Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14350 del 14/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 14/07/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 14/07/2016), n.14350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10533/2013 proposto da:

ELETTRO DI T.A. & FIGLI SNC, (OMISSIS) in persona del

suo legale rappresentante p.t. T.V., domiciliato ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato VENANZIO D’ANDOLA giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VICO DEL GARGANO in persona del Commissario Straordinario

Prefettizio A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BONCOMPAGNI 93, presso lo studio dell’avvocato MARCO CORRADI,

rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO FINO, LUCIA DE

ROGATIS giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

L.N., D.M.M.G., F.M.,

M.G.P., C.D.G.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 156/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato VENANZIO D’ANDREA;

udito l’Avvocato MARCO CORRADI per delega non scritta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto notificato il 1-2 luglio 1996 Elettro s.n.c. Di T.A. & Figli citava davanti al Pretore di Lucera, sezione distaccata di Vico del Gargano, il Comune di Vico del Gargano, M.G.P., D.M.M.G., F.M., L.N. e C.D.G.M., chiedendo la condanna del Comune, in via diretta e/o ex art. 2041 c.c., a pagarle Lire 33.184.963 oltre accessori per forniture e lavori a suo favore effettuati dal 1990 al 1995 e indicati in ventiquattro fatture e, in subordine, chiedendo la condanna D.L. n. 66 del 1989, ex art. 23, convertito in L. n. 144 del 1989, del Comune e degli altri convenuti, per avere questi ultimi sottoscritto gli atti con cui il Comune avrebbe disposto tali prestazioni.

Avviato il contraddittorio, con Delib. Consiglio Comunale 3 aprile 1998, il convenuto Comune dichiarava di voler riconoscere il proprio debito fuori bilancio verso la societa’ attrice per la somma di Lire 19.719.216, che avrebbe pagato se l’attrice transigeva; ma non fu conclusa alcuna transazione.

Con sentenza del 4 luglio 2001 il Tribunale di Lucera – cui nel frattempo era pervenuta la causa -, ritenuta provata l’esistenza di un rapporto obbligatorio tra il Comune e la societa’ attrice in forza di alcuni documenti che disponevano i lavori che sarebbero stati sottoscritti dal sindaco, e ritenuto altresi’ che non incidesse la mancanza degli impegni di spesa, accoglieva la domanda attorea nei confronti del Comune, respingendo la domanda nei confronti degli altri convenuti.

Avendo il Comune proposto appello contro tale sentenza e avendo F., L. e M. proposto appello incidentale, la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 20 maggio 2011-28 febbraio 2012, accoglieva l’appello principale, respingendo percio’ la domanda attorea nei confronti del Comune e condannando la Elettro a restituire la somma ad essa gia’ pagata e a rifondere le spese di entrambi i gradi, rigettando invece gli appelli incidentali.

2. Ha presentato ricorso la Elettro, sulla base di otto motivi: il primo denuncia violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 359 e 306 c.p.c., il secondo violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 345 c.p.c., comma 3, il terzo ancora violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 37, come modificato dal D.Lgs. n. 342 del 1997, il quarto violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dell’art. 115 c.p.c. e art. 2733 c.c., per omessa considerazione della Delib. Consiglio Comunale 15 giugno 2002, n. 78, il quinto violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dagli artt. 2041 e 2042 c.c., il sesto violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 346 c.p.c., comma 3, il settimo violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 2033 c.c. e l’ottavo violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 91 c.p.c..

Si difende con controricorso il Comune di Vico del Gargano. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso e’ infondato.

3.1 Per meglio comprendere i motivi che sono stati addotti dalla ricorrente e’ opportuno, quale premessa, riassumere il contenuto della decisione del giudice d’appello.

La corte territoriale ha anzitutto disatteso l’eccezione dell’attuale ricorrente per cui il Comune avrebbe rinunciato all’appello per aver manifestato acquiescenza alla pronuncia di primo grado con la Delib. Giunta Comunale 15 giugno 2002, n. 78, che aveva revocato una precedente Delib. Giunta n. 213 del 2001 – nella quale era stata presa la decisione di appellare. La corte rileva che l’acquiescenza ex art. 329 c.p.c., e’ preclusa quando il gravame e’ gia’ stato presentato, per cui la rinuncia all’appello avrebbe dovuto compiersi nel processo ex art. 306 c.p.c.. Inoltre le Delib. Giunta Comunale devono essere “esteriorizzate” dall’organo che ha la rappresentanza esterna del Comune, cioe’ il sindaco, che invece non aveva reso una dichiarazione diretta alle altre parti avente ad oggetto la suddetta Delib.. Percio’ la Delib., e’ stata pure ritenuta dal giudice d’appello non indispensabile ex art. 345 c.p.c., ai fini della produzione in secondo grado. Osserva altresi’ la corte che altre Delib. successive della Giunta hanno poi dimostrato l’assenza di volonta’ di acquiescenza.

Nel merito, rileva il giudice d’appello che gli ordini e le disposizioni invocate dalla societa’ appellata non provano l’esistenza di un rapporto giuridico tra essa e il Comune, per il quale occorre un contratto a forma scritta. Non vi furono neppure Delib. degli organi interni collegiali dirette a supportare manifestazioni di volonta’ del sindaco, dell’assessore ecc.: si e’ pertanto spezzato il rapporto organico, per cui si configura la responsabilita’ soltanto delle persone fisiche che hanno dato gli ordini. A cio’ si aggiunga che non era stata, come prevede la normativa, preventivamente accertata la copertura della spesa. E neppure quando dal D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 37, fu consentito al Comune di riconoscere i debiti “fuori bilancio” il debito in questione fu riconosciuto, perche’ la Delib. 3 aprile 1998, conteneva soltanto la proposta di una transazione mai perfezionatasi.

Il giudice d’appello ha respinto pure l’azione ex art. 2041 c.c., perche’ era possibile agire contro i singoli funzionari; e la domanda proposta in primo grado dalla societa’ contro di loro e’ stata giudicata non accoglibile, perche’ non riproposta in appello, in cui la societa’ ha chiesto solo il rigetto dell’appello principale.

3.2 Con il primo motivo, dunque, la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 359 e 306 c.p.c., perche’ la corte territoriale avrebbe errato nell’accorpare le due diverse eccezioni dalla ricorrente presentate, assorbendo quella relativa alla effettuata rinuncia all’appello in quella relativa alla manifestata acquiescenza del Comune. Secondo la ricorrente la Delib. Giunta Comunale 15 giugno 2002, n. 78, avrebbe espresso la rinuncia all’impugnazione avverso la sentenza del giudice di prime cure, e cio’ avrebbe provocato il passaggio in giudicato di quest’ultima. La rinuncia dell’appello principale avrebbe, poi, provocato l’estinzione del giudizio. Ai sensi dell’art. 306 c.p.c., non occorreva accettazione delle controparti alla rinuncia suddetta, perche’ quando la Delib. fu emessa nessuno era ancora costituito. La corte territoriale avrebbe pertanto dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere o l’estinzione del giudizio, mentre erroneamente avrebbe proceduto nel giudizio.

Deve anzitutto rilevarsi che il riferimento nella rubrica del motivo all’art. 359 c.p.c., costituisce un evidente errore materiale, essendo l’art. 329 c.p.c., quello cui si connette il contenuto del motivo. Motivo, peraltro, che nella rubrica fa riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove sarebbe stato esatto correlarsi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la susseguente illustrazione del contenuto del motivo dimostra che non e’ attinente a normativa sostanziale, bensi’ a errores in procedendo. Il motivo va pertanto riqualificato nel senso appena evidenziato, considerato che, nel caso in cui un motivo del ricorso per cassazione sia rubricato in difformita’ dal proprio effettivo contenuto, se questo rimane comunque nell’ambito tassativo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, come avviene nel caso di specie il giudicante – jura novit curia – ha il potere di riqualificarlo per valutarlo poi nella sua effettiva sostanza (sulla non vincolativita’ della configurazione formale della rubrica del motivo v. p. es. Cass. sez. 2, 21 gennaio 2013 n. 1370, Cass. sez. 5, 3 agosto 2012 n. 14026 e Cass. sez. 1, 30 marzo 2007 n. 7981).

Quanto al contenuto del motivo, non puo’ anzitutto non condividersi quanto osservato dalla corte territoriale in ordine alla acquiescenza, laddove (motivazione, pagina 9) si rileva che “l’acquiescenza e’ preclusiva del gravame prima che questo sia proposto” ex art. 329 c.p.c.. Nel caso di specie, quando la Delib. in questione fu emessa, l’atto d’appello era stato gia’ notificato. Sotto questo profilo, quindi, non si ravvisa alcuna consistenza nel motivo, che cerca di sorreggersi su una pretesa confusione tra eccezioni che in realta’ non e’ imputabile alla corte.

E quanto, poi, alla rinuncia all’impugnazione, a tacer d’altro, e’ sufficiente constatare che non vi fu alcuna rinuncia nel processo, dal momento che la Delib. non e’ atto processuale e che non risulta essere stata formulata alcuna dichiarazione ex art. 306 c.p.c.. Ancora condivisibile, quindi, e’ la posizione assunta dal giudice d’appello, che in sostanza, dopo avere rimarcato che la rinuncia deve manifestarsi mediante un atto endoprocessuale, pur se la sua accettazione e’ necessaria esclusivamente nel caso di intervenuta costituzione di altre parti, prende atto dell’assenza di una rinuncia riconducibile ai requisiti imposti dall’art. 306 c.p.c..

3.3 Il secondo motivo, ancora ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, perche’ la Delib. Giunta Comunale 15 giugno 2002, n. 78 (ovviamente, per l’epoca in cui fu emessa, documento nuovo producibile solo in secondo grado) sarebbe stata di produzione indispensabile, a differenza di quanto ritenuto dalla corte territoriale, in quanto necessaria per decidere sull’eccezione di cui si e’ trattato nel primo motivo.

Premesso che anche questo motivo va riqualificato esattamente come il precedente in quanto denunciante un preteso error in procedendo del giudice, sul suo contenuto e’ sufficiente rilevare che l’infondatezza del primo motivo rende privo di interesse – e quindi inammissibile – il secondo.

3.4 Il terzo motivo, sempre ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 37, come modificato dal D.Lgs. n. 342 del 1997.

Richiama la ricorrente la normativa attinente ai servizi indispensabili dei Comuni e al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, a proposito del quale proprio il citato art. 37, al comma 1, lett. e), stabilisce che con Delib. Consiliare gli enti locali riconoscono la legittimita’ dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizioni di beni o servizi “nei limiti degli accertati e dimostrati utilita’ ed arricchimento per l’ente” nell’ambito delle sue pubbliche funzioni; e l’art. 35 dello stesso testo normativo addossa la parte non riconoscibile del debito verso il privato all’amministratore o al funzionario o al dipendente che ne abbia consentito la fornitura. La ricorrente richiama inoltre la giurisprudenza sulle modalita’, anche implicite, del riconoscimento dell’utilita’ ai fini dell’art. 2041 c.c., per trascrivere poi un’ampia parte della motivazione della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto provato un rapporto continuativo tra la ricorrente e il Comune mediante le disposizioni date da quest’ultimo – rectius: da persone fisiche riconducibili a quest’ultimo – alla societa’ aventi ad oggetto forniture ed interventi anche urgenti per la manutenzione della pubblica illuminazione, con attestazione dei vigili urbani sull’esecuzione. E il giudice di prime cure aveva addotto pure la Delib. Giunta Comunale 27 novembre 1995, asserendo che questa, pur disconoscendo la legittimita’ del credito per difetto di preventivi atti di impegno di spesa, investirebbe solo un profilo formale, senza contestare invece la sussistenza del credito; il Tribunale aveva altresi’ ritenuto irrilevanti le carenze di atti interni sotto il profilo civilistico.

Il vero nucleo del motivo e’ da identificarsi non tanto nella normativa sull’impegno di spesa richiamata nella prima parte, ne’ tantomeno nella – assolutamente non pertinente giurisprudenza sull’art. 2041 c.c., che pure viene invocata, ne’ infine nella decisione della sentenza di primo grado, che travalica ogni regola normativa in ordine alle modalita’ di attivita’ dell’ente pubblico. Quel che, a ben guardare, la ricorrente tenta di far valere e’ la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 37, comma 1, lett. e), ovvero il riconoscimento del debito fuori bilancio da parte dell’ente pubblico. Peraltro, la ricorrente non e’ in grado di adeguatamente supportare l’astratta violazione che di questa norma denuncia, in quanto non indica per quali suoi crediti, nel caso in esame, il Comune avrebbe applicato – oppure si sarebbe illegittimamente astenuto dall’applicare, essendovene il presupposto di dimostrata utilitas – la norma suddetta. Il che, poi, verrebbe a costituire un accertamento di fatto, sul quale infatti il giudice d’appello si e’ pronunciato, seppur sinteticamente, nell’impugnata sentenza (pagine 13-14 della motivazione), negando che un riconoscimento di debiti fuori bilancio nei confronti dell’attuale ricorrente vi sia mai stato, dal momento che la Delib. Consiglio Comunale 3 aprile 1998 – nella quale, come gia’ rilevato dalla corte a pagina 6 della motivazione, era stato dichiarato di voler riconoscere il debito fuori bilancio verso la Elettro per Lire 19.719.216 senza ulteriori accessori precisando pero’ che tale somma sarebbe stata liquidata “dopo la transazione” con la societa’ – soltanto “conteneva una “proposta” di riconoscimento parziale a patto che la ditta attrice transigesse la causa”. Contenuto di mera proposta che, d’altronde, la stessa ricorrente non contesta.

Il motivo, pertanto, non risulta meritevole di accoglimento.

3.5 Il quarto motivo, poi, denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2733 c.c., lamentando che la corte territoriale abbia omesso di considerare la Delib. Giunta Comunale 15 giugno 2002, n. 78, nel suo contenuto di riconoscimento del debito con le frasi: “ritenuto di dover condividere appieno le motivazioni che hanno dato origine alla sentenza di primo grado; considerato che il Comune…ha beneficiato realmente delle prestazioni della Ditta Elettro s.n.c.”. Si tratterebbe di una confessione stragiudiziale resa alla controparte, che verrebbe quindi a costituire piena prova ex artt. 2735 e 2733 c.c..

Il riferimento in rubrica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, parrebbe a prima vista qualificabile come errore materiale – n. 5 in luogo del n. 4 -, poiche’ quel che la rubrica imputa al giudice d’appello e’ violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2733 c.c.. Peraltro, il contenuto effettivo del motivo addebita al giudice d’appello l’omessa valutazione di una Delib. che avrebbe avuto, ad avviso della ricorrente, valore di confessione stragiudiziale. Il motivo e’ dunque formulato in modo inammissibilmente ambiguo, ovvero generico.

Anche qualora si potesse superare tale profilo di inammissibilita’, il motivo non meriterebbe comunque accoglimento. Infatti, sussiste realmente un contenuto confessorio nella Delib., per come e’ esposto nel motivo, che pure sarebbe stata resa a controparte – sempre secondo quanto adduce la ricorrente – mediante una comunicazione protocollata, il 9 luglio 2002. Ma non e’ certo configurabile un vizio motivazionale per omessa considerazione di un documento che non e’ agli atti, non essendone stata ammessa la produzione.

Nel caso di specie, il giudice d’appello, a pagina 9 della motivazione della sentenza impugnata, dichiara l’illegittimita’ della produzione di tale Delib. perche’ tardiva, non essendo indispensabile ex art. 345 c.p.c., e’ chiaro che la corte fa riferimento, per sorreggere la valutazione di non indispensabilita’, id est di tardivita’, alla eccezione di rinuncia all’appello del Comune sollevata dall’attuale ricorrente, e di cui si e’ trattato nel primo motivo del ricorso. Ma quanto al valore confessorio di tale Delib., nel motivo in esame la stessa Elettro afferma di averlo addotto nella comparsa conclusionale d’appello, alla penultima pagina. E’ del tutto evidente, allora, che l’elemento fu assolutamente tardivo, per cui il giudice d’appello non incorse in omissione motivativa argomentando la non indispensabilita’ della produzione esclusivamente in relazione all’unica eccezione tempestiva su di essa fondata. E d’altronde, quel che la ricorrente nel motivo in esame censura non e’ omissione motivazionale ai fini dell’applicazione dell’art. 345 c.p.c., bensi’ – si ripete – omissione motivazionale ai fini di una valenza di confessione attribulbile a un documento che non poteva considerarsi agli atti. L’infondatezza del motivo risulta pertanto evidente.

3.6 Il quinto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli art. 2041 e 2042 c.c., per avere errato la corte territoriale nel respingere l’azione ex art. 2041 c.c., benche’ la giurisprudenza di legittimita’ la consenta anche in subordine ad altra azione e nei confronti della pubblica amministrazione pur nel caso in cui sussiste una responsabilita’ diretta di funzionari.

Quel che viene a negare la ricorrente e’, in effetti, la sussidiarieta’ dell’azione. L’asserto risulta tuttavia smentito da una consolidata interpretazione giurisprudenziale – rispetto alla quale e’ rimasta isolata l’ormai risalente Cass. sez. 1, 20 novembre 1992 n. 12399, invocata dalla ricorrente – dell’inequivoco art. 2042 c.c.: giurisprudenza che, per il caso specifico in esame, ha negato che l’azione diretta a far valere l’indebito arricchimento non e’ esperibile nei confronti di un Comune per ottenere il pagamento di una fornitura effettuata in difetto delle modalita’ normativamente previste, potendo in tal caso il danneggiato agire direttamente nei confronti della persona fisica che l’ha consentita, venendo meno l’immedesimazione organica di questa con l’ente che non ha deliberato, e in sostitutiva corrispondenza a cio’ insorgendo una responsabilita’ diretta della persona fisica che ha agito (v. ex multis Cass. sez. 2, 30 maggio 1997 n. 6363, Cass. sez. 3, 24 settembre 1997 n. 9373, Cass. sez. 3, 25 novembre 1998 n. 11969, Cass. sez. 2, 5 ottobre 2000 n. 13296, Cass. sez. 3, 24 maggio 2001 n. 7072, Cass sez. 3, 26 febbraio 2002 n. 2832, Cass. sez. 3, 14 novembre 2003 n. 17257, Cass. sez. 2, 25 marzo 2004 n. 5964, Cass. sez. 3, 26 luglio 2005 n. 15604, Cass. sez. 1, 9 maggio 2007 n. 10640, Cass. sez. 1, 26 maggio 2010 n. 12880, Cass. sez. 1, 30 ottobre 2013 n. 24478 e Cass. sez. 6-3 ord. 23 gennaio 2014 n. 1391; e da ultimo, specificamente sul debito fuori bilancio, Cass. sez. 2, 9 ottobre 2014 n. 21340).

Il motivo, dunque, non merita accoglimento.

3.7 Il sesto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (anche in questo caso da riqualificare come n. 4), denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c., comma 3, per avere il giudice d’appello ritenuto rinunciata dalla attuale ricorrente la domanda nei confronti dei convenuti ulteriori rispetto al Comune, non avendo la ricorrente proposto appello incidentale. Adduce la ricorrente che invece la parte vittoriosa non ha l’onere di presentare appello incidentale per far valere domande non accolte, essendo sufficiente riproporle.

Ma nel caso in esame, a tacer d’altro, l’attuale ricorrente non ha neppure riproposto in appello la domanda che aveva avanzato in primo grado nei confronti dei convenuti diversi dal Comune, come emerge dalla stessa esposizione della vicenda processuale che offre come premessa nel ricorso, dove si riportano, in particolare, a pagina 12, le conclusioni della comparsa di costituzione d’appello – che non includono la domanda in questione -, non adducendo neppure di averla riproposta in seguito.

Il motivo e’ pertanto infondato.

3.8 Il settimo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., per avere il giudice d’appello condannato l’attuale ricorrente a restituire la somma a essa versata dal Comune in forza della sentenza di primo grado come indebito oggettivo. Poiche’, come sopra si e’ visto, quanto accertato dal giudice d’appello sulla non debenza di tale somma da parte del Comune alla societa’ attualmente ricorrente non e’ stato inficiato dai motivi finora esaminati, questo motivo risulta da cio’ totalmente assorbito. Analogo discorso vale per l’ottavo motivo, che denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (rectius: n. 4), violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per avere il giudice d’appello condannato l’attuale ricorrente a rifondere le spese all’appellante per avere accolto l’impugnazione.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Considerate la difformita’ delle sentenze di merito e le caratteristiche proprie della annosa vicenda, di stima equo compensare integralmente le spese processuali del grado.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Rigetta il ricorso compensando le spese processuali del grado.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Cosi’ deciso in Roma, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

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