Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14351 del 08/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.08/06/2017),  n. 14351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9510/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, C.F. (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OFANTO 18,

presso lo studio dell’avvocato PIETRO SCIUME’, rappresentato e

difeso dall’avvocato EMILIO CASTORINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 912/17/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

09/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’01/03/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 912 della CTR – Sicilia (sez. Catania) che il 9 marzo 2015 ha confermato la decisione della CTP – Catania laddove ha accolto la domanda del contribuente diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta 1998, 1999 e 2000. Il professionista resiste con controricorso e memoria.

La parte ricorrente fondatamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27, 36; L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 441; art. 2697 c.c.) e processuali (artt. 152, 115, 116 c.p.c.; art. 36 proc. trib.) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente sfornita del requisito dell’autonoma organizzazione per essere espletata “presso casa di cura, pertanto, senta la presenza di propri costi organizzativi”.

La decisione del giudice regionale, affidata alla suddetta anapodittica asserzione, si pone ben al di sotto del minimo costituzionale di motivazione (motivo 1) e si discosta, pure, da principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 7371 del 14/04/2016, laddove si afferma che l’esercizio di professioni in forma societaria costituisce – ex lege – presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività.

E’ vero che il giudice di merito non può desumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione dal solo fatto che l’esercente attività autonoma sia avvalga di una società di supporto, senza estendere l’accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, dei vari rapporti giuridici (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 961 del 2015, Capirossi). Però, nel caso in esame e in punto di fatto, il contribuente lavorava nel contesto di una casa di cura della cui organizzazione evidentemente usufruiva; il che comporta per il giudice di merito la necessità di verificare se ciò avveniva all’interno di una struttura di cui il professionista aveva la piena e personale disponibilità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016), anche alla luce di eventuali ruoli sociali e/o apicali rivestiti all’interno del Centro clinico diagnostico (OMISSIS). Si tratta, dunque, di duplice accertamento indispensabile per non incorrere nell’errata applicazione della legge d’imposta (motivo 2) e nell’errata applicazione dell’onere e del riparto probatorio (motivo 3), denunciate dal fisco ricorrente.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza che, accogliendo il ricorso stesso, cassi in relazione la sentenza d’appello con rinvio per nuovo esame in base agli enunciati principi di diritto.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia (sez. Catania) in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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