Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14350 del 08/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.08/06/2017),  n. 14350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9389/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.L.C., B.A., D.L.M.G. (in

proprio e quale ex socia della cancellata società STUDIO DI

LORETO), tutte nella qualità di eredi di D.L.A., quale

liquidatore ed ex socio della cancellata società semplice STUDIO DI

LORETO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 289,

presso lo studio dell’avvocato D.L.M.G., che

rappresenta e difende sè medesima e gli altri controricorrenti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1428/6/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata l’11/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’01/03/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Lazio che ha riformato la decisione della CTP – Roma e ha accolto la domanda dell’ing. D.L.A., esercente l’attività di perito assicurativo nell’ambito della soc. Studio Di Loreto, diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata dalla compagine sociale dal 2001 al 2005. Gli eredi dell’ing. D.L.A. (già socio e liquidatore della società semplice), compresa la coerede D.L. M.G. quest’ultima anche quale ex socia della cancellata compagine, si difendono con controricorso e memoria.

La ricorrente esattamente censura – per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziali – la sentenza d’appello laddove stima l’attività dello Studio D.L. sfornita del requisito dell’autonoma organizzazione pur essendo espletata in forma di società semplice.

La decisione del giudice regionale non è coperta da alcun giudicato interno sul punto, poichè i giudici di merito, soffermandosi sull’opera dell’ing. D.L.A., hanno obliterato il rilievo obiettivo e non contestato dell’esplicazione di detta attività in forma societaria. La pronunzia, dunque, si discosta palesemente da principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 7371 del 14/04/2016, laddove si afferma che l’esercizio di professioni in forma societaria, anche se si tratti di società semplice, costituisce “ex lege” presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività (conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25315 del 28/11/2014).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza che, accogliendo il ricorso stesso, cassi la sentenza impugnata e rigetti la domanda introduttiva della parte contribuente, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Le spese dell’intero giudizio possono essere compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza in materia.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva della parte contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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