Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14345 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

BAIA PARAELIOS SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo

studio dell’avvocato DI PIERRO NICOLA, che lo rappresenta e difende,

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

SAIGESE SPA, COMUNE DI PARGHELIA;

– intimati –

sul ricorso 27027-2007 proposto da:

COMUNE DI PARGHELIA in persona dei Commissari e legali rappresentanti

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. L. CATTOLICA

3, presso lo studio dell’avvocato CIUFOLINI ALESSANDRO, rappresentato

e difeso dall’avvocato INZILLO MARIA CATERINA giusta delega in calce;

– controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –

contro

BAIA PARAELIOS SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo

studio dell’avvocato DI PIERRO NICOLA, che lo rappresenta e difende

delega a margine;

– controricorrente al controricorso e ricorso inc. condizionato –

e contro

SAIGESE SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 82/2006 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 05/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DI PIERRO che si riporta;

sentito il P.M. in persona del SOST. PROC. GEN. DOTT. BASILE Tommaso,

che nulla osserva sulla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Baia Paraelios srl. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati con memoria, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Calabria n. 82/06/06, depositata il 5 giugno 2006, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, non è stata riconosciuta la sua pretesa di non pagare l’ici per gli anni 1995-1998 a favore del Comune di Parghelia. In particolare il giudice di appello ha affermato che gli avvisi di liquidazione a suo tempo erano stati regolarmente notificati alla contribuente a mezzo della legale rappresentante a mani proprie, e pertanto l’ingiunzione di pagamento era stata emessa correttamente.

L’ente impositore resiste con controricorso, e a sua volta propone ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo, cui la contribuente resiste con altro controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., atteso che essi sono stati proposti contro la stessa sentenza.

Preliminarmente altresì va esaminata l’eccezione di inammissibilità del controricorso proposta dalla ricorrente, secondo cui esso sarebbe stato notificato fuori termine. Essa è infondata, posto che il ricorso è stato notificato al Comune il 25.7.2007, e consegnato all’ufficiale giudiziario il precedente giorno 21, sicchè la decorrenza non poteva che cominciare dalla prima data per il destinatario, e perciò il termine per la sua notifica non poteva che decorrere dal 29.9.2007, e quindi essa doveva essere effettuata entro e non oltre il 19.10.2007, mentre era stata compiuta il 17 dello stesso mese. Invero il principio per cui la notifica del ricorso si intende eseguita alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e non a quella dell’effettivo recapito trova applicazione quando si deve accertare il rispetto di un termine di decadenza posto dalla legge a carico del notificante, e non anche quando si tratta di individuare il “dies a quo” di un termine che il destinatario dell’atto notificato è tenuto a rispettare e che non può che decorrere dal perfezionamento della notificazione. Pertanto il termine per il deposito del controricorso, che decorre dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso di modo che il “dies a quo” del primo termine opera in effetti anche come “dies a quo” per il secondo, deve calcolarsi dal giorno della effettiva notificazione del ricorso al controricorrente, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 27596 del 28/12/2006, n. 14456 del 2006).

Ricorso principale.

Con il primo e secondo motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, stante la loro stretta connessione, la ricorrente deduce violazione di norme di legge, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, in quanto la CTR non avrebbe considerato che nessuna notifica degli avvisi di liquidazione era stata effettuata alla società, avente sede a Roma in via dei (OMISSIS), mentre invece il plico era stato consegnato a persona non avente alcun rapporto con la Paraelios, tale M.P., nella residenza della legale rappresentante A.A.M. in vi (OMISSIS), sicchè essa era nulla, con la conseguenza che l’ingiunzione di pagamento non poteva essere emessa.

La censura è fondata. Il giudice di appello ha osservato che gli avvisi di liquidazione risultavano notificati regolarmente in via SS. Pietro e Paolo a Roma, dove era l’abitazione di A., legale rappresentate, a mani di P. Matianni addetta al servizio, e quindi nessuna nullità poteva riscontrarsi.

L’assunto non è esatto, dal momento che per le persone giuridiche prima della riforma dell’art. 145 c.p.c. ad opera della L. n. 263 del 2005, art. 2 e D.L. n. 273 del 2005, art. 39 quater conv. nella L. n. 51 del 2006, gli atti tributari dovevano essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l’ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell’art. 145 cod. proc. civ., comma 1, Qualora tale modalità risultava impossibile, si applicava il successivo terzo comma dell’art. 145 cod. proc. civ., e la notifica doveva essere eseguita ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., alla persona fisica che rappresenta l’ente. In caso d’impossibilità di procedere anche secondo questa modalità, la notifica doveva essere eseguita secondo le forme dell’art. 140 cod. proc. civ., ma se l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente non si trovavano nel Comune del domicilio fiscale, la notifica doveva effettuarsi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) e si perfezionava nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione del prescritto avviso di deposito nell’albo del Comune stesso (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 15856 del 07/07/2009, n. 3618 del 2006).

Ricorso incidentale condizionato.

Il ricorrente per incidente denunzia violazione di norme di legge, giacche il giudice di appello doveva rilevare la novità della questione attinente alla decadenza dell’ente impositore dalla pretesa azionata, perchè proposta solamente in appello, anche se implicitamente rigettata.

In realtà il Comune di Parghelia è rimasto del tutto vincitore nel grado di appello, quindi non ha alcun interesse a proporre il gravame a sua volta, ancorchè condizionato, e comunque con doglianza assorbita da quanto enunciato rispetto al principale.

Ne deriva che il ricorso principale va accolto, e quello incidentale rigettato, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata rispetto al primo, senza rinvio ex art. 384 c.p.c., comma 2, poichè non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, sicchè la causa va decisa nel merito, con accoglimento del ricorso introduttivo.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti motivi, per compensarle.

PQM

LA CORTE Riuniti i ricorsi, accoglie il principale; rigetta l’incidentale;

cassa la sentenza impugnata in relazione al primo senza rinvio, e, decidendo nel merito, accoglie quello introduttivo della contribuente, e compensa le spese dell’intero giudizio.

così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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