Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14353 del 06/06/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14353 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 24237-2008 proposto da:
PASQUALI

FRANCO

PSQFNC58C19G717N,

elettivamente

domiciliato in ROMA, V.LE LIEGI 42, presso lo studio
dell’avvocato ALOISIO ROBERTO GIOVANNI, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
PAOLETTI FABRIZIO, TOSONI OSVALDO;
– ricorrente contro

FORANTE ANTONIETTA, PANIZZA LUIGI, PANIZZA NADIA,
PANIZZA

ARCHINTO

pnzrhn48h29c118j,

PANIZZA

PIERANGELO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L.

Data pubblicazione: 06/06/2013

I

ANDRONICO
ROMAGNOLI

24,

presso

ILARIA,

lo

studio dell’avvocato

rappresentati

e

difesi

dall’avvocato PEREGO ENRICO;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 426/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/04/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato ALISIO Roberto Giovanni, difensore
del ricorrente che ha chiesto accoglimento del
ricorso;
udito l’Avvocato PEREGO Enrico,

difensore dei

resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso
deposita riferimenti ed altre sentenze della Corte;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’accoglimento del 3 ° motivo del ricorso, assorbiti
gli altri motivi.

di BRESCIA, depositata il 30/04/2008;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 12.10.1999 Franco Pasquali conveniva davanti al Tribunale di
Mantova, sez. di Castiglione delle Siviere Archinto, Luigi; Nadia, Pierangelo
Panizza, Antonietta Forante, Luigi Crema e la moglie Benita Manuini per il rilascio
delle porzioni del podere Olza in Piubega occupate dai due nuclei familiari e per i

giudicato, che aveva dichiarato la nullità del contratto con quale Domenico Panizza
aveva acquistato il 1.5.1977 da Antonia, Cesarina e Luigia Frosio e Rodolfo, Carlo e
Roberto Boyer il fondo predetto, in frode alla legge per essere viziata la prelazione
esercitata da Domenico Panizza a scapito del promissario acquirente Pasquali , e la
conseguente nullità dei contratti 1..1.1979 con i quali Panizza aveva venduto parte
del podere a certi Negrisoli ed altra a Crema e Manuini; aveva trasferito al Pasquali
il podere Olza subordinatamente al versamento di lire 130.000.000, condannando i
Panizza ed i Crema Manuini ai danni in separato giudizio.
I Crema Manuini eccepivano il difetto di legittimazione attiva per il mancato
pagamento del prezzo e la risoluzione del rapporto scaturente dalla sentenza ex art.
2932 mentre i Panizza Forante aderivano all’eccezione degli altri convenuti ed
opponevano un contratto di affitto con gli originari proprietari del 1947, la cui
validità ed efficacia era sub iudice davanti alla sezione agraria del Tribunale di
Mantova.
Con citazione 4.12.2003 i Panizza-Forante convenivano il Pasquali per sentir
dichiarare l’usucapione ventennale della porzione di fondo a suo tempo oggetto della
compravenduta e da loro detenuta, assumendo il godimento dal 21.5.1977, giorno in
cui i precedenti proprietari Frosio Boyer lo avevano consegnato senza successivi atti
interruttivi.
Il convenuto contestava il possesso incompatibile con la qualità di affittuari.

danni, richiamando la sentenza 102/1997 della corte di appello di Brescia, in

Con sentenza 14.6.2004 il Tribunale, rigettava le eccezioni dei Crema, Manuini e dei
Panizza Forante, attesa la tempestività dell’offerta reale, escludeva l’usucapione e
determinava in euro 85.000 il debito dei Panizza Forante ed in 75.000 quello dei
Crema Manuini, con condanna al rilascio, mentre la Corte di appello di Brescia, con
sentenza 426/08, accoglieva l’appello dei Panizza Forante e dichiarava l’usucapione,

rapporto con i Crema Manuini.
La Corte territoriale riteneva dimostrato il potere di fatto dei Panizza e del loro dante
causa ex art. 1141 ed onere del controinteressato provare che fosse iniziato come
detenzione.
Ricorre Pasquali con tre motivi e relativi quesiti, resistono i Panizza Forante.
Le parti hanno presentato memorie ed i resistenti anche note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denunziano violazione degli artt. 1140, 1141, 1158 cc e vizi di
motivazione per avere la Corte ritenuto che, venuto meno il diritto di proprietà per la
dichiarata nullità dell’acquisto ex tunc, il 21.5.1977 sia iniziato il possesso.
Col secondo motivo si denunziano violazione degli artt. 1144, 1158, 1165 e 2935
cc., vizi di motivazione in ordine all’affermazione che il possesso non esprime un
concetto di relazione intersoggettiva.
Col terzo motivo si lamentano violazione dell’art. 167 cpc e vizi di motivazione
perché il Tribunale aveva respinto la domanda di usucapione per l’insussistenza
dell’animus possidendi attesa la qualità di affittuari eccepita in comparsa.

I terza censura merita accoglimento con assorbimento delle altre.
Per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di
un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad
esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere

rigettando le domande del Pasquali e disponendo con separata ordinanza per il

corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” ( “ex
plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n.11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto
reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso
conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche
esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta

1994n. 10652).
Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in
ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella
concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a
condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n.
4454).
Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia
incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i
fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio
2003 n. 2222).
Tuttavia, la domanda di usucapione è stata accolta in riferimento al “possesso” già
esercitato dal dante causa poggio ma la mera consegna del bene dà luogo a
detenzione presupponendo un “comodato”, come da decisione delle S.U.( 27 marzo
2008 n. 7930) che, pur riferendosi al contratto preliminare, non può non costituire
precedente.
In ogni caso è rilevante e significativo che i convenuti eccepirono la qualità di
usufruttuari che dà luogo a mera detenzione.
Peraltro, la caducazione del titolo ex tunc mette in dubbio l’esistenza di un possesso
tutelabile, tanto più che solo dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa
della nullità vi era la concreta possibilità di agire in giudizio.

all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre

Questa Corte ( Cass.21.6.2012 n. 10395) ha, ad esempio, statuito che la domanda
proposta al giudice amministrativo di annullamento del provvedimento lesivo è
idonea, per la durata del processo amministrativo, ad interrompere la prescrizione
del diritto al risarcimento del danno nel giudizio promosso dinanzi al giudice
ordinario , con la conseguenza che la prescrizione già interrotta può iniziare a

della statuizione del giudice amministrativo, statuizione coerente col principio che il
tempo occorrente per far valere un diritto non può ritorcersi contro chi lo invoca.
Prevalente è, tuttavia, la considerazione che la sentenza immotivatamente ha escluso
il valore confessorio delle dichiarazioni contenute negli scritti difensivi degli
appellanti in ordine ad una detenzione nomine alieno.
In definitiva, va accolto il terzo motivo con cassazione e rinvio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il terzo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di
appello di Brescia, altra sezione.
Roma, 11 aprile 2013.

decorrere nel giudizio risarcitorio davanti all’ A.G.O. dal passaggio in giudicato

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