Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14345 del 08/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.08/06/2017),  n. 14345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7384/2016 proposto da:

C.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TORRISI,

rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO CAPOLUPO e PIETRO

BRUNO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 970/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di L’AQUILA, depositata il 21/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’01/03/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

La Dott. C.M.C. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR abruzzese del 21 settembre 2015 laddove nega alla contribuente, pediatra di base convenzionata col SSN, il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2008 al 2011. L’agenzia spiega difese con controricorso. La contribuente replica con memoria.

Col ricorso si censura – per violazioni di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e segg.) e processuali (proc. trib. art. 36 c.p.c.; art. 132; Cost., art. 111) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività della contribuente fornita del requisito dell’autonoma organizzazione.

Invece, la decisione del giudice regionale si attiene, in punto di diritto, ai principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016, laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Dunque, il ricorso non è fondato. Esso nella sua struttura logica e giuridica si discosta dai superiori principi laddove trascura che la CTR, con insindacabile accertamento di fatto devoluto al monopolio del giudice di merito, ha appurato che la ricorrente dispone di due studi, superando la soglia minima richiesta dalla normativa convenzionale e indicata dalle sezioni unite per l’esonero dalla imposizione fiscale ai fini dell’IRAP (conf. Cass. 23838/16, 17569/16, 17742/16, 19011/16; v. 22852/16, 22103/16). Da ultimo – a mente di Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 1860 del 25/01/2017 – va rilevato che la contribuente, ponendosi in posizione obiettivamente eccedentaria rispetto al minimo strumentale per l’esercizio della pediatria di base, non adduce in punto di fatto alcunchè circa la presenza di peculiari situazioni e specifici bisogni territoriali eventualmente trascurati dal giudice di merito (es. Cass. 25238/16).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di rigetto e compensazione di spese in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA