIP l’INPS sin dal novembre del 2002 non era piu’ parte del contratto di locazione.

2.2. Il motivo e’ infondato, sebbene la motivazione della sentenza impugnata debba essere corretta.

La societa’ Brothers ha formulato con la domanda introduttiva del presente giudizio una richiesta di ripetizione di un indebito oggettivo. L’ha proposta nei confronti dell’INPS, sul presupposto che le somme in tesi indebitamente pagate erano state materialmente versate all’INPS (ovvero al suo dante causa INPDAP; d’ora innanzi, per brevita’, si fara’ comunque riferimento unicamente all’INPS).

L’INPS, in estrema sintesi, col proprio ricorso lamenta l’erroneita’ in iure di tale statuizione, assumendo di avere si’ ricevuto le somme versate dalla Brothers, ma soggiungendo di averlo fatto nomine alieno, ovvero per conto della societa’ SCIP, che all’epoca dei fatti era divenuta per legge proprietario dell’immobile locato, e quindi creditore della Brothers.

2.3. Debitore dell’obbligazione di restituzione dell’indebito e’ la persona che ha ricevuto il pagamento non dovuto.

Nel nostro caso e’ pacifico che il pagamento non dovuto sia stato versato all’INPS: resta dunque solo da stabilire se le norme introdotte col D.L. 25 settembre 2001, n. 351 (convertito nella L. 23 novembre 2001, n. 410), ed i relativi regolamenti amministrativi di attuazione, nel trasferire dall’INPS alla SCIP e poi (sette anni dopo) dalla SCIP all’INPS il patrimonio dell’ente previdenziale, possano avere inciso sulla elementare regola sopra ricordata.

La risposta deve essere negativa.

2.4. Con del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, art. 2 (recante (“Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare”), convertito nella L. 23 novembre 2001, n. 410, il legislatore attribui’ al Ministero dell’Economia e delle Finanze la facolta’ di costituire societa’ di capitali di diritto privato, con lo scopo di compiere uno o piu’ operazioni di cartolarizzazione dei proventi dalla vendita degli immobili dello Stato e di vari enti previdenziali, tra i quali l’INPS. Il successivo art. 3 del medesimo decreto attribui’ al Ministero dell’Economia il potere di disporre con proprio provvedimento il trasferimento, alle societa’ costituite ai sensi dell’art. 2, della proprieta’ dei singoli immobili da vendere, e di stabilire altresi’ le condizioni di “gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remunerativita’”.

2.5. In attuazione di tali previsioni, il Ministro delle Finanze emano’ tra gli altri il D.M. 21 gennaio 2002 (in Gazz. uff. n. 279 del 28.11.2002, supplemento ordinario).

Per quanto in questa sede rileva, il suddetto decreto stabili’ che:

(a) le gestione degli immobili trasferiti alla SCIP fosse affidata agli enti ex proprietari (art. 4, comma 1);

(b) la SCIP dovesse conferire una procura per la gestione (non agli enti previdenziali ex proprietari, ma) ai soggetti individuati dagli enti previdenziali, “anche al di fuori dei vincoli previsti dalle norme gerarchico amministrative” (sic, art. 4, comma 1);

(c) gli enti previdenziali ex proprietari dovessero versare alla SCIP ogni tre mesi l’85% dei canoni di locazione “dovuti” (non, dunque, pagati) dagli affittuari degli immobili trasferiti, “a prescindere dall’effettivo incasso dei medesimi” (D.M. 21 novembre 2002, art. 16, comma 1).

Infine, l’Annesso “C” al suddetto D.M. 21 novembre 2002, stabili’ che gli enti previdenziali ex proprietari degli immobili trasferiti alla SCIP dovessero:

-) assumere la gestione degli immobili ed essere responsabili dell’ordinaria e straordinaria manutenzione;

-) gestire i contratti di locazione;

-) tenere i rapporti con i conduttori.

2.6. Dal complesso di queste norme si desume che gli enti previdenziali, anche dopo il trasferimento dei loro immobili alla SCIP, nell’esigere il canone e gli altri oneri accessori dagli inquilini non agivano nomine alieno, ma nomine proprio, e che la loro rappresentanza della SCIP nel sistema della legge era, sotto questo aspetto, solo indiretta.

Cio’ risulta, in particolare, da due gruppi di disposizioni.

Il primo gruppo e’ costituito dalle norme che hanno affidato tout court agli enti previdenziali la gestione dei contratti di locazione (D.M. 21 novembre 2002, art. 4; Allegato “C” al d.m. 21.11.2002, lettera (b)) e l’obbligo di “tenere i rapporti con gli attuali locatari” ibidem, lettera (c). Tali norme hanno attribuito infatti all’ente previdenziale poteri e facolta’ propri e diretti, e non il mero compito di dare attuazione alle direttive della SCIP, agendo in nome di questa.

Il secondo gruppo e’ costituito dalle previsioni del D.M. 21 novembre 2002, art. 16, le quali hanno addossato agli enti previdenziali l’obbligo di versare alla SCIP l’85% dei canoni di locazione trimestralmente dovuti dagli inquilini degli immobili trasferiti ex lege, “a prescindere dall’effettivo incasso dei medesimi”.

Se, dunque, l’ente previdenziale era tenuto a versare alla SCIP anche i canoni non riscossi, il relativo credito non puo’ mai essersi trasferito a quest’ultima. Per effetto dell’art. 16 cit., infatti, l’ente previdenziale e’ stato di fatto costituito garante (ovvero accollante ex lege) del puntuale pagamento dei canoni da parte degli inquilini. Di conseguenza la SCIP, percependo il canone direttamente dall’ente previdenziale ex proprietario, non poteva vantare alcuna ragione di credito nei confronti di eventuali inquilini morosi, per effetto dell’estinzione della sua obbligazione ai sensi dell’art. 1180 c.c..

Il credito nei confronti di eventuali inquilini morosi, pertanto, nel sistema della legge era un credito dell’ente previdenziale, che pagando in anticipo la SCIP si e’ surrogato ex lege nei crediti di questa verso gli inquilini, ai sensi dell’art. 1203 c.c..

Corollario di quanto esposto e’ che l’INPS, nell’esigere dalla Brothers il pagamento di canoni arretrati, ha fatto valere un credito proprio, e non un credito della SCIP: sia perche’ esso era il “gestore del contratto”; sia perche’ esso quale accollante ex lege dei debiti degli inquilini verso la SCIP, col pagamento trimestrale previsto dall’art. 16 cit. si e’ a quella surrogato.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 2909 c.c.; art. 324 c.p.c.); sia dal un vizio di nullita’ processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deduce, al riguardo, che la domanda originaria venne formulata dalla Brothers nei confronti della SCIP e dell’INPS, e venne rigettata.

La Brothers tuttavia ha impugnato la sentenza di primo grado nei soli confronti dell’INPS, e la sua domanda e’ stata accolta.

La Corte d’appello ha dunque pronunciato la sua sentenza in violazione del giudicato interno, in quanto:

(a) nei confronti della SCIP si era formato il giudicato sulla insussistenza del debito restitutorio;

(b) tale giudicato riverberava effetti nel rapporto tra il conduttore (Brothers) e il rappresentante del locatore (INPS).

3.1. Il motivo e’ infondato.

Per quanto gia’ detti ai parr. 2 e ss., l’INPS e’ tenuto alla restituzione dell’indebito in quanto obbligato in proprio, non in quanto rappresentante di SCIP, e quindi nulla rileva se nei confronti di questa si sia formato il giudicato.

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 2940 c.c.; D.L. n. 351 del 2001, art. 3, comma 6.

Nell’illustrazione del motivo, il ricorrente deduce che erroneamente la Corte d’appello avrebbe rigettato l’eccezione di irripetibilita’ del pagamento effettuato dalla Brothers ai sensi dell’art. 2940 c.c., in quanto avente ad oggetto un debito prescritto.

Spiega come la Corte d’appello ha rigettato tale eccezione ritenendo che la Brothers fosse stata necessitata a pagare, perche’ altrimenti non avrebbe potuto esercitare il diritto di prelazione sull’immobile.

Deduce tuttavia che tale giudizio sarebbe erroneo, dal momento che se le somme pretese dall’allora INPDAP fossero state davvero eccessive, il conduttore avrebbe potuto impugnare dinanzi al TAR l’atto “di chiusura contabile”, col quale l’ente proprietario (ovvero la SCIP) aveva determinato gli oneri ancora dovuti.

4.2. Il motivo e’ infondato.

La spontaneita’ del pagamento che, ai sensi dell’art. 2940 c.c., impedisce di ripetere quanto e’ stato pagato in adempimento di un debito prescritto, e’ dettata dalla legge al fine di evitare che chi abbia pagato, pur non essendovi piu’ tenuto, possa pentirsi chiedendo in restituzione la prestazione eseguita. L’irripetibilita’ del pagamento del debito prescritto presuppone quindi l’autonoma iniziativa dell’adempiente, senza alcuna influente situazione di necessita’, anche solo interna, non essendo sufficiente la mera assenza di violenza fisica o morale (Sez. L, Sentenza n. 3636 del 17/04/1996, Rv. 497110).

Nel caso di specie, la spontaneita’ dell’iniziativa del pagamento manca del tutto.

Non pagare le somme richiestele a titolo di canoni ed arretrati avrebbe significato, per la Brothers, la perdita del diritto di prelazione, e tanto basta per ritenere non spontanea e non autonoma l’iniziativa del pagamento.

La fantasiosa deduzione dell’INPS, secondo cui il pagamento non sarebbe mai “coatto” in tutti i casi in cui esista un’azione giudiziale per ottenerne la ripetizione, oltre a non trovare alcun fondamento normativo, finirebbe per tradursi in una sostanziale abrogazione dell’art. 2940 c.c..

5. Il quinto motivo di ricorso.

5.1. Col quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 2697 c.c.. Deduce, al riguardo, che e’ onere di chi chieda la restituzione dell’indebito dimostrare che il pagamento sia avvenuto sine titulo. Nella specie, invece, la Brothers non aveva affatto fornito tale prova, acquisita inammissibilmente dal c.t.u., e per di piu’ ricavata da documenti non contenuti nei fascicoli di parte ed irritualmente acquisiti.

5.2. Il motivo e’ inammissibile.

L’INPS infatti non illustra, ne’ riassume, il contenuto dei documenti che assume essere stati irritualmente acquisiti dal c.t.u.. Questa lacuna viola il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e non consente a questa Corte di valutare la rilevanza che i suddetti documenti possano avere avuto sulla decisione impugnata.

6. Il sesto motivo di ricorso.

6.1. Col sesto motivo di ricorso il ricorrente lamenta sia il vizio di nullita’ processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, sia il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Pur formalmente unitario, il motivo in esame contiene tre censure, tutte riguardanti il quantum debeatur.

Con una prima censura l’INPS lamenta che la Corte d’appello avrebbe calcolato la rivalutazione del canone originariamente previsto a partire dal 2001, e quindi “al netto” della rivalutazione gia’ maturata dal 1991 al 2001, ovvero nell’epoca antecedente a quella in cui il contratto di locazione fu ceduto dal precedente conduttore alla Brothers. In questo modo il canone dovuto e’ risultato piu’ basso di quello effettivo.

Con una seconda censura lamenta che la Corte d’appello abbia incluso tra le componenti di credito indebitamente pretese dal locatore l’IVA, che invece era effettivamente dovuta dal 2003, ovvero da quando proprietario dell’immobile e quindi locatore divenne la SCIP, che in quanto societa’ di diritto privato era tenuta alla riscossione della suddetta imposta dal conduttore; soggiunge che comunque la Corte d’appello ha erroneamente sussunto l’IVA tra gli “oneri” non frazionati in base alle tabelle millesimali, e frazionato di conseguenza anche l’IVA che invece era dovuta per intero. Sotto un terzo aspetto l’INPS lamenta infine che la Corte d’appello ha dichiarato infondata, in motivazione, la domanda della Brothers di restituzione delle somme pagate a titolo di interessi; tuttavia di fatto ha condannato l’INPS a restituire anche questi ultimi.

6.2. La prima delle censure sopra riassunte e’ inammissibile. Essa, infatti, sembra prescindere del tutto dalla reale ratio decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata.

La Brothers impugno’ la sentenza di primo grado deducendo, tra gli altri motivi, che l’INPS aveva illegittimamente preteso il pagamento dei canoni rivalutati. Assunse che tale pretesa era illegittima ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 32, in quanto la rivalutazione monetaria dei canoni di locazione puo’ spettare al locatore soltanto se questi ne abbia fatto espressamente richiesta al conduttore, a nulla rilevando che il contratto prevedesse una clausola di rinnovo automatico del canone.

La Corte d’appello di Potenza accolse tale motivo di gravame, correttamente richiamando la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui gli aumenti del canone per effetto di rivalutazione possano avvenire soltanto su specifica richiesta del locatore, da operarsi successivamente all’avvenuta variazione degli indici di riferimento (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 3014 del 28/02/2012, Rv. 621854; Sez. 3, Sentenza n. 2884 del 14/02/2005, Rv. 579847).

Di conseguenza la Corte d’appello, in applicazione di tale principio, ed evidentemente ritenendo non dimostrata l’avvenuta richiesta dell’aggiornamento del canone da parte dell’ente locatore, ha rideterminato il credito dell’INPS senza conteggiare la rivalutazione monetaria: ne’ quella maturata prima, ne’ quella maturata dopo la cessione del contratto da parte del precedente conduttore alla Brothers.

E poiche’ il c.t.u. aveva invece calcolato il credito dell’INPS rivalutando i canoni a partire dal 2001, epoca della cessione del contratto di locazione in favore della Brothers. la Corte d’appello ha correttamente disatteso l’opinione dell’ausiliario su questo punto, ponendo a base del calcolo il “canone iniziale inalterato”, ovvero al netto della rivalutazione.

Questo essendo l’effettivo e reale contenuto precettivo della sentenza impugnata, sono del tutto fuori quadro le censure dell’INPS, con le quali si ascrive alla Corte d’appello di avere errato nel calcolare la rivalutazione monetaria dovuta dalla societa’ conduttrice. La Corte d’appello non ha errato nel calcolare la rivalutazione monetaria; ha, piu’ semplicemente, escluso in punto di diritto che tale rivalutazione monetaria fosse dovuta. E l’ha fatto richiamando un univoco orientamento di questa Corte.

L’INPS, nell’impugnare tale statuizione, non ha censurato la regula iuris secondo cui la rivalutazione non spetta al conduttore che non ne abbia fatto espressa e tempestiva richiesta non appena sia variato l’indice di riferimento. Di qui l’inammissibilita’ del motivo, per irrilevanza.

6.3. La seconda censura contenuta nel sesto motivo di ricorso, con la quale si impugna la sentenza d’appello nella parte in cui avrebbe erroneamente determinato il credito dell’INPS senza conteggiare correttamente l’IVA, e’ anch’essa inammissibile.

L’INPS infatti, lungi dall’illustrare un vizio di “omesso esame d’un fatto decisivo”, come annunciato nell’epigrafe del motivo, nella sostanza lamenta un errore di calcolo, e quindi un giudizio sul fatto.

Ora, anche ammesso che un vizio di tal natura possa essere denunciato dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in ogni caso tale vizio per essere correttamente proposto avrebbe dovuto essere accompagnato dall’indicazione chiara ed inequivoca: (a) degli atti dai quali risulta l’errore di calcolo; (b) degli addendi che si assumono erroneamente sommati, ovvero dei minuendi che si assumono erroneamente sottratti.

L’INPS, per contro, nel proprio ricorso e’ limitato a denunciare l’esistenza dell’errore, indicando il totale della cifra liquidata ed il totale della cifra che nella sua prospettiva si sarebbe dovuta liquidare, ma senza indicare gli elementi da cui ricavare l’esistenza dell’errore nel conteggio.

6.4. La terza ed ultima censura in cui si articola il sesto motivo di ricorso e’ inammissibile per la stessa ragione indicata al precedente.

Essa infatti denuncia un errore di calcolo nel conteggio degli interessi che si assumono indebitamente pagati all’INPS, ma non sviluppa i calcoli dai quali dovrebbe emergere tale errore, e richiede nella sostanza un nuovo controllo degli atti.

7. Le spese.

Non e’ luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della Brothers.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di dell’INPS di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

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