Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14346 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35392-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.A., P.G., G.S., quali eredi del sig.

Gi.Al., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato FRANCO MODENA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 312/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso di parte contribuente proposto nel 2013 avverso un diniego di sgravio per tre cartelle di pagamento, non impugnate, notificate nel 2001 per gli anni d’imposta 1993, 1994 e 1995, cui era seguito nel 2005 da un preavviso di fermo amministrativo ritenendo applicabile la prescrizione di dieci anni;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello della parte contribuente, ritenendo applicabile la prescrizione di cinque anni, in quanto quella decennale si ha solo quando il credito dell’Ufficio sia stato accertato in sede giudiziale con sentenza passata in giudicato;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2946,2948,2953 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20, in quanto la prescrizione dei tributi erariali si compie in dieci anni.

Il motivo è fondato.

Infatti, questa Corte ha affermato che:

il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un’espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d’imposta (Cass. n. 32308 del 2019; Cass. n. 15244 del 2020);

il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale previsto dall’art. 2953 c.c., (previsto solo per i diritti per i quali sia intervenuta una sentenza passata in giudicato), si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. SU n. 23397 del 2016).

La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha affermato che per i tributi erariali la prescrizione si compie in cinque anni, interpretando in maniera errata la portata di Cass. SU n. 23397 del 2016, secondo cui la prescrizione è decennale non solo quando il credito dell’Ufficio sia stato accertato in sede giudiziale con sentenza passata in giudicato ma anche quando si tratti di crediti erariali, a prescindere dall’essersi o meno formato un giudicato che li riguardi.

Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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