Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14350 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 15/06/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 15/06/2010), n.14350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25105-2006 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO DEL BUON

CONSIGLIO 31, presso lo studio dell’avvocato GALDI EDOARDO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (I.S.T.A.T.), in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7326/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/11/2005 R.G.N. 9409/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La dott.ssa C.M., a seguito di concorso pubblico, il 18 settembre 2000 fu assunta con contratto di lavoro a tempo determinato dall’ISTAT con il profilo CTER, 6^ l.p. La durata del contratto era di diciotto mesi, con scadenza il 18 marzo 2002.

Prima della scadenza del termine, la C. partecipò ad altro concorso presso il medesimo Istituto, vinse anche questo concorso e stipulò un nuovo contratto di lavoro, anche questo a termine, per il profilo di “tecnologo nell’area della comunicazione interna, esterna e relazioni internazionali” 3^ l.p., con decorrenza dal 2 novembre 2001 e scadenza 1 settembre 2002.

La dott. C. convenne in giudizio l’ISTAT chiedendo che il rapporto venisse dichiarato a tempo indeterminato con decorrenza dall’inizio del primo rapporto, in applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5.

Il Tribunale di Roma respinse il ricorso.

La Corte d’Appello di Roma ha confermato la decisione, con sentenza pubblicata il 23 novembre 2005.

Contro tale decisione la dott. C. propone ricorso per Cassazione articolato in tre motivi.

L’ISTAT si difende con controricorso.

I motivi di ricorso sono i seguenti.

Primo.

Violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 che si assume impropriamente invocato nella sentenza a sostegno della esclusione dell’applicabilità del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5.

Secondo. Violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5 che prevede che il secondo contratto si considera a tempo indeterminato quando sia stato stipulato entro dieci giorni dalla scadenza del primo.

Terzo. Violazione dell’art. 97 Cost. che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, consente al legislatore di individuare in via eccezionale le ipotesi in cui si può derogare al principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Il ricorso non è fondato.

La domanda della C. era di conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con il corollario della condanna al pagamento delle conseguenze economiche derivanti dalla trasformazione.

La Corte ha confermato la decisione di primo grado ritenendo anch’essa che, vertendosi in materia di rapporto di lavoro con una amministrazione pubblica, la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato non fosse consentita.

La ragione di tale impedimento è costituita dalla previsione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36. Tale norma esclude che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni possa comportare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato.

La Corte d’Appello ricorda come tale previsione sia stata ritenuta conforme alla Costituzione dalla sentenza n. 98 del 2003 della Corte costituzionale. In particolare, ricorda che la Corte di legittimità ha ritenuto che il meccanismo della conversione contrasterebbe con il principio costituzionale per il quale l’instaurazione del rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni deve avvenire mediante concorso, principio posto a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione di cui al primo comma dell’art. 97, Cost..

Ricorda anche che la Corte costituzionale ha osservato che, pur contemplando lo stesso art. 97 Cost., comma 3, la possibilità di derogare per legge a miglior tutela dell’interesse pubblico al principio del concorso, è tuttavia rimessa alla discrezionalità del legislatore, nei limiti della non manifesta irragionevolezza, l’individuazione di siffatti casi eccezionali.

Rispetto a questo impianto della motivazione, il ricorso si limita ad affermare, del tutto apoditticamente, con i primi due motivi, che la previsione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 non incide nella materia che è invece regolata esclusivamente dal D.Lgs. n. 368 del 2001, senza fornire alcuna argomentazione a sostegno di questa tesi.

Tesi che non è condivisibile per le ragioni, prima riassunte, ben esposte dalla Corte d’Appello e non specificamente contestate dalla ricorrente.

Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 (t.u. pubblico impiego) è categorico sul punto. Il comma 3 dispone: “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione”.

Con un incipit (“in ogni caso…”) che non consente eccezioni, si afferma che, nell’area del lavoro pubblico, non può operare il principio della trasformazione dei rapporti flessibili in rapporti a tempo indeterminato. Se sono state violate norme imperative che regolano i lavori flessibili, il lavoratore, i cui diritti siano stati lesi, potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti e le amministrazioni avranno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili se vi è stato dolo o colpa grave. Ma il lavoratore dipendente di un ente pubblico non potrà, per questa via, instaurare con l’amministrazione un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Si è già visto che la Corte costituzionale ha ritenuto tale previsione conforme all’assetto costituzionale.

Il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (quindi cronologicamente successivo al testo unico del 30 marzo 2001), che ha innovato la disciplina del lavoro a tempo determinato, non ha toccato questo profilo. Il principio fissato nel T.U. sul pubblico impiego è inalterato.

Pertanto, una domanda, relativa ad un rapporto di lavoro con una amministrazione pubblica, volta ad ottenere la conversione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, non può trovare accoglimento.

Il terzo motivo di ricorso è anch’esso infondato. Si assume che la Corte d’Appello avrebbe violato l’art. 97 Cost. nella parte in cui consente al legislatore di individuare in via eccezionale le ipotesi in cui può introdurre deroghe al principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Il motivo è inconferente: la materia in cui rientra il caso in esame non è stata regolata dal legislatore in deroga al principio del concorso.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato con conseguente condanna della ricorrente soccombente alla rifusione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15,00, nonchè Euro 3.000,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

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