Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14351 del 14/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 14/07/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 14/07/2016), n.14351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3243/2013 proposto da:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE REGGIO CALABRIA, (OMISSIS) in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FRANCESCO INGHIRAMI, 24, presso lo studio dell’avvocato FABIO

FEDERICO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO ANTONIO PLUTINO

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.M., R.V., R.M.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio

dell’avvocato ANGELO FRANCESCO MACRI’, rappresentati e difesi

dall’avvocato R.V. difensore di se’ medesimo e per gli

altri giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 451/2012 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 31/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato MARIO PLUTINO;

udito l’Avvocato AUGUSTO VACCA per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilita’ in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2010 R.V., R.M.G. e R.M. convennero dinanzi al Tribunale di Locri, sezione di Siderno, la Provincia di Reggio Calabria (d’ora innanzi, per brevita’, “la Provincia”), esponendo che:

(a) nel 1985 avevano concesso in locazione alla Provincia l’immobile di loro proprieta’, sito in (OMISSIS), adibito dalla Provincia a sede di un istituto scolastico;

(b) il contratto sarebbe scaduto il 31.12.2008;

(c) la Provincia era receduta dal contratto con sette mesi di anticipo (a maggio 2008);

(d) nella disdetta inviata ai locatori la Provincia non aveva indicato i gravi motivi che, soli, avrebbero potuto giustificare il recesso anticipato ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 27, comma 8.

Conclusero pertanto chiedendo la condanna della Provincia al pagamento dei canoni dovuti fino alla scadenza naturale del contratto, ovvero Euro 45.501,96.

2. La Provincia si costitui’ eccependo di avere debitamente informato i locatori circa la natura dei gravi motivi giustificativi del recesso anticipato, rappresentati dalla necessita’ di realizzare economie di spesa.

3. Il Tribunale di Locri, con 15.2.2012 n. 93, accolse la domanda.

La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza 31.10.2012 n. 451, rigetto’ il gravame della Provincia.

4. La sentenza d’appello e’ stata impugnata dalla Provincia, con ricorso fondato su tre motivi.

Hanno resistito con controricorso R.V., M.G. e M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso la Provincia lamenta il vizio di violazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello ha ritenuto “non gravi” i motivi che indussero la Provincia a recedere dal contratto, e di conseguenza escluso la legittimita’ del recesso, senza che tale questione fosse mai stata sollevata da alcuna delle parti. Spiega che i locatori, con l’atto introduttivo del giudizio, si erano doluti unicamente dell’omessa indicazione dei motivi nell’atto di recesso, ma non avevano affatto invocato che il recesso non fosse giustificato dalla sussistenza di gravi motivi.

1.2. Il motivo e’ infondato.

La Corte d’appello di Reggio Calabria ha fondato la propria decisione su una doppia ratio decidendi.

Da un lato ha ritenuto omessa l’indicazione dei motivi nell’atto di recesso, e quindi invalido quest’ultimo (p. 6, ultimo capoverso); dall’altro ha soggiunto ad abundantiam che comunque i motivi di recesso non erano gravi (p. 10, secondo capoverso).

Ovviamente ciascuna delle suddette statuizioni sarebbe stata di per se’ sufficiente al rigetto del gravame.

Ne consegue che la statuizione che la ricorrente assume pronunciata ultra petita dalla Corte d’appello non e’ stata decisiva ai fini dell’accoglimento della domanda dei locatori.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso la Provincia lamenta sia il vizio di violazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, sia il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Deduce che il provvedimento amministrativo col quale la Provincia decise di recedere dal contratto di locazione conteneva l’indicazione dei motivi che giustificavano il recesso; che tale provvedimento era stato debitamente comunicato ai locatori, i quali avevano ammesso la circostanza nel punto n. 6 del ricorso introduttivo.

Dopo avere cio’ premesso in punto di fatto, l’illustrazione del motivo passa ad illustrare un vizio di motivazione, deducendo che la Corte d’appello non avrebbe “motivato autonomamente” il rigetto dei motivi d’appello.

2.2. Nella parte in cui lamenta il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, il motivo e’ inammissibile.

La ricorrente, infatti, non ha dedotto alcun “fatto” materiale del quale sia stato omesso l’esame, nei sensi e nei limiti stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza con la quale e’ stato chiarito il senso e l’ambito di applicazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo modificato del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della nuova norma, hanno stabilito che per effetto della riforma “e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.

Nel caso di specie, invece, la ricorrente per quanto detto non prospetta alcun omesso esame di fatti costitutivi della pretesa.

2.3. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge, il motivo e’ del pari infondato.

La Corte d’appello ha infatti affermato (p. 10, secondo capoverso) che la deliberazione con la quale la Provincia decise di recedere dal contratto “non fu resa nota agli interessati”: dunque non vi fu alcuna violazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 27, giacche’ questa norma impone giustappunto al conduttore di rendere noto al locatore i gravi motivi giustificativi del recesso. Stabilire, poi, se sia corretta o meno la valutazione in facto secondo cui la Provincia non rese noti agli interessati i gravi motivi di recesso e’ questione di merito, non sindacabile in questa sede.

2.4. Per quanto attiene, infine, alla pretesa “ammissione” contenuta nel 6 del ricorso introduttivo dei locatori, con la quale costoro avrebbero ammesso di essere stati a conoscenza dei motivi di recesso, per un verso la Provincia non deduce alcuna violazione dell’art. 115 c.p.c. o dell’art. 2733 c.c.; per altro verso in quel si dice espressamente che la delibera non conteneva “indicazione alcuna dei gravi motivi” di recesso, e dunque nessuna ammissione vi fu da parte dei locatori.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Anche col terzo motivo di ricorso la Provincia lamenta il vizio di violazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Nella sostanza, col motivo si censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto “non gravi” i motivi di recesso della Provincia.

3.2. Il motivo e’ manifestamente inammissibile. Esso infatti, per quanto detto, censura una ratio decidendi indicata dalla Corte d’appello solo ad abundantiam.

4. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna la Provincia di Reggio Calabria alla rifusione in favore di R.V., R.M.G. e R.M., in solido, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 5.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2; spese che si che si distraggono in favore dell’avv. R.V., il quale ha dichiarato ex art. 93 c.p.c., comma 1, di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari;

(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della Provincia di Reggio Calabria di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

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