Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14352 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29667-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.C., M.A., S.P., M.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA RIZZELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato

DANIELA LORENZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 818/24/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

14/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Puglia, sezione staccata di Lecce, che ha dichiarato inammissibile l’appello da essa proposto avverso una sentenza CTP Lecce, che aveva accolto il ricorso dei contribuenti M.A., M.S., S.C. e S.P. avverso il diniego di rimborso IVA, da essi chiesto quali soci della s.r.l. “SAN CATALDO 2”, cancellata dal registro delle imprese il (OMISSIS); secondo la CTR, l’appello dell’Agenzia delle entrate era inammissibile siccome del tutto generico, non avendo esso indicato le questioni ed i punti contestati dell’impugnata sentenza di primo grado.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto erroneamente la CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello per essersi essa Agenzia ricorrente limitata a riproporre i medesimi motivi di ricorso già esaminati dalla CTP di Lecce; al contrarlo la sentenza di primo grado era stata ampiamente contestata, per avere essa erroneamente riconosciuto la legittimità del rimborso IVA chiesto dai contribuenti; invero la sentenza non aveva considerato il principale motivo di diniego di rimborso IVA, legato alla circostanza che la cessata s.r.l. “SAN CATALDO 2” non aveva in realtà mai esercitato attività d’impresa; d’altra parte, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’appello aveva carattere devolutivo pieno, essendo esso un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, si che era da ritenere senz’altro sufficiente, ai fini dell’ammissibilità dell’appello, la riproposizione delle eccezioni disattese dal primo giudice;

che i contribuenti M.A., M.S., S.C. e S.P. si sono costituiti con controricorso;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, in materia tributaria, la riproposizione in appello delle medesime censure, formulate in primo grado, è sufficiente ad assolvere l’onere d’impugnazione specifica, imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso che, nel processo tributario, l’appello ha carattere devolutivo pieno, siccome non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma finalizzato ad ottenere il riesame della causa nel merito nella sua interezza; ed il requisito della specificità dei motivi di appello non può essere inteso nel senso che l’appellante sia tenuto a formulare nuovi argomenti giuridici a sostegno dell’impugnazione, potendo l’appellante limitarsi a sottoporre al giudice di gravame le medesime argomentazioni svolte in primo grado e respinte in quella sede, manifestando un dissenso che investa la decisione di primo grado nella sua totalità (cfr. Cass. n. 30525 del 2018; Cass. n. 32838 del 2018; Cass. n. 32954 del 2018; Cass. n. 1200 del 2016; Cass. n. 30341 del 2019);

che quanto sopra esposto non è in contrasto con altra pur autorevole pronuncia di legittimità (Cass. SS.UU. n. 27199 del 2017), in materia di specificità dei motivi di appello, di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, secondo cui gli articoli anzidetti vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati dalla sentenza impugnata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; invero, la citata sentenza ha in ogni caso sottolineato che il giudizio di appello mantiene pur sempre la sua natura di “revisio prioris instantiae”, in tal modo diversificandosi dal ricorso per cassazione, qualificabile invece come impugnazione a critica vincolata, e che, pertanto, l’appello non deve rivestire particolari formule sacramentali, nè deve contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, essendo sufficiente la mera riproposizione delle originarie argomentazioni svolte in primo grado, in quanto il dissenso può legittimamente investire la decisione nella sua interezza e può legittimamente sostanziarsi nelle medesime argomentazioni poste a fondamento del ricorso respinto in primo grado;

che non va infine trascurato come il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, dettato per l’appello in materia tributaria, si discosta notevolmente dall’omologa norma dettata per il processo civile dall’art. 342 c.p.c., alla quale è riferita la sentenza a SS.UU. sopra riportata, potendosi qualificare il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, riferito al processo tributario, come norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c., e tale da diversificarsi in modo significativo rispetto a quest’ultima, atteso che, nella prima, è richiesto unicamente che il ricorso in appello contenga “i motivi specifici dell’impugnazione” (cfr. Cass. n. 24641 del 2018); il che, come in precedenza esposto, consente di ritenere legittimo l’appello, che si limiti a sottoporre alla CTR le medesime argomentazioni formulate innanzi alla CTP e da quest’ultima respinte, essendo in sostanza sufficiente l’emersione di dissenso tale da investire la decisione di primo grado nella sua interezza;

che, da quanto sopra, consegue l’accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, sezione staccata di Lecce in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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