Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14349 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2915-2019 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CATONE 15,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO, rappresentata

e difesa dall’avvocato ANGELO PISANI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5675/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE l’11/06/2018;

udita la relazione della causa svolta partecipata del 24/03/2021 dal

RAFFAELE CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che P.C. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Campania, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza CTP Napoli, che, da un lato, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso un estratto di ruolo; dall’altro aveva accolto il medesimo ricorso nella parte in cui aveva impugnato un’iscrizione ipotecaria, annullandola per omessa sua preventiva comunicazione, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis; la CTR, senza pronunciarsi sull’iscrizione ipotecaria, ha rilevato che l’agente della riscossione aveva provato nel corso del giudizio di primo grado la rituale notifica delle due cartelle di pagamento, indicate nell’estratto di ruolo, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla contribuente avverso l’estratto di ruolo e conseguente declaratoria di non proponibilità dell’eccezione di prescrizione, per decorso decennio, delle pretese tributarie contenute nelle due cartelle di pagamento anzidette.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 11 e 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’Agenzia delle entrate riscossione non avrebbe potuto farsi rappresentare e difendere innanzi alla CTR da un difensore esterno; egli avrebbe dovuto, al contrario, farsi ivi rappresentare da un proprio funzionario interno; invero, a seguito della soppressione di Equitalia dal 1 luglio 2017 e della contestuale assegnazione dell’attività di riscossione su tutto il territorio nazionale all’Agenzia delle entrate riscossione, ente pubblico economico di natura strumentale, quest’ultimo ente era autorizzato ad avvalersi, nei giudizi di legittimità, del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale; l’utilizzazione di avvocati del libero foro non poteva avvenire nei contenziosi di merito innanzi alle CTP ed alle CTR, atteso che, in detti contenziosi, l’agente della riscossione doveva essere difeso da propri dipendenti interni o dall’Avvocatura dello Stato; in ogni caso il ricorso al patrocinio da parte degli avvocati del libero foro era da ritenere eccezionale, occorrendo all’uopo sempre uno specifico atto autorizzativo dell’organo deliberante, dovendosi altrimenti ritenere l’avvocato del libero foro sprovvisto del c.d. jus postulandi, con conseguente nullità di tutti gli atti in tal modo posti in essere; e tale difetto poteva essere eccepito in ogni stato e grado del giudizio, nè era sanabile, salvo il caso di cui all’art. 125 c.p.c., e cioè prima dell’effettiva costituzione in giudizio;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione artt. 2953 e 2948 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR non aveva dichiarato la maturata prescrizione decennale delle due cartelle di pagamento, di cui una riferita ad IRPEF 1999 ed un’altra riferita ad IRPEF 2000, indicate nell’impugnato estratto di ruolo e poste altresì a fondamento dell’impugnata iscrizione ipotecaria; invero fra la loro notifica ed il 28 settembre 2016, data in cui aveva avuto conoscenza degli impugnati estratto di ruolo ed iscrizione ipotecaria, era trascorso il decennio;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con atto del 12 aprile 2019 al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, avendo rilevato di non essersi costituita con controricorso nei termini di legge;

che il primo motivo di ricorso è infondato;

che, invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n. 30008 del 2019; Cass. n. 31241 del 2019), con l’istituzione dell’Agenzia delle entrate riscossione si è passati dalla previsione dell’integrale ed esclusiva devoluzione del suo patrocinio all’Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, alla previsione di un patrocinio affidabile anche ad avvocati del libero foro; il legislatore, cioè, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita Agenzia delle entrate riscossione, ha delineato un sistema nel quale, impregiudicata la generale facoltà dell’Agenzia anzidetta di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all’Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all’Agenzia delle entrate riscossione di avvalersi anche di avvocati del libero foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell’Agenzia delle entrate riscossione a mezzo dell’Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del libero foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità;

che l’orientamento di cui sopra ha ricevuto ulteriore conferma del D.L. n. 34 del 2019, art. 4 novies, convertito dalla L. n. 58 del 2019, recante norme di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate riscossione; detta norma ha fornito un’interpretazione autentica del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, recante norme in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, chiarendo appunto che il rapporto fra l’Agenzia delle entrate riscossione e l’Avvocatura dello Stato intanto assume un rilievo speciale in quanto sussista una convenzione fra tali due enti; e, nella specie, nessuna convenzione risulta essere stata stipulata fra i due enti;

che, con riferimento al secondo motivo di ricorso, si osserva come nella specie due sono stati gli atti impugnati dalla contribuente e cioè un estratto di ruolo ed un avviso di iscrizione ipotecaria, entrambi riferiti alle medesime due cartelle di pagamento con numeri finali (OMISSIS), concernenti rispettivamente IRPEF 1999 ed IRPEF 2000, riconosciute dalla sentenza impugnata come regolarmente notificate alla contribuente il 23 novembre 2005 ed il 1 giugno 2005;

che occorre esaminare separatamente l’impugnazione dell’estratto di ruolo e l’impugnazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria;

che, con riferimento all’estratto di ruolo, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che esso sia un atto interno dell’agente per la riscossione, la cui finalità è solo quella di ricapitolare e dare contezza all’amministrazione finanziaria dell’attività da lui svolta per la riscossione dei tributi, a lui affidati con la consegna dei relativi ruoli;

che l’estratto di ruolo non può quindi formare oggetto di autonoma impugnazione;

che ciò tuttavia non ne esclude la legittima impugnazione, unitamente all’atto impositivo in esso contenuto, normalmente costituito da una o più cartelle di pagamento;

che, invero, solo in mancanza di tali ultimi atti è da ritenere insussistente un interesse attuale e concreto del contribuente ad instaurare una lite tributaria ex art. 100 c.p.c., anche perchè, in sede di contenzioso tributario, non sono previste azioni di accertamento negativo del tributo (cfr., in termini, Cass. Sez. 5 n. 6610 del 15 marzo 2013, Rv. 625889);

che detti principi sono stati autorevolmente confermati da Cass. SS.UU. n. 19074 del 2015, la quale ha appunto chiarito come il contribuente può impugnare una cartella di pagamento, della quale, a causa dell’invalidità della relativa notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto ruolo, rilasciato su sua richiesta dall’agente della riscossione, atteso che non può essergli negata la possibilità di far constare nelle competenti sedi contenziose l’invalidità della notifica di un atto, del quale egli sia appunto venuto a conoscenza attraverso l’acquisizione dell’estratto di ruolo, da ritenere pertanto l’unico legittimo veicolo, tramite il quale poter fare constare l’omessa notifica di una o più cartelle di pagamento;

che, pertanto, una volta accertato, come nel caso in esame, la rituale notifica delle due cartelle di pagamento, cui si riferiva l’estratto di ruolo rilasciato alla contribuente, è venuta meno ogni ulteriore possibilità di contestare l’estratto di ruolo, si che correttamente la CTR ha rilevato che non potevano essere nella specie formulate contestazioni in ordine alle citate due cartelle di pagamento, compresa l’eccezione di intervenuta prescrizione della pretesa tributaria in esse contenute;

che, tuttavia, come in precedenza esposto, la contribuente ha altresì impugnato un avviso di iscrizione ipotecaria, fondato sulle medesime due cartelle di pagamento, sopra descritte;

che la CTR ha confermato l’annullamento dell’impugnata iscrizione ipotecaria disposto dalla CTP di Napoli per mancata sua comunicazione preventiva al contribuente;

che, in tale contesto, erroneamente la CTR ha ritenuto di non doversi pronunciare sull’eccezione di prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., formulata dalla ricorrente con riferimento alle pretese tributarie contenute nelle due cartelle di pagamento anzidette; al contrario la CTR era tenuta a pronunciarsi su detta eccezione, siccome correttamente formulata con riferimento all’avviso di iscrizione ipotecaria, pure impugnato; è invero noto che la scadenza del termine per impugnare una cartella di pagamento, oltre a determinare la decadenza della possibilità di proporre impugnazione, produce solo l’effetto sostanziale di rendere irretrattabile il credito tributario, ma non esclude la possibilità di eccepirne l’intervenuta prescrizione, qualora, come nella specie, la cartella sia stata posta a fondamento di un’iscrizione ipotecaria (cfr. Cass. n. 10809 del 2017);

che, pertanto, respinto il primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con riferimento al secondo motivo, in relazione al quale gli atti vanno rimessi alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte, respinto il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, in relazione al quale cassa la sentenza impugnata e rimette alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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