Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14349 del 14/07/2016

Cassazione civile sez. III, 14/07/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 14/07/2016), n.14349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10515/2013 proposto da:

AZIENDA USL ROMA (OMISSIS), (OMISSIS) in persona del

Legale

Rappresentante pro tempore Dott. C.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CASAL BERNOCCHI PRESSO ASL, presso lo

studio dell’avvocato FABIO FERRARA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GLORIA DI GREGORIO giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ICEC CASA DI CURA VILLA MARIA IMMACOLATA SRL, in persona

dell’Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. M.

C., elettivamente domiciliata in ROMA, V.OSLAVIA 28, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO BOTTACCHIARI, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5200/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato GIOVANNI BERTONI per delega ROBERTO BOTTACCHIARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 1 luglio 2008 il Tribunale di Roma, dato atto del pagamento nelle more del giudizio del capitale di un credito dell’attrice ICEC Casa di Cura Villa Maria Immacolata verso la convenuta Azienda USL Roma (OMISSIS) – ora Azienda USL Roma (OMISSIS) -, accoglieva la domanda dell’attrice di condanna della convenuta a pagarle gli interessi su tale credito, determinandoli però non al tasso richiesto dall’attrice di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, bensì all’ordinario tasso legale.

Avendo ICEC proposto appello contro la sentenza, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 18 settembre – 22 ottobre 2012 lo accoglieva, condannando pertanto l’appellata a pagare gli interessi al saggio stabilito dal D.Lgs. n. 231 del 2002.

2. Ha presentato ricorso Azienda USL Roma (OMISSIS), sulla base di due motivi, il primo denunciante falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 4, 5 e 11, e dell’art. 12 preleggi, il secondo insufficienza e contraddittorietà motivazionale nonchè violazione dell’art. 12 preleggi.

ICEC si difende con controricorso, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, o in subordine che sia dichiarato inammissibile il secondo motivo e infondato il primo, e in ulteriore subordine che sia rigettato tutto il ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è fondato.

3.1 Per meglio comprendere la questione di diritto che costituisce l’effettivo oggetto di entrambi i motivi che lo compongono, e che perciò possono essere accorpati nel vaglio l’applicabilità, nel caso in esame del tasso degli interessi e della decorrenza di questi di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, riconosciuta dal giudice d’appello e negata dalla ricorrente – occorre anzitutto riassumere il percorso che ha condotto la corte territoriale alla decisione impugnata, difforme da quella del giudice di primo grado.

Il giudice d’appello ha dato atto che il rigetto da parte del Tribunale dell’applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, quanto a saggio e decorrenza degli interessi come richiesto dall’appellante si era fondato sulla norma transitoria presente nel decreto legislativo, cioè sull’art. 11, comma 1, che ne limita l’applicazione ai contratti conclusi successivamente all’8 agosto 2002.

La corte territoriale ha aderito alla prospettazione dell’appellante – secondo la quale, in sintesi, la fonte dell’obbligazione doveva essere ravvisata nelle singole prestazioni sanitarie affermando che la sua fondatezza risiede nel fatto che “il rapporto tra servizio sanitario nazionale e struttura sanitaria in regime di accreditamento è sostanzialmente diverso dal precedente regime in convenzione”, per il quale la struttura sanitaria era una mera erogatrice per conto del servizio sanitario nazionale della prestazione sanitaria all’assistito, mentre “con il regime nascente dall’accreditamento, fondato sulla libera scelta da parte dell’assistito della struttura sanitaria, pubblica o privata, si instaura di volta in volta un rapporto contrattuale di assistenza sanitaria tra il paziente e il prestatore del servizio”. E l’accreditamento, che conferisce all’operatore sanitario la qualità di concessionario del servizio pubblico, è solo il presupposto, che consente l’erogabilità della prestazione chiesta dall’assistito con corrispettivo a carico del servizio sanitario nazionale. Poichè nel caso di specie i corrispettivi su cui erano richiesti gli interessi riguardavano prestazioni della struttura sanitaria accreditata ICEC richieste ed erogate dopo l’8 agosto 2002, il rapporto contrattuale sarebbe stato riconducibile alle transazioni commerciali di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 1 e 2, rispetto alle quali il giudice d’appello antepone, come esplicanti la funzione degli accordi contrattuali previsti dall’art. 18, della sopra citata legge regionale, quelli che peraltro definisce “meri accordi-quadro diretti a disciplinare tipologia, quantità e caratteristiche delle prestazioni erogabili e la relativa remunerazione”.

3.2 Nel primo motivo, allora, la ricorrente, dato atto che il D.Lgs. n. 231 del 2002, ha recepito la direttiva 2000/35/CE che prevede un interesse convenzionale per ogni pagamento effettuato quale corrispettivo di transazione commerciale, inclusa quella tra la pubblica amministrazione e un imprenditore, ne esclude l’applicabilità perchè nel caso in esame non sussisterebbe transazione commerciale, essendo l’accreditamento un atto amministrativo di tipo concessorio. Inoltre, il decreto non sarebbe comunque applicabile in forza della sua norma transitoria, in quanto il provvedimento abilitativo all’erogazione di prestazioni sanitarie del servizio sanitario pubblico, cioè l’accreditamento provvisorio ricevuto dalla ICEC, nel caso in esame risale all’anno 2000.

Visto il combinato disposto della L. n. 724 del 1994, e della L.R. Lazio n. 4 del 2003, ad avviso della ricorrente sarebbero proseguiti i “vecchi rapporti” di convenzionamento di cui alla L. n. 833 del 1978 fino all’accreditamento definitivo o al recesso o alla revoca.

Avrebbe pertanto errato il giudice d’appello nel ritenere che il rapporto tra il servizio sanitario nazionale e la struttura sanitaria in regime di accreditamento sia sostanzialmente diverso dal precedente regime di convenzione, dal momento che, come più volte riconosciuto anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, il regime dell’accreditamento provvisorio è finalizzato ad assicurare la prosecuzione dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti privati già convenzionati fino alla concessione dell’accreditamento istituzionale definitivo, di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8, poi integrato dal D.Lgs. n. 229 del 1999, “conferendo alla stipula dei relativi accordi contrattuali, mediante il riconoscimento al titolo originario (la originaria convenzione), valenza costitutiva e di fonte regolativa del nuovo rapporto di accreditamento”; e nel caso di specie il rapporto giuridico tra la ricorrente e controparte sarebbe sorto prima dell’8 agosto 2002, “in quanto il provvedimento di accreditamento è stato adottato con la DGR 355/00”.

Nè, d’altronde – adduce la ricorrente nel secondo motivo -, può ritenersi, come invece ha reputato il giudice d’appello, “che si instauri di volta in volta un rapporto contrattuale di assistenza sanitaria tra paziente e il prestatore del servizio diverso dalla AUSL o da altra struttura pubblica, rapporto quindi nascente al momento in cui diviene esigibile il credito per corrispettivo”: ciò perchè il termine di applicazione deve riferirsi “al tempo della costituzione del rapporto dal quale derivano i diritti e le obbligazioni a vantaggio ed a carico di ciascuna delle parti…non assumendo alcuna rilevanza la natura periodica o continuativa delle prestazioni”; e comunque “il rapporto tra SSN e struttura accreditata prescinde dall’erogazione della specifica prestazione in quanto, indipendentemente da essa, l’Azienda Sanitaria ha l’obbligo di vigilare sulla permanenza ed adeguamento degli standard strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa” e dalle previsioni applicative e di indirizzo assunte dalla Regione, elementi gestionali ai quali la struttura ha l’obbligo di conformarsi “con ogni connessa conseguenza in ordine a diritti ed obblighi”.

Il controricorrente, dal canto suo, contesta la prospettazione della ricorrente soprattutto adducendo che adottarla renderebbe inapplicabile il D.Lgs. n. 231 del 2002 – che però attua una direttiva comunitaria e quindi deve far prevalere, anche su qualsiasi diversa normativa interna, il principio del buon funzionamento del mercato interno di cui all’art. 14 del Trattato – in quanto attribuirebbe rilevanza alla prosecuzione ex lege dei vecchi rapporti sine die. Pertanto propugna come corretta l’interpretazione del giudice d’appello, sostenendo che, vista la definizione delle “transazioni commerciali” fornita dal decreto in questione e tenuto in conto quanto esso stabilisce sulla decorrenza degli interessi (artt. 2, 4 e 5), rilevante non sarebbe ai fini della sua applicazione il momento della conclusione del contratto, ex art. 1326 c.c., bensì il momento della “conclusione esecutiva” del contratto, identificata nella consegna della merce o nella prestazione del servizio.

3.2 Poichè si tratta, allora, di controversia sulla applicabilità al caso di specie del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, occorre prendere le mosse dal contenuto di tale testo normativo, nei limiti in cui può avervi concreta incidenza.

Il decreto legislativo utilizza lo strumento degli interessi, conformati alle sue regole “centrali” attinenti al tasso e alla decorrenza (artt. 4 e 5), per disincentivare la mora nel pagamento di quelle che qualifica “transazioni commerciali”, inquadrando nel sistema il suo nucleo relativo appunto agli interessi mediante norme definitorie, e poi dettagliando alcuni casi specifici, qui non pertinenti, per concludere infine con la norma transitoria che individua il discrimen temporale applicativo.

Quindi, all’art. 1, comma 1, (rubricato come “Ambito di applicazione”) stabilisce che “le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”; all’art. 2 (“Definizioni”), al comma 1, alla lettera a) definisce transazioni commerciali “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”, e alla lettera b) definisce pubblica amministrazione “le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome…,gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d’interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici”, e, infine, alla lettera c), definisce imprenditore “ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione”.

All’art. 4, poi, individua il dies a quo degli interessi all’art. 5 ne determina il saggio, e all’art. 11, comma 1, stabilisce: “Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002” (qui non rileva il contenuto dei successivi due commi).

Nel caso in esame, una struttura sanitaria privata, cioè ICEC S.r.l., ha chiesto all’Azienda Usl Roma (OMISSIS), avendo svolto per essa dall’ottobre 2003 al marzo 2004 servizi di lungodegenza e residenza sanitaria assistenziale in regime di accreditamento, il pagamento delle prestazioni assistenziali nonchè gli interessi di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, artt. 4 e 5; essendo stata pagata la sorte nelle more del giudizio di primo grado, gli interessi come richiesti le sono stati concessi dal giudice d’appello.

Quel che deve essere, allora, identificato e qualificato è il titolo sulla base del quale si discute sull’applicabilità del D.Lgs. n. 231 del 2002, ben potendosi anzitutto constatare che, in generale, la Azienda Usl può essere parte, come la ICEC S.r.l., di una transazione commerciale, visti i dettati definitori dell’art. 2, del decreto sopra riportati. D’altronde, è da rilevarsi che, ponendo come causa petendi della sua pretesa una transazione commerciale cui sarebbe applicabile, quanto ad interessi, la disciplina del D.Lgs. n. 231 del 2002, ICEC S.r.l. ha convenuto esclusivamente la Azienda Usl, e non i soggetti cui ha prestato il servizio di assistenza sanitaria. Per valutare, dunque, l’applicabilità della suddetta normativa, anche ai fini della disposizione transitoria, occorre accertare proprio il titolo che connette esclusivamente la struttura sanitaria privata che ha agito e l’azienda pubblica nei cui confronti ha agito.

3.3 A questo punto, la normativa del D.Lgs. n. 231 del 2002, non è più, evidentemente, sufficiente, occorrendo vagliare il rapporto tra le parti alla luce della disciplina che regola il servizio sanitario pubblico, per la parte in cui lo delega a strutture private.

Non è questa peraltro la sede per ricostruire con specificità la complessa evoluzione normativa che questo settore ha attraversato negli ultimi decenni, e alla quale fa cenno, come sopra si è visto, anche la ricorrente. Due sono gli aspetti che qui incidono, a ben guardare: il deferimento alle Regioni – nel caso in esame, alla Regione Lazio – della sanità pubblica nell’ambito di un quadro normativo statale, e il regime dell’accreditamento, regolato appunto dall’attuale normativa statale e regionale, che è indiscusso sia stato applicato nel caso di specie, in quanto ICEC è una struttura privata accreditata, e agisce in quanto tale.

Come sinteticamente ricordato anche dal giudice d’appello, il sistema dell’accreditamento è stato introdotto in luogo della convenzione quale regime regolante i rapporti con le strutture sanitarie private (L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 1, e D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, e successive modifiche): in tal modo, come riconosciuto più volte dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis Cons. Stato, sez. 4^, 9 dicembre 2002 n. 6693), da un lato si è affermato il principio dell’equiparazione tra strutture pubbliche e private, purchè dotate di requisiti minimi e uniformi – correlativamente riconoscendo il diritto del fruitore a scegliere liberamente tra le strutture sanitarie accreditate quella a cui rivolgersi -, dall’altro l’accreditamento è stato conformato come provvedimento amministrativo comunque riconducibile al genus delle concessioni di pubblico servizio (nella giurisprudenza amministrativa cfr. pure, sempre per esempio, Cons. Stato, sez. 5^, 11 maggio 2010 n. 2828, Tar Sardegna 15 marzo 2014 e Tar Friuli Venezia Giulia 25 settembre 2014 n. 464). Le stesse Sezioni Unite di questa Suprema Corte, pronunciandosi come giudice della giurisdizione, hanno più volte riconosciuto che i rapporti tra AUSL e le strutture sanitarie devono essere qualificati concessioni di pubblico servizio sia nel previgente regime convenzionale di cui alla L. n. 833 del 1978, art. 44, sia nel vigente regime dell’accreditamento, nel quale poi il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell’ambito di appositi accordi contrattuali (così, da ultimo, S.U. 20 giugno 2012 n. 10149 e la conforme S.U. ord. 3 febbraio 2014 n. 2291; v. altresì S.U. ord. 13 febbraio 2007 n. 3046).

Il regime di accreditamento viene allora disciplinato legislativamente dalle Regioni, nel rispetto dei principi evincibili dalle leggi statali (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 2; e v., ancora p. es., Cons. Stato, sez. 3, 16 settembre 2013 n. 4574). Le leggi regionali – attenendosi appunto all’inquadramento fornito precipuamente dal D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 8 bis, 8 ter, 8 quater e 8 quinquies, norme inserite dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 8, comma 4, (cfr. al riguardo, oltre all’appena citato Cons. Stato, sez. 3, 16 settembre 2013 n. 4574, tra i più recenti arresti Cons. Stato, sez. 3, 12 dicembre 2014 n. 6135, Cons. Stato, sez. 3, 25 giugno 2014 n. 3219 e Cons. Stato, sez. 3, 15 aprile 2013 n. 2117) -, senza significative diversità, delineano quella sequenza che una dottrina amministrativa, con una formula mnemonica da acronimo, ha definito il regime delle 3 A: autorizzazione, accreditamento, accordo (cfr. la rubrica del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 bis). Poichè in questa controversia è indiscutibilmente applicabile la relativa legge della Regione Lazio, è ragionevole ricostruire il sistema, per quanto qui interessa, attingendolo direttamente da tale legge in relazione appunto al caso in esame.

La L.R. 3 marzo 2003, n. 4, prevede anzitutto l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie (art. 7), per poi stabilire (articolo 14) che solo i soggetti autorizzati ex art. 7, sono legittimati a chiedere l’accreditamento. Quest’ultimo non è certo riconducibile a un contratto, poichè il suo conferimento è esercizio di un potere amministrativo, all’esito di una verifica, sempre effettuata dagli organi amministrativi, delle caratteristiche che connotano l’esercizio dell’attività sanitaria da parte della richiedente. L’accreditamento è dunque un provvedimento amministrativo, che abilita la struttura ad inserirsi nel servizio sanitario pubblico (la legge lo definisce infatti accreditamento istituzionale), e pertanto è riconducibile (conformemente alla lettura giurisprudenziale del complessivo sistema) al genus della concessione. Che l’accreditante e l’accreditato non siano su un piano di parità – ovvero, che il primo agisca jure imperii nei confronti dell’altro – è vieppiù confermato dalla permanenza, in capo all’accreditante, di una posizione di potere, da esercitare pure mediante la vigilanza sull’accreditato dai cui esiti possono derivare anche la sospensione e la revoca dell’accreditamento (art. 16).

Peraltro, come è usuale nel settore delle concessioni (cfr. la già citata S.U. 20 giugno 2012 n. 10149), la pubblica amministrazione non si arresta al livello provvedimentale, ma percorre una sequenza gestionale in cui dall’esercizio dello jus imperii passa a un accessorio esercizio del suo jus privatorum, stipulando un apposito negozio con il soggetto cui ha conferito la concessione per interferire, seppure su un piano ora tendenzialmente paritario, nella gestione della concessione stessa.

E invero, nella legge regionale in esame l’articolo 18, rubricato come “Accordi contrattuali”, al comma 1, così stabilisce: “Gli accordi contrattuali, nella forma di accordi con i soggetti pubblici ed equiparati accreditati e nella forma dei contratti con i soggetti privati accreditati, regolano, secondo la disciplina determinata dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 19, la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nell’ambito di livelli di spesa determinati in coerenza con le scelte della programmazione regionale, il debito informativo dei soggetti erogatori nonchè le modalità per il controllo esterno sull’appropriatezza e la qualità dell’assistenza e delle prestazioni erogate”.

3.4 E qui sta il punto. La sequenza delle cosiddette 3 A – autorizzazione, accreditamento, accordo – approda proprio alla stipulazione tra l’ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato di quello che, se l’accreditato è un soggetto privato, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, quelle che sono così diventate le parti di un negozio bilaterale determinano il contenuto degli obblighi che l’accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale nonchè il conseguente corrispettivo che l’ente pubblico a sua volta si obbliga a pagargli. Il contratto ha per oggetto l’attività che in concreto quella struttura privata svolgerà per il servizio sanitario, e quindi per i fruitori del servizio sanitario pubblico, nonchè la determinazione del credito che conseguentemente maturerà nei confronti dell’ente. E’ evidente, dalla mera lettura dell’art. 18, che non si tratta affatto di un accordo-quadro, poichè il suo contenuto non necessita di particolari integrazioni, predeterminando in modo adeguato le prestazioni che il soggetto accreditato assume l’obbligo di fornire e la remunerazione che, quando le avrà fornite, l’ente pubblico gli dovrà corrispondere. Il ruolo del fruitore, che concretizzerà con la sua scelta tanto la fornitura della prestazione quanto l’insorgere del relativo credito, non è a questo punto quello di parte nel contratto (ed infatti, si ricorda per inciso, ICEC non ha citato i soggetti fruitori e l’Azienda Usl non ha mai prospettato la necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti), bensì il soggetto a favore del quale il contratto è stipulato da altri soggetti. E’ ben noto che la figura del negozio, nel sistema civile, non necessariamente è sussumibile nei predeterminati tipi legislativi, potendosi realizzare in modo atipico, e comunque potendo assimilarsi in misura relativa a un tipo normativo (o a più tipi, come avviene per i contratti misti). Nel caso in esame la struttura del contratto delineata dall’articolo 18 della legge regionale – in rispetto dei principi legislativi statali – è comunque riconducibile, quantomeno in misura nettamente prevalente e conformante, al contratto a favore di terzi, avendo l’ente pubblico quale stipulante un evidente interesse (con ripercussioni pure costituzionali) a che il fruitore riceva la prestazione di tutela della sua salute che l’ente stesso determina insieme alla controparte erogatrice nel contratto, e in forza della stipulazione il fruitore ricevendo il diritto nei confronti di quello che può definirsi il promittente in relazione alla sua posizione. Il negozio, inoltre, presenta altresì la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata (nei limiti temporali, ovviamente, dell’efficacia del provvedimento concessorio cui accede) e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l’inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce agevolmente a sussumerlo nella “transazione commerciale” di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, come contratto tra un’impresa e una pubblica amministrazione che comporta la prestazione di servizi – nel caso in esame, a favore di un terzo – a fronte del pagamento di un prezzo. Figura, questa della transazione commerciale, che d’altronde non assume incompatibilità con il concetto di contratto proprio della normativa nazionale – non scardinando, in particolare, la valenza dell’art. 1326 c.c., -, limitandosi a circoscrivere, nell’ampio genus contrattuale, una species di contratto a prestazioni corrispettive nel cui ambito è finalizzata a disincentivare (come già più sopra si accennava) per tutela di un buon mercato la mora di chi, ricevuto dall’imprenditore l’oggetto o il servizio che ne integrano l’adempimento, non adempie tempestivamente alla sua corrispettiva obbligazione pecuniaria.

Nel caso in esame, poichè è indiscusso che nell’anno 2000 ICEC ha ricevuto accreditamento provvisorio, e poichè è indiscusso che a questo ha fatto seguito un contratto, per così dire, accessorio- attuativo di tale provvedimento concessorio – lo riconosce la stessa corte territoriale, pur sminuendolo, senza motivazione al riguardo bensì in modo rapidamente apodittico, a “mero accordo-quadro” -, occorre a questo punto confrontarsi con la norma transitoria di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 11, comma 1, ovvero accertare se il contratto L.R. Lazio n. 4 del 2003, ex art. 18, sia stato stipulato dopo 118 agosto 2002 – il che sarebbe compatibile con la data delle prestazioni, e comporterebbe l’applicabilità del D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 4 e 5, come richiesto da ICEC – ovvero prima di tale data: in quest’ultimo caso, la suddetta normativa non sarebbe applicabile. E d’altronde la conformazione del sistema normativo interno appena appurata non si pone in conflitto con i principi comunitari, in quanto non rende assolutamente inapplicabile – come ha addotto invece il controricorrente – il D.Lgs. n. 231 del 2002:

trattasi qui di accreditamento provvisorio, e comunque – si evince pure dal citato art. 16, della legge regionale – l’accreditamento ha limiti temporali di durata, che si riflettono anche sul segmento negoziale della sequenza.

L’accertamento della data di stipulazione dell’accordo correlato all’accreditamento tra l’ente pubblico e ICEC è, ovviamente, un accertamento di fatto, che dovrà essere effettuato dal giudice di merito, al quale, annullandosi quindi in accoglimento del ricorso la sentenza, la causa dovrà pertanto essere rinviata. Il quale giudice, una volta determinata la data della stipulazione, seguirà il sopra illustrato principio di diritto, ovvero applicherà il D.Lgs. n. 231 del 2002, se la data dell’accordo è posteriore all’8 agosto 2002, non applicandolo invece – a nulla rilevando l’epoca della fruizione delle prestazioni, come è stato erroneamente ritenuto nella sentenza che si viene a cassare – qualora il contratto sia stato stipulato anteriormente.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla corte territoriale in diversa composizione.

PQM

Accoglie il ricorso e conseguentemente cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA