Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1435 del 19/01/2018


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Cassazione civile, sez. I, 19/01/2018, (ud. 13/09/2017, dep.19/01/2018),  n. 1435

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6794/2013, notificata il 17 maggio 2013, accogliendo l’appello proposto dal Condominio (OMISSIS), ha riformato la decisione n. 38742/2009, con la quale il Giudice di pace di Roma aveva rigettato la domanda di accertamento della non debenza, da parte del condominio, del canone per l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (COSAP) per l’anno 2005, in relazione alle griglie ed alle intercapedini ubicate in Lungotevere degli Inventori 2-10/ a e 26;

il giudice di seconde cure ha reputato, invero, non dovuto il canone in discussione, condannando, altresì, l’amministrazione comunale alla restituzione delle somme versate;

avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Roma Capitale, affidato a due motivi;

il resistente ha replicato con controricorso;

Considerato che:

con il primo motivo di ricorso – denunciando la violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, in combinato disposto con l’art. 16 del Regolamento del Comune di Roma in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto che, non essendo stata nel caso concreto rilasciata concessione alcuna che legittimasse il pagamento del canone, la somma richiesta a tale titolo dall’ente comunale non fosse dovuta;

Considerato che:

già nella vigenza del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 192, abrogato dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che aveva introdotto la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, questa Corte aveva affermato che la stessa era dovuta non in relazione alla limitazione o sottrazione all’uso normale e collettivo di parte del suolo, ma in relazione all’utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne traeva il singolo, sicchè, qualora il proprietario del suolo gravato da servitù pubblica di passaggio avesse sostituito una parte del piano di calpestio con griglie al fine di migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo, il medesimo si sarebbe venuto a trovare in una situazione di utilizzazione particolare dell’area stessa, che costituiva il presupposto per l’applicazione della tassa (Cass. 11/03/1996, n. 1996);

si era, invero, altresì precisato – al riguardo – che tale forma di imposizione di una tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, doveva trovare applicazione a carico di chiunque avesse occupato un’area, ovvero lo spazio ad essa soprastante o sottostante, sia che si trattasse di un’area pubblica, sia che si trattasse di un’area privata, purchè gravata da servitù di pubblico passaggio (Cass. 15/03/1986, n. 1772);

Ritenuto che:

il diverso istituto del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, successivamente istituito dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, come modificato dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, sia stato, invece, concepito dal legislatore come un “quid” ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo 2^ del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ed alla L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 5), in luogo del quale può essere applicato, e risulti configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici, talchè esso è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all’utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo (Cass. Sez. U. 19/08/2003, n. 12167);

nella medesima prospettiva si ponga l’art. 16 del Regolamento del Comune di Roma, approvato con Delib. Consiglio Comunale n. 339 del 1998 (richiamato dall’impugnata sentenza), laddove dispone che “il canone è dovuto dal titolare della concessione”, per tale dovendo intendersi anche colui che utilizzi di fatto, in modo particolare o speciale, un bene pubblico, o adibito all’uso pubblico, sulla base di un provvedimento di concessione fittiziamente ritenuto sussistente (Cass. Sez. U. n. 12167/2003);

di conseguenza, sia obbligato al pagamento del canone, secondo le tariffe predisposte dal Comune, il condominio che abbia sostituito con griglie una parte del piano di calpestio di un’area gravata da servitù pubblica di passaggio al fine di migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo, e ciò in quanto esso gode di un’utilizzazione particolare dell’area medesima (Cass. 06/08/2009, n. 18037);

Rilevato che:

nel caso concreto, l’impugnata sentenza – pur non ritenendo affatto esclusa l’occupazione di suolo pubblico da parte del condominio (p. 4) – ha fondato la ritenuta non debenza del canone in questione esclusivamente sulla mancanza di una “specifica concessione”, laddove il presupposto applicativo del COSAP – come dianzi detto – è costituito dall’uso particolare del bene di proprietà pubblica o asservito all’uso pubblico, essendo irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un’occupazione di fatto del suolo pubblico;

peraltro, non risulta in alcun modo, dall’impugnata sentenza, che lo spazio utilizzato con le griglie e le intercapedini fosse inglobato nella limitrofa opera edile privata, sì da perdere irreversibilmente la qualità di parte del tessuto viario pubblico;

neppure rileva – contrariamente all’assunto del giudice di appello – il fatto che l’ente pubblico non abbia avanzato richiesta di pagamento dell’indennizzo per l’occupazione senza titolo del suolo in questione, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento succitato, trattandosi – com’è evidente – di una diversa entrata patrimoniale, la cui mancata richiesta non incide di certo sulla spettanza all’ente del canone per l’occupazione di fatto di una parte della strada adibita a pubblico passaggio, sulla base di una “concessione presunta”, ai sensi del successivo art. 16 del Regolamento;

Ritenuto che:

la censura debba, pertanto, essere accolta, assorbito il secondo motivo (mancato accertamento dei presupposti per l’eventuale declaratoria della cessazione della materia del contendere, per spontaneo pagamento della massima parte della somma dovuta da parte del condominio), con conseguente cassazione della sentenza di appello;

non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, debba, pertanto, rigettare l’originaria domanda proposta dal Condominio (OMISSIS) nei confronti di Roma Capitale;

le spese del presente grado del giudizio vadano poste a carico del resistente nella misura di cui in dispositivo, mentre concorrano giusti motivi per un’integrale compensazione delle spese dei giudizi di merito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, debba darsi atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda proposta dal Condominio (OMISSIS) nei confronti di Roma Capitale. Condanna il controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Dichiara compensate le spese di merito.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2018

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