Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14351 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 15/06/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 15/06/2010), n.14351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 675/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134,

presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 403/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 17/12/2005 R.G.N. 169/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 131/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Brescia, rilevata la nullità del termine apposto al (secondo) contratto di lavoro concluso tra la s.p.a. Poste Italia e C.S. (dal 5-2-1999 al 31-5-1999 per esigenze eccezionali ex art. 8 ccnl 1994 e succ.), dichiarava il diritto della C. alla riammissione in servizio e alle retribuzioni maturate dalla data del tentativo di conciliazione.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda.

La C. si costituiva resistendo al gravame e proponendo appello incidentale sul mancato riconoscimento della nullità del termine apposto al primo contratto.

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza depositata il 17-12-2005, respingeva entrambi gli appelli e compensava le spese.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con quattro motivi.

La C. è rimasta intimata. La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevata la tardività della notifica del ricorso – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia pubblicata in data 17-12-2005 – effettuata a mezzo posta, con consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario in data 20-12-2006 (come si evince dal timbro con numero cronologico relativo), ben oltre il termine annuale prescritto dall’art. 327 c.p.c..

Come questa Corte ha più volte affermato “in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002, la notificazione deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, cioè con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, che può anche risultare dal timbro apposto sul documento indicante il numero del “registro cronologico ricorsi” e la data” (v. Cass. 1-4-2005 n. 6836, Cass. S.U. 20-6-2007 n. 14294, Cass. 1-9-2008 n. 22003).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Infine non deve provvedersi sulle spese non avendo la intimata svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

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