Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14353 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. I, 08/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 604/2019 proposto da:

K.L., elettivamente domiciliato in — manca il domiciliatario;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Riconoscimento

Protezione Internazionale;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

05/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/02/2020 da Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da K.L. cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito che, a partire dal 2013, erano sorti dissidi con la seconda famiglia del padre per questioni concernenti l’eredità di quest’ultimo; narrava che, durante un alterco, uno dei fratellastri lo aveva accoltellato, ferendolo gravemente all’addome, tanto che era stato trasportato in ospedale ed operato. Una volta dimesso, decideva di lasciare il paese.

A sostegno della decisione di rigetto, la Corte territoriale ha evidenziato la non credibilità del ricorrente, su una vicenda avente natura privata e familiare, il quale aveva manifestato un timore meramente soggettivo in caso di rientro in patria, non rinvenendosi elementi oggettivi e concreti a supporto di tale timore, tant’è vero che non aveva neppure spiegato perchè non si fosse rivolto alle autorità di polizia del suo Paese. Il Tribunale ha, altresì, accertato, sulla base delle fonti informative consultate (è stato citato il più recente ed aggiornato rapporto del Ministero degli Esteri), che la situazione generale del Paese non esponeva il richiedente a nessun pericolo individualizzato. Neppure ricorreva alcuna specifica condizione di vulnerabilità del richiedente.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione tardiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il Collegio ha disposto la motivazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 5 e 8, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e art. 19 e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria con riferimento alla situazione esistente in (OMISSIS) sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in (OMISSIS) sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, comma 2, lett. a), perchè erroneamente il tribunale aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.

il primo motivo è inammissibile perchè contiene critiche di puro merito rivolte agli accertamenti di fatto riguardanti la inattendibilità del racconto del ricorrente e la insussistenza, nella regione di provenienza del medesimo, di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale;

Il secondo motivo, in riferimento alla protezione umanitaria, è infondato, in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunalesche ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

Il terzo motivo è inammissibile perchè la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con il provvedimento che definisce il giudizio, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza o comunque con il provvedimento che definisce il giudizio, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 D.P.R. citato (Cass. 29228/2017, 3028/2018, in fattispecie relative a revoca disposta con la sentenza di appello).

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale (vi è solo il menzionato atto di costituzione tardivo) esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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