Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14348 del 08/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.08/06/2017),  n. 14348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9216/2016 proposto da:

C.G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CARDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO VERNOLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 104/26/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BARI, SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il

20/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’01/03/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Puglia (sez. Foggia) che il 20 gennaio 2016 ha riformato la decisione della CTP – Foggia e ha rigettato la domanda del Dott. C. G.G., medico di base convenzionato col SSN, diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata per il 2004. Il fisco si difende con controricorso.

Il ricorrente esattamente censura – per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3) la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente fornita del requisito dell’autonoma organizzazione pur essendo espletata, secondo il contribuente, in regime di medicina di gruppo.

La decisione del giudice regionale si discosta da principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U., Sentenza n. 7291 del 13/04/2016 (Rv. 639173), laddove si afferma che in materia di imposta regionale sulle attività produttive, la “medicina di gruppo”, ai sensi del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40, non è un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicchè la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione; per quest’ultima, è insufficiente l’erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacchè essa costituisce il “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale.

Nella specie, però, il giudice di merito ha appurato, senza ulteriori approfondimenti, che il contribuente si avvale della collaborazione di due dipendenti, condividendoli con gli altri medici che assieme a lui detengono l’immobile nelle cui stanze sono allocati i rispettivi studi. Spetta al giudice di merito verificare, sulla scorta degli elementi versati in atti, se si tratta in concreto di normale attività di “medicina di gruppo”, a mente del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40 e nei limiti del principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, ovvero se si tratti di una diversa associazione tra professionisti, costituente “ex lege” presupposto dell’IRAP, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma collettiva e/o societaria di esercizio dell’attività (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7371 del 14/04/2016, Rv. 639175; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25315 del 28/11/2014, Rv. 633407).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza che, accogliendo in forma il predetto ricorso, cassi la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla luce dei superiori principi di diritto.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione all’accolto;

rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia (sez. Foggia) in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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