Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14345 del 13/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/07/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 13/07/2016), n.14345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12183/2015 proposto da:

A.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IMPERIA, 15,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ASTUTO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCO ORECCHIA, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), UTG PREFETTURA DI ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 24580/2014 del TRIBUNALE di ROMA del

25/11/2014, depositata il 09/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2016 dal Consigliere Dott. Relatore ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Vincenzo Astuto presente anche per l’Avvocato

Francesco Orecchia, che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza pubblicata in data 8 agosto 2013, accoglieva il ricorso presentato dall’avv. A.V., avverso l’ordinanza ingiunzione, notificata il 10 dicembre 2009, con la quale confermando il verbale di accertamento, veniva intimato allo stesso il pagamento di Euro 175,30 per violazione dell’art. 7 C.d.S., comma 1 (circolava nella corsia di area di percorrenza riservata ai mezzi pubblici), annullava la sanzione amministrativa e compensava le spese di giudizio.

Avverso tale sentenza, veniva proposto appello da A.V. sulla base di un unico motivo nella specie attinente all’asserita violazione e falsa applicazione d egli artt. 91 e 92 c.p.c., con conseguente contraddittoria ed erronea motivazione con riguardo al capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite.

Si e’ costituita Roma Capitale instando per il rigetto del gravame.

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 24580 del 2014 rigettava l’appello e compensava le spese. Secondo il Tribunale la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato la compensazione delle spese laddove affermava che “sussistono gravi motivi stante la gratuita’ del rito senza obbligo di patrocinio legale per compensare tra le parti le spese del giudizio”. La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta dall’avv. A.V. per un motivo. Roma Capitale e UTG Prefettura di Roma, intimati, in questa fase non hanno svolto attivita’ giudiziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso A.V. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 91 e 92 c.p.c., della L. n. 689 del 1981, art. 23, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dolendosi del fatto che il Tribunale abbia confermato la compensazione delle spese del giudizio di primo grado e che abbia compensato le spese del giudizio di appello. Secondo il ricorrente, la peculiarita’ del rito dell’opposizione a sanzione amministrativa, indicata dal Giudice di Pace e confermata dal Tribunale, quale ragione della compensazione, non avrebbe ne’ i caratteri della gravita’, ne’ quelli dell’eccezionalita’ per giustificare ai sensi dell’art. 92 c.p.c., la disposta compensazione. Piuttosto, giusta la norma di cui della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11, l’opposizione a sanzione amministrativa dovrebbe essere decisa secondo diritto e cio’ costituirebbe una valida ragione per la difesa tecnica e, conseguentemente, per la corretta applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

1.1.- Il motivo e’ fondato.

Va chiarito che l’obbligo per il giudice di merito di indicare esplicitamente come previsto dall’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo risultante dalla modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009 (nella specie ratione temporis applicabile), gli altri giusti motivi (diversi dalla reciproca soccombenza) comportanti la compensazione totale o parziale delle spese, puo’ ritenersi assolto, soltanto con l’indicazione di specifiche circostanze o concreti aspetti della controversia e non anche con generici riferimenti alla tipologia del procedimento, alle particolari disposizioni che lo regolano o alla natura delle questioni trattate o, ancora, alla limitata attivita’ difensiva svolta (tra le altre: Cass. nn. 26897/11, 15413/11).

1.2.- A sua volta, come e’ stato gia’ detto da questa Corte (Cass. 9556 del 2014) l’art. 91 c.p.c., comma 4, dispone che “nelle cause previste dall’art. 82, comma 1, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda”. Ai sensi dell’art. 82 c.p.c., comma 1, “davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede Euro 1.100”. Risulta, dunque, evidente che la disposizione di cui all’art. 91 c.p.c., comma 4, si riferisce alle controversie che, per ragioni di valore, sono attribuite alla giurisdizione equitativa del giudice di pace. In tal senso, rileva l’art. 113 c.p.c., comma 2, a norma del quale “il giudice di pace decide secondo equita’ le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalita’ di cui all’art. 1342 c.c.”. Chiarito, dunque, l’ambito di applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 4, non puo’ non rilevarsi che, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 11, u.p., applicabile ratione temporis, atteso che il giudizio di opposizione e’ iniziato in primo grado nel 2009, “nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l’art. 113 c.p.c., comma 2”.

Nel caso in esame, pertanto, non va applicato il quarto comma dell’art. 91 cpc., ma il primo comma dello stesso articolo, secondo il quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa.

1.3.- Va, infine, chiarito che, avendo l’avv. A.V. proposto opposizione avvalendosi del potere di cui all’art. 86 c.p.c., il Tribunale avrebbe dovuto accertare a quale titolo il professionista avesse partecipato al processo, poiche’ (a prescindere dal profilo fiscale), mentre la parte che sta in giudizio personalmente non puo’ chiedere che il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti, appunto, l’intenzione di operare come difensore di se medesimo ex art. 86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale.

Il ricorso, dunque va accolto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Roma in persona di altro Magistrato, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma in persona di altro Magistrato, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera del consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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