Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14348 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37112-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa da stessa;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 222/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della BASILICATA, depositata il 30/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente avverso due avvisi di accertamento relativi ad IRPEF per gli anni d’imposta 2010 e 2011;

la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate in quanto il gravame della parte contribuente si è risolto nella mera riproposizione delle difese svolte nel primo grado di giudizio, senza contenere alcun riferimento alla motivazione della sentenza impugnata: in particolare la prospettazione dell’appello non tengono conto del più ampio e articolato percorso motivazionale che in maniera specifica e compiuta richiama una più ampia documentazione esibita dalla parte contribuente;

avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con l’unico motivo d’impugnazione, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 4, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, l’appello della parte contribuente conteneva una esplicita critica alla motivazione della Commissione Tributaria Provinciale;

ritenuta preliminarmente l’autosufficienza del ricorso in quanto riporta, attraverso gli stralci rilevanti, l’appello con il quale l’Agenzia delle entrate si propone di dimostrare la specificità dell’appello (Cass. n. 17310 del 2020);

considerato, nel merito, che, secondo questa Corte:

allorchè il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza ed esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, la sottoposizione al giudice d’appello delle medesime argomentazioni adempie pienamente l’onere di specificità dei motivi (Cass. n. 28546 del 2020; Cass. n. 8185 del 2015; Cass. n. 14908 del 2014). In particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici dell’impugnazione e non già nuovi motivi, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 3064 del 2012; Cass. n. 10137 del 2020; Cass. n. 28546 del 2020);

la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza. (Cass. n. 264 del 2016; Cass. n. 10137 del 2020; Cass. n. 28546 del 2020);

ritenuto che la Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha attribuito rilevanza decisiva, ai fini della sua decisione circa l’inammissibilità dell’appello, alla circostanza dell’assenza nell’appello di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata (peraltro tale circostanza è stata efficacemente contestata dal ricorrente che ha evidenziato, negli stralci dell’appello riportati, i punti in cui ha fatto preciso riferimento, contestandoli con riferimento alle motivazioni della sentenza di primo grado), senza considerare che, in virtù del carattere devolutivo pieno dell’appello, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni avanzate in primo grado e disattese dalla Commissione Tributaria Provinciale assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53;

ritenuto pertanto che, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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