Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14349 del 06/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14349 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAROTTA CATERINA

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ORDINANZA
sul ricorso 29413-2011 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope /egis;

– ricorrente contro
CAMPAGNA FERNANDO, CURARI FILIPPO, FIASCONE
LUCIA, ISOLA STANISLAA, BORODAKO MARIA PIA,
PIZZUTI ANNA MARIA, REA RESTITUTA, PALLÉSCHI
MARIA GABRIELLA, ALONZI ANTONIA, CAROPRESO
LUCIANA, COLETTI MARTA, MARSIGLIESE ANGELA,
PETROZZI LORETO, POLSINELLI ANNA MARIA, SIMEONE
VINCENZA, PALLISCO ANTONIO, CASCIANO ANNA
PAOLA, CUPINI CARLO, EVANGELISTA MARIA GABRIELLA,

Data pubblicazione: 06/06/2013

SARRA PATRIZIA, VISCOGLIOSI PATRIZIA, CATENACCI
LUCIA RITA, FERRI VITTORIA, BAGLIONI CLORINDA,
CAMASTRO MARIA PIA, CAPOZZO ANTONIA, FRAMONDI
ELISA, REA REMO, ALVIANI CARLA, CONFLITTI ELIO

– intimati avverso la sentenza n. 8336/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 22/10/2010, depositata il 27/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’Il /04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA
MAROTTA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
“La Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 8336 del 2010,
accoglieva l’appello proposto da Antonia Alonzi, Carla Alviani,
Clorinda Baglioni, Maria Pia Borodako, Maria Pia Camastro, Fernando
Campagna, Antonia Capozzo, Luciana Caropreso, Anna Paola
Casciano, Lucia Rita Catenacci, Marta Coletti, Elio Paolo Victor
Conflitti, Carlo Cupini, Filippo Curati, Maria Gabriella Evangelisti,
Vittoria Ferri, Lucia Fiascone, Elisa Framondi, Stanislaa Isola, Nunzio
Lepore, Angela Marsigliese, Maria Gabriella Palleschi, Antonio
Pallisco, Loreto Petrozzi, Anna Maria Pizzuti, Anna Maria Polsinelli,
Remo Rea, Restituta Rea, Patrizia Sarra, Vincenza Simeone e Patrizia
Viscogliosi, insegnanti di scuola statale, nei confronti del MIUR,
avverso la sentenza del Tribunale di Cassino, e riconosceva il diritto
dei lavoratoti al computo dell’indennità integrativa speciale nella
retribuzione corrisposta per le ore eccedenti le 18 ore settimanali, in
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PAOLO VICTOR, LEPORE NUNZIO;

relazione agli anni indicati in ricorso, con condanna
dell’amministrazione al relativo pagamento nonché alla refusione delle
spese processuali.
Per la cassazione della suddetta sentenza resa in secondo grado
ricorre il MIUR prospettando un motivo di ricorso.

Con l’unico articolato motivo di ricorso è denunciata la violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 70, comma 1 e 3, c.c.n.l. comparto
scuola del 4 agosto 1995.
Ad avviso dell’amministrazione ricorrente, la retribuzione da
corrispondere in misura pari ad 1/78 della retribuzione mensile iniziale
di livello, ivi compresa la quota di I.I.S., compete solo per la
sostituzione temporanea di colleghi assenti, mentre per le ore di
insegnamento prestate su cattedre con orario eccedente le 18 ore
settimanali si applicano le disposizioni di cui all’art. 88, comma 4, del
d.P.R. n. 417 del 1974, da interpretarsi alla luce di quanto statuito
dall’art. 70, comma 1, del c.c.n.l. comparto Scuola del 4 agosto 1995. Il
richiamo operato al suddetto d.P.R. deve, dunque, intendersi limitato al
mero criterio di calcolo e non alla determinazione della base di tale
calcolo.
Il ricorso è manifestamente fondato in ragione dei principi
affermati da questa Corte nelle sentenze n. 1717 del 25/01/2011 e n.
23929 del 25/11/2010 (confermate da numerose altre successive), le
cui argomentazioni si condividono.
La disposizione pattizia di cui all’art. 70 del c.c.n.l., per la parte che
interessa, testualmente dispone, al comma 1, che: “Per il pagamento
delle ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo non rientranti
nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui all’art. 43, comma 2, il
cui finanziamento grava sul fondo d’istituto, si applica il criterio di
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Sono rimasti solo intimati i lavoratori.

calcolo di cui al d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 88, comma 4. Ogni
ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in
ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell’interessato”.
In base, poi, all’art. 63, dedicato alla struttura della retribuzione, del
predetto contratto, la retribuzione dei capi di istituto e del personale

compone del trattamento fondamentale – costituito dallo stipendio
tabellare (comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e
dell’indennità di funzione) e dall’indennità integrativa speciale – e del
trattamento accessorio – il quale comprende varie voci tra le quali le
ore eccedenti di cui all’art. 70.
Il d.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4 del richiamato nell’art.
70, comma 1, del c.c.n.l. in parola sancisce che: “Fermo restando
l’obbligo di 20 ore mensili di servizio per gli altri impegni connessi con
la normale attività della scuola, nella scuola secondaria e artistica ogni
ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore
settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare
facoltativo previsto dalle norme vigenti e quelle eventualmente incluse
nell’orario di cattedra, è compensata per il periodo di effettiva durata
della prestazione in ragione di 1/diciottesimo del trattamento
economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia
e dello assegno di cui alla L. 30 luglio 1973, n. 477, art. 12”.
In base al coordinamento dei predetti testi emerge con evidenza,
ed in maniera univoca, che il richiamo operato nell’art. 70 del c.c.n.l. al
d.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4, è limitato al mero criterio di
calcolo, e non riguarda la individuazione degli elementi retributivi che
concorrono alla determinazione della retribuzione per le ore in
eccedenza.

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docente, educativo ed A.T.A. appartenente al comparto della Scuola si

Tanto è confermato dall’ultimo periodo del richiamato art. 70,
comma 1, ove è disposto che: “Ogni ora eccedente effettivamente
prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio
tabellare in godimento dell’interessato”. Infatti il riferimento allo
“stipendio tabellare” – che costituisce proprio una voce della struttura

precedente art. 63 del c.c.n.l. in parola – e non al “trattamento
economico in godimento” di cui al precitato d.P.R. n. 417 del 1974,
art. 88, comma 4 esclude che la parti contraenti abbiano voluto
richiamare il meccanismo di cui al precitato art. 88 anche per la
individuazione degli elementi che concorrono alla determinazione del
compenso spettante per le ore di lavoro prestate in eccedenza oltre la
18ma ora.
Posto, quindi, che il tenore letterale della clausola contrattuale non
consente altra soluzione ermeneutica, consegue che stante – ex art. 63
del c.c.n.l. in esame – la netta distinzione – riguardo alla struttura della
retribuzione – nella individuazione delle “voci” componenti il
trattamento fondamentale tra stipendio tabellare ed indennità
integrativa speciale e non essendo quest’ultima richiamata dalle parti
sociali nell’art. 70 del predetto contratto, la conclusione non può essere
che quella della esclusione, nella determinazione del compenso dovuto
per le ore prestate in eccedenza oltre la 18ma, della “indennità
integrativa speciale”.
Va ulteriormente osservato che tale disciplina non suscita dubbi di
illegittimità costituzionale.
Invero, in relazione alla misura del compenso spettante per lavoro
straordinario, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 470 del 2002,
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del
D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, comma 5, convertito, con
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della retribuzione del trattamento fondamentale previsto dal

modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438, e successive
proroghe, sollevata in riferimento all’art. 36 Cost., nella parte in cui prevedendo un meccanismo di “blocco” delle retribuzioni – produce il
risultato ovvero consente che il lavoro straordinario prestato dai
dipendenti delle Ferrovie dello Stato venga retribuito in misura

compenso proporzionato alla maggiore penosità del lavoro protratto
oltre i limiti dell’orario normale”. In detta sentenza la Corte ha
affermato che la proporzionalità e l’adeguatezza della retribuzione, di
cui al principio stabilito all’art. 36 Cost., vanno riferite – secondo la
consolidata giurisprudenza costituzionale – non già alle sue singole
componenti, ma alla globalità di questa. Ne consegue – secondo quanto
già affermato nella sentenza n. 164 del 1994 – che “il silenzio dell’art.
36 Cost. sulla struttura della retribuzione e sull’articolazione delle voci
che la compongono significa che è rimessa insindacabilmente alla
contrattazione collettiva la determinazione degli elementi che
concorrono a formare, condizionandosi a vicenda, il trattamento
economico complessivo dei lavoratori, del quale il giudice potrà poi
essere chiamato a verificare la corrispondenza ai minimi garantiti dalla
norma costituzionale”.
Né vi sono dubbi sulla compatibilità del citato art. 70 del c.c.n.l.
con l’art. 4 della parte 2A della Carta sociale europea, riveduta, fatta a
Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva in virtù della L.
9 febbraio 1999, n. 30 (Ratifica ed esecuzione della Carta sociale
europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996),
entrata in vigore 1’1 settembre 1999 (a seguito dello scambio degli
strumenti di ratifica avvenuto il 6 luglio 1999); tale norma (la cui
rubrica reca Diritto ad un’equa retribuzione) dispone, per quel che qui
rileva, che per garantire l’effettivo esercizio del diritto ad un’equa
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inferiore al lavoro ordinario o comunque non garantisce “un

retribuzione, le Parti si impegnano: 1. a riconoscere il diritto dei
lavoratori ad una retribuzione sufficiente tale da garantire ad essi e alle
loro famiglie un livello di vita dignitoso; 2. a riconoscere il diritto dei
lavoratori ad un tasso retributivo maggiorato per le ore di lavoro
straordinario ad eccezione di alcuni casi particolari… (comma 1), ed

convenzioni collettive liberamente concluse sia da meccanismi legali di
determinazione dei salari, sia in ogni altro modo conforme alle
condizioni nazionali (comma 2).
In primo luogo, com’è noto, le disposizioni della Carta non hanno
efficacia diretta nell’ordinamento interno degli Stati contraenti, ma si
concretano in impegni giuridici di carattere internazionale nei rapporti
fra gli Stati medesimi, ai quali, perciò, è demandata l’attuazione dei
principi e dei diritti in essa contemplati, con ampia discrezionalità
quanto ai modi, ai tempi e ai mezzi. Inoltre questa Corte ha già
affermato che rileva in ogni caso la distinzione tra straordinario legale e
contrattuale, e che i vincoli derivanti dalla Carta riguardano soltanto
quello legale (Cass. 14 marzo 2003 n. 3770; Cass. 1 febbraio 2006 n.
2245; n. 6264 del 2010), mentre, nella specie, è in questione la
remunerazione spettante per le ore eccedenti le diciotto settimanali.
Va pertanto ribadito che l’art. 70, comma 1 del c.c.n.l. comparto
scuola del 4 agosto 1995 va interpretato nel senso che il compenso
spettante per le ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo va
determinato con riferimento al solo stipendio tabellare di cui all’art. 63
dello stesso contratto e quindi con esclusione dell’indennità
integrativa speciale”.
Si propone, pertanto, l’accoglimento del ricorso con ordinanza, ai
sensi dell’art. 375 cod. proc. civ. n. 5″.

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inoltre che l’esercizio di questi diritti deve essere garantito sia da

2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore
siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata
giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza il
presupposto dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione
camerale del processo, soluzione non contrastata da parte ricorrente –

3 – Conseguentemente, il ricorso va accolto e la sentenza cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 384,
comma 2, cod. proc. civ., la causa può decidersi nel merito,
rigettandosi le azionate domande.
4 – Le spese dell’intero giudizio vanno compensate tenuto conto
che la controversia involge una questione esclusivamente
d’interpretazione di contratto collettivo in ordine alla quale i giudici del
merito si sono diversamente pronunciati.

P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta le azionate domande. Compensa le spese
dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 111 aprile 2013.

che non ha depositato memoria – né dal Procuratore generale.

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