Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14350 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.A.;

– ricorrente non depositante –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO II DI NAPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 43/2006 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 16/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2011 dal Presidente e Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli.

Fatto

OSSERVA

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Campania con sentenza 43.44.2006 ha rigettato l’appello di I.A. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, confermando un avviso di accertamento per IRPEF 1996.

Il contribuente ha notificato 7.5.2007 ricorso il per cassazione avverso la predetta ma, mentre gli intimati si sono costituiti con tempestivo controricorso, il ricorrente non ha depositato il ricorso nel termine di cui all’art. 369 c.p.c.. Deve pertanto dichiararsi a sensi della predetta norma l’improcedibilità del ricorso”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite.

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1 della improcedibilità del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara improcedibilità del ricorso e condanna il contribuente alle spese che liquida in Euro duemila per onorario oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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