Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14353 del 08/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.08/06/2017),  n. 14353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9856/2016 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. VICO

22, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO VECCHIONE, che lo

rappresenta e difende unitamente a sè medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2170/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, depositata il 20/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’01/03/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

L’avv. C.F. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Puglia che il 20 ottobre 2015 ha confermato la decisione della CTP – Bari e ha negato al contribuente il rimborso dell’IRAP pagata per il 2004. Il fisco resiste con controricorso. Il contribuente replica con memoria.

Con il primo motivo il ricorrente erroneamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente fornita del requisito dell’autonoma organizzazione per essere stata espletata, nell’annualità controversa, con l’ausilio di “collaboratori dipendenti” il cui utilizzo aveva comportato esborsi di rilievo (29.222 Euro).

La decisione è centrata correttamente su principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U., Sentenza n. 9451 del 10/05/2016, laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Tale parametro orientativo è rispettato dal giudice d’appello, il che comporta il rigetto delle censure di diritto peraltro correlate a questioni di fatto – riguardanti l’asserito equivalente “ausilio di due dipendenti a part-time con funzioni di segreteria” – precluse dall’assenza di apposita censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Peraltro il documento, allegato al ricorso senza neppure precisarne l’originaria allocazione nell’incarto processuale di merito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22726 del 03/11/2011), è costituito dalla fotocopia di alcune parti del libro paga e matricola, le cui risultanze sono invocabili, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., contro il datore di lavoro da cui provengono ma non hanno valore probatorio contro la P.A., nei cui confronti non trova applicazione l’efficacia probatoria tra imprenditori dei libri contabili regolarmente tenuti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5361 del 29/05/1998). E’ poi appena il caso di rimarcare, per mero scrupolo, che la tenuta del libro in esame è tutt’altro che regolare e completa risultando rapporti di lavoro in essere durante l’anno d’imposta 2004 (di cui uno solo con la sigla P/T) ma senza alcuna indicazione oraria e/o retributiva, laddove il giudice di merito ha appurato esborsi per prestazioni di lavoro dipendente per un ammontare non modesto (29.222 Euro) e logicamente compatibile con la remunerazione di un’organizzazione eccedentaria rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 26293 del 20/12/2016). Nè il ricorrente, nel sostenere l’utilizzo di due unità lavorative ma con contratto part-time, offre alcun elemento dal quale desumere che l’attività delle stesse sia nei fatti equivalente a quella di un’unità a tempo pieno, atteso che incombe al professionista l’onere di provare l’insussistenza dell’autonoma organizzazione (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 383 del 10/01/2017).

Con il secondo motivo il ricorrente erroneamente censura – per violazione dell’art. 2909 c.c. – la sentenza d’appello laddove nega l’efficacia di giudicato esterno alla favorevole decisione della CTR – Puglia n. 57/8/07 del 19/12/2007 per il precedente triennio d’imposta.

La decisione è centrata correttamente su principi regolativi certificati da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20029 del 30/09/2011, laddove si afferma che la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta (ad es. le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto potenzialmente mutevoli (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6953 del 08/04/2015).

In altre parole, il giudicato tributario opera solo in riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale e all’accertamento di un punto fondamentale comune quale premessa logica indispensabile della statuizione che ne precluda il riesame; detta efficacia trova ostacolo, quindi, in relazione a presupposti d’imposta non aventi di per se stessi caratteristiche di durata e comunque tendenzialmente variabili da periodo a periodo (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24433 del 30/10/2013), essendo, invece, irrilevante il mero coinvolgimento di tratti storici eventualmente similari (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1837 del 29/01/2014). Trattasi di principi di diritto che trovano costante applicazione nella giurisprudenza di legittimità anche in materia di IRAP (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22941 del 09/10/2013). E’, dunque, del tutto irrilevante il riferimento del contribuente al decisum di CTR – Puglia n. 57/8/07 del 19/12/2007, laddove accerta addirittura l’assenza di dipendenti sino al 2003 mentre il decisum di CTP – Bari n. 72 del 2013 confermato in appello nel 2015 accerta che nell’anno d’imposta 2004 che “i fatti economici manifestatisi sono diversi da quelli per i quali altro collegio ha espresso giudicato”, atteso l’ausilio pacifico di “collaboratori dipendenti”.

Si aggiunga, per completezza, che la copia in atti della sentenza del 2007 (all. 7) è priva dell’attestazione del suo passaggio in giudicato e reca solo la stampigliatura “copia rilasciata esclusivamente per uso studio” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21366 del 21/10/2015).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di rigetto del ricorso stesso e compensazione di spese in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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