Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14346 del 06/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14346 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 928-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, STUMPO VINCENZO,
TRIOLO VINCENZO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
DAPRILE FRANCESCO;
– intimato –

Data pubblicazione: 06/06/2013

avverso la sentenza n. 6206/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 9.12.2010, depositata

01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA;

scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO
ATTILIO SEPE che si riporta alla relazione scritta.
Svolgimento del processo
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.
ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc.
civ. e 375 cod. proc. civ. “Luigi Ferrazzano , operaio agricolo a tempo
determinato, adiva il giudice del lavoro di Lucera per ottenere il ricalcolo della
dell’indennità di disoccupazione agricola percepita per l’anno 2001. Il Tribunale
dichiarava inammissibile il ricorso per essere la parte decaduta dalla relativa
proposizione.. La Corte di appello di Bari pronunziando sull’appello proposto dall’
originano ricorrente, in riforma della decisione, condannava l’INPS a ri liquidare
la indennità di disoccupazione corrisposta all’appellante per l’anno 2001, ponendo
a base del calcolo il salano fissato pro tempore dalla contrattazione collettiva ,
compreso il cd. Trattamento di fine rapporto, nella provincia di Foggia in relazione
alla qualifica di operaio agricolo a tempo determinato, oltre accessori .Per la
tassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base di tre motivi : con
il primo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 47 comma 3 del dpr
n. 639 del 1970 me succ. modificazioni ed integrazioni per avere la Corte escluso
l’applicabilità del regime decadenziale delineato dalla disciplina chiamata alla
domanda di riliquidazione ; con il secondo ha dedotto la violazione e falsa
applicazione violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 18 del d.l. n. 98
del 2011 conv. in L n. 111 / 2011, norma di interpretazione autentica dell’art.
4 d. lgs n. 146 del 1997 e dell’art. 1 comma 5 del dl. n. 2 del 2006 conv. con
modif, nella L n. 81 del 2006 ; con il terzo violazione e falsa applicazione degli
arti’. 44, 49 e 53 del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti del 10.7.02,in
relazione all’art. 6, c. 4, lett. a) del d.lgs. 2.9.97 n. 314 e all’ari’. 3 d.l
14.6.1996 n. 318 conv. in L 29.7.1996 n. 402 nonché in relazione agòi arti:
1362 e ss, 2120 cod. civ. e all’art. 4,, c. 10 e 11, della L 29.5.82 n. 297. Con
gli ultimi due morivi ha contestato la tesi della Corte d’appello che l’emolumento
Ric. 2012 n. 00928 sez. ML – ud. 14-03-2013
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udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli

Ric. 2012 n. 00928 sez. ML – ud. 14-03-2013
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denominato trattamento di fine rapporto (tfr.) corrisposto agli operai agricoli a
tempo determinato costituisca una componente della retribuzione, come tale idonea a
determinare la indennità di disoccupazione, e non salario differito,escluso ai sensi
del detto art. 6, c. 4, lett. a) sia dalla base imponibile dei contributi previdenziali,
sia dalla retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in agricoltura..
La parte intimata non ha svolto attività difensiva
Con nferimento al primo motivo di ricorso si osserva che secondo l’orientamento
prevalente di questa Corte, consolidatosi con recente pronuncia delle Sezioni unite (
v. Seun. n. 12720 del 2009 – che conferma le tesi della precedente Cass. Se
un. n. 6491 del 1996), la decadenza di cui all’art. 47 D.P.R. n. 639 del
1970, all’art. 6 dl. n. 103 del 1991 conv. in legge n. 166 del 1991 e all’ad 4
d.l. n. 348 del 1992 conv. in legge n. 438 del 1992, non trova applicazione in
tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia intesa non già al riconoscimento del
diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo all’adeguamento
della prestazione già ottenuta, perché riconosciuta solo in parte e liquidata in un
importo inferiore a quello dovuto; la correttezza della ricostruzione del quadro
normativo di riferimento nei termini sopra richiamati, risulta indirettamente
avvalorata, secondo quanto osservato da una recente pronunzia di questa Corte
( Cass. n. 7245 del 2012), dall’art. 38, primo comma, lett. d) del d. L n. 98
del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, che ha integrato, con ulteriore
comma, l’art. 47, prevedendo l’assoggettabilità a decadenza ( con decorrenza dal
riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte) delle
azioni giudiziane aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in
parte o il pagamento di accessori del credito e l’applicabilità di tale disciplina anche
ai giudizi pendenti in primo grado al momento di entrata in vigore della norma.
Come,infatti, sottolineato nella richiamata sentenza n. 7245 /2012, la espressa
previsione di una limitata efficacia retroattiva del regime decadenziale rivela la
consapevolezza nel legislatore del carattere modificativo della disposizione introdotta
rispetto alla regola preesistente, quale consolidatasi per effetto della recente
pronuncia delle Sezioni unite del 2009; pertanto, deve ritenersi che, prima della
sua integrazione per effetto dall’art. 38, primo comma, lett. d) del convertito dl. n.
98 del 2011, Part.47 del d.p.r. n.639 del 1970 è inapplicabile al caso di
domanda di riliquidazione di prestazioni solo parzialmente riconosciute e liquidate
dall’ente previdenziale.
Con nfinmento agli ulteriori motivi di ricorso si osserva che, confermando quanto
già ritenuto con la sentenza 9.5.07 n.10546, secondo cui “ai fini della
liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione
– definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il
salano medio convenzionale ex art. 4 d.lgs. 16.4.97 n. 146 – non comprende il
trattamento di fine rapporto”, questa Corte ha ulteriormente affermato che “sulla
base del suddetto principio, la voce denominata quota di t.fr. dai contratti collettivi
vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità
di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che

del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata
giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione
camerale. .Conseguentemente il ricorso va accolto e non essendo
necessari ulteriori accertamenti in fatto, deciso nel merito con rigetto
della domanda di inclusione della quota cd Tfr nella base di calcolo
della indennità di disoccupazione agricola .La definizione del giudizio
anche alla luce dello ius superveniens di cui al dl. n.98 del 2011configura
la sussistenza di giusti motivi di compensazione dell’intero giudizio.
P. Q.M.
La Corte , accoglie il ricorso ; cassa la sentenza impugnata e decidendo
nel merito rigetta la domanda di inclusione della quota di TFR nella
Ric. 2012 n. 00928 sez. ML – ud. 14-03-2013
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è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al d.l. 14.6.96 n.318, art.
3, conv. dalla 1. 29.7.96, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la
retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in
difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che
detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non
è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte
dell’autonomia collettiva” (v. Cass. 5.01.11 n. 202 e numerose altre conformi).Tale orientamento giurisprudenziale è stato confermato dal legislatore il quale con
norma interpretativa contenuta nel dl. 6.07.11n. 98 (conv. dalla 1. 15.07.11 n.
111) prevede che “l’art. 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e l’articolo
1, comma 5, del decreto legge10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modUkazioni,
dalla legge 11 maqo 2006 n. 81, si inteTretano nel senso che kr retribuzione,uti le
per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo
determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto
comunque denominato dalla contrattazione collettiva” (c. 18)..
Essendosi il giudice di merito adeguato ai principi *nai da questa Corte in
relazione alla inapplicabilità del regime decadenziale alle domande intese alla
riliquidazione di una prestazione già riconosciuta questo Collegio, riunito in
camera di consiglio, dovrà valutare se il primo motivo non sia manifestamente
infondato.
Non essendosi il giudice di merito adeguato ai principi espressi da questa Corte in
relazione alle censure svolte con il secondo e terzo motivo di ricorso il Collegio,
riunito in camera di consiglio , dovrà valutare se in relazione a tali motivi il ricorso
non sia manifestamente fondato.”.
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono

base di calcolo della indennità di disoccupazione agricola . Compensa
le spese dell’intero processo .

Roma, camera di consiglio del 14 marzo 2013

Dott. ssa Maura La Terza

Il Presidente

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