Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14351 del 30/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 30/06/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14351
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
COMPAGNIA DI PONENTE SRL NON DEPOSITATO;
– ricorrente non depositante –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 119/2007 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,
depositata il 17/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/05/2011 dal Presidente e Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione
ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.
Fatto
OSSERVA
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Liguria con sentenza 119.12.2007 ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti della Compagnia di Ponente s.r.l. e di M. G. confermando un avviso di irrogazione sanzioni per lavoro irregolare.
I contribuenti hanno notificato il 31.7.2008 ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, ma mentre l’intimata si è costituita con tempestivo controricorso, i ricorrenti non hanno depositato il ricorso nel termine di cui all’art. 369 c.p.c.. Deve pertanto dichiararsi a sensi della predetta norma l’improcedibilità del ricorso”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1 della improcedibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i contribuenti alle spese che liquida in Euro duemila per onorario oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011