Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14352 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.E., C.A. e C.C.,

elettivamente domiciliate in Roma, via Gavinana n. 4, presso l’avv.

ANGELINI Domenico, che le rappresenta e difende unitamente all’avv.

Mario De Bellis, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE di MANTOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Sestio Calvino n. 33, presso l’avv. Luciana

Cannas, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 331/63/06, depositata il 21

novembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 maggio 2011 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Domenico Angelini per le ricorrenti;

udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Tommaso Basile, il quale ha dichiarato di non avere nulla da

osservare in ordine alla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1. C.E., C.A. e C.C. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 331/63/06, depositata il 21 novembre 2006, con la quale, accogliendo l’appello del Comune di Mantova, è stata affermata la legittimità degli avvisi di accertamento dell’ICI emessi nei confronti delle contribuenti per gli anni 1997/2002, a seguito di notifica della rendita catastale definitiva – emessa a seguito di denuncia di variazione comunicata nel 1993 – avvenuta nel dicembre 2003. In particolare, il giudice a quo ha ritenuto che la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, per ragioni di trasparenza e tutela del contribuente, afferma che le rendite dopo il 1 gennaio 2000 sono efficaci esclusivamente dal momento della loro notifica, ma che ciò “non significa impossibilità di recuperare il pregresso nei limiti di legge”.

Il Comune di Mantova resiste con controricorso.

2. Con l’unico motivo di ricorso si chiede “se la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, a norma del quale gli atti che attribuiscono o modificano le rendite catastali per i terreni e fabbricati hanno efficacia dalla loro notificazione, renda illegittimi (…) gli atti di accertamento dell’ICI notificati dal Comune di Mantova per i sei anni dal 1997 al 2002, i quali si fondano sulla attribuzione della nuova rendita catastale da parte dell’Agenzia del territorio di Mantova notificata alle ricorrenti nel dicembre 2003 e pertanto successivamente all’entrata in vigore della menzionata norma”.

Il ricorso è manifestamente infondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in tema di ICI, ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell’immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purchè successivi alla denuncia di variazione: stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale -coincidente con la notificazione dell’atto – con la sua applicabilità, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica (Cass. nn. 20775 del 2005, 9203 del 2007, 25390 del 2008).

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre hanno depositato memoria le ricorrenti.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, rilevando che recentemente le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito il principio secondo il quale, in tema di ICI, la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la giurisprudenza citata si è consolidata in epoca successiva alla proposizione del ricorso, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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