Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14347 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35812-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. FUSCO 104,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO ANTIGNANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUCA COSTANTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2586/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 29/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l’anno d’imposta 2008;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente dichiarando la nullità dell’avviso di accertamento in quanto la notifica dell’avviso di accertamento, era priva delle pagine da 17 a 28, compresa l’ultima, recante la firma del capo dell’Ufficio o del funzionario da questi delegato;

la Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che, essendo l’avviso di accertamento privo delle suddette pagine, era conseguentemente privo delle informazioni utili a comprendere la provenienza dello stesso e le ragioni della pretesa impositiva;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria, insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, nonchè dell’art. 156 c.p.c., in quanto l’asserita incompletezza dell’avviso di accertamento non ha comportato alcun problema nella identificazione della pretesa fiscale avanzata dall’Ufficio con conseguente insussistenza di qualsiasi lesione del diritto di difesa del contribuente.

Il motivo è infondato in quanto la piena conoscenza della pretesa impositiva e della provenienza dell’atto mirano a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (Cass. n. 28800, n. 28801, n. 28802, n. 28803, n. 28804 del 2020, nonchè Cass. n. 17486 del 2019, n. 29491 del 2018, n. 29402 del 2017).

Nel caso di specie, tale esigenza al fine di evitare un’attività di ricerca è tanto più avvertita in quanto da un lato altrimenti verrebbero poste in capo alla parte contribuente le conseguenze negative di un’attività negligente dell’Ufficio e dall’altro l’assenza di ben 12 delle 28 pagine (fra cui l’ultima, che impedisce di acquisire la sicura conoscenza della provenienza dell’avviso di accertamento) dell’atto oggetto di impugnazione non può certo definirsi una omissione formalistica che non intacca nella sostanza la conoscibilità dell’esatta pretesa impositiva dell’Ufficio: infatti, proprio dalla riproduzione integrale dell’atto nel ricorso, si evince con certezza l’essenzialità delle pagine mancanti, nelle quali era contenuto lo sviluppo argomentativo delle ragioni poste a base della pretesa, in assenza delle quali il contribuente non poteva adeguatamente difendersi, rendendo l’atto di fatto tamquam non esset per grave insufficienza di motivazione, e perciò impedendo che la produzione in giudizio dello stesso potesse sanare ex post l’originaria nullità dal momento che la motivazione dell’atto dell’Ufficio non può essere integrata dall’Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso in ragione della natura impugnatoria del processo tributario e poichè la sufficienza della predetta motivazione va apprezzata con giudizio “ex ante”, basato sull’idoneità degli elementi ivi enunciati a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa (Cass. n. 12400 del 2018; Cass. n. 14931 del 2020; Cass. n. 25450 del 2018).

Pertanto, ritenuto infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente respinto; le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.500, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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