Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14346 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 15/06/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 15/06/2010), n.14346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30411-2006 proposto da:

R.A., G.C., M.G., I.

A., C.A., D.S.R., C.G.,

B.A., M.M., I.V., R.

S., R.V., L.B.M.L., C.

M., già elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SISTINA 121,

presso lo studio dell’avvocato CENTORE CIRO, che li rappresenta e

difende, giusta mandato in calce al ricorso e da ultimo domiciliati

d’ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrenti –

contro

A.S.L. – AZIENDA SANITARIA LOCALE/(OMISSIS) ARIANO IRPINO

AVELLINO, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CAMOZZI N. 1, presso lo studio dell’avvocato

GIUFFRE’ ADRIANO, rappresentata e difesa dall’avvocato JANES CARRATU’

FRANCESCO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

N.M., D.R.L., D.R.A., F.

R., D.P.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1005/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/02/2006 r.g.n. 2346/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato CARRATU’ FRANCESCO JONES;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado,revocava i decreti ingiuntivi emessi su istanza dei ricorrenti in epigrafe con i quali veniva intimato il pagamento all’ASL Avellino (OMISSIS) di somme dovute a titolo di beneficio economico per l’attivazione, mediante costituzione della Cooperativa Irpinia Medici, del ed associazionismo medico di cui al D.P.R. n. 484 del 1996, art. 71 nonchè del primo accordo regionale Campania.

La Corte territoriale premetteva che il riconoscimento dell’indennità reclamata doveva, in base alle disposizioni di legge ed all’Accordo Regionale di Medicina, razionalmente collegarsi alla sussistenza di requisiti essenziali al raggiungimento delle finalità perseguite dal legislatore, ed insiti nella erogazione da parte della struttura associativa, di un servizio sanitario rispondente agli standars qualitativamente più elevati rispetto a quelli resi dal medico in forma. Rilevava poi, che non risultava dimostrata la sussistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla indennità di associazionismo, come delineati dal compendio normativo così ricostruito. In particolare rimarcava che non risultava provato il coordinamento di orari di apertura, l’acquisizione di figure professionali mediche tecniche o segretariali e la realizzazione, tra i medici della cooperativa, del sistema informatico integrato.

Avverso questa sentenza i ricorrenti in epigrafe ricorrono in cassazione sulla base di un’unica censura.

Resiste con controricorso l’ASL intimata che eccepisce la inammissibilità del ricorso per errata individuazione delle precedenti fasi processuali e la tardività della notifica dell’atto d’impugnazione. La predetta ASL deposita anche memoria illustrativa.

Le altre parti intimate non svolgono attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELL DECISIONE

L’eccezione di tardività della notifica del ricorso è fondata.

Infatti a fronte della notifica della sentenza di primo grado avvenuta, come riconosciuto dagli stessi ricorrenti nell’epigrafe del ricorso, in data 1 settembre 2006, il ricorso risulta notificato all’ASL intimata in data 8 novembre 2006 e, quindi, dopo il decorso del termine di cui all’art. 325 c.p.c., u.c..

Nè a diversa conclusione si perviene applicando il principio di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, secondo cui la notificazione di un atto del processo civile si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento del compimento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Infatti nello stesso ricorso per cassazione è riportata, quale data di redazione, quella del 6 novembre 2006, sicchè anche ipotizzando la consegna all’Ufficiale Giudiziario dell’atto da notificare in siffatta giorno, tale consegna è pur sempre tardiva rispetto al termine di cui al richiamato art. 325 c.p.c., comma 2.

Nè, trattandosi di controversia di lavoro ex art. 409 c.p.c. (n. 3) si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (Cass. 5 luglio 1997 n. 6075 e Cass. 23 febbraio 2000 n. 2035).

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Rimane assorbita l’ulteriore eccezione d’inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Nulla per le spese in relazione alle parti rimaste intimate.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 45,00 oltre E. 2.000,00 per onorario, spese, IVA e CPA. Nulla per le spese in relazione alle parti rimaste intimate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

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