Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14346 del 30/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 30/06/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14346
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
COMMERCIALE LOMBARDA SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI
48, presso lo studio dell’avvocato MARINI GIUSEPPE, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati SACCHETTO CLAUDIO,
POLLAROLO ERNESTINA, giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI NOVARA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA TACITO, 10, presso lo studio dell’avvocato
DANTE ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BERTAGGIA LORENZO giusta delega in calce;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 57/2007 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,
depositata il 13/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/05/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;
udito per il ricorrente l’Avvocato COREA, delega Avvocato MARINI che
si riporta;
udito per il resistente l’Avvocato DANTE, che si riporta;
sentito il P.M. in persona del SOST. PROC. GEN. DOTT. BASILE Tommaso,
che nulla osserva sulla relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Commerciale Lombarda srl. in liquidazione propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Piemonte n. 57/34/07, depositata il 13 febbraio 2008, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, non è stata riconosciuta la sua pretesa di pagare l’ICI in misura inferiore per l’anno 1999; in particolare il giudice di appello ha affermato che gli immobili di proprietà della contribuente, erano muniti di rendita già sin dal 1992, e che essa era stata a suo tempo notificata all’interessata; si era solo trattato di una rideterminazione a seguito dell’applicazione dei nuovi moltiplicatori stabiliti con decreti ministeriali, mentre invece la nuova variazione riguardava l’anno successivo a quello d’imposta.
La Commerciale Lombarda resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non ha considerato che la rendita era inesistente e quella proposta nel mese di settembre 1999 era stata notificata nel mese di agosto 2005.
Il motivo è infondato, atteso che esattamente il giudice di appello ha rilevato che gli immobili già da tempo erano muniti di rendita;
questa era stata rivalutata secondo i moltiplicatori via via stabiliti, e da ultimo la variazione proposta dalla contribuente nel mese di settembre 1999 era stata considerata ai fini della determinazione del tributo per gli ultimi tre mesi, nonostante che l’ente pubblico non vi fosse tenuto, dovendo semmai essa avere efficacia dal gennaio dell’anno successivo.
2) Il secondo motivo è relativo a violazione di norme di legge, giacchè il Comune applicava due rendite per la stessa annualità.
Esso è privo di pregio, atteso che si trattava invece della differenza dovuta in base alle rendite già iscritte in catasto e rivalutate, mentre invece quelle proposte dalla contribuente semmai dovevano avere efficacia soltanto successivamente all’anno d’imposizione, previa annotazione e notificazione, anche se tuttavia generosamente applicate per gli ultimi tre mesi del 1999 stesso.
3) col terzo motivo la ricorrente lamenta violazione di norme di legge in ordine agli interessi e alla sanzione, posto che le rendite non erano state notificate, e precisamente quella del 1992 e l’altra proposta col sistema DOCFA, sicchè doveva applicarsi il valore contabile.
La doglianza rimane assorbita dai precedenti motivi, anche se appare opportuno precisare che si trattava di infedele dichiarazione, con la conseguente legittima applicazione degli accessori, atteso che gli immobili erano già muniti di rendita, e quindi la Commerciale Lombarda non poteva avvalersi del criterio di bilancio col pagamento di un importo inferiore.
Quindi anche in rapporto alle suindicate corrette valutazioni giuridiche, le doglianze della contribuente non riescono ad intaccare quelle del giudice del gravame, onde queste vanno complessivamente condivise, con il conseguente rigetto del ricorso.
Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte:
Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese a favore del controricorrente, e che liquida in complessivi Euro 2.100,00 (duemilacento/00), di cui Euro 100,00 per ed Euro 2.000,00 per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011