Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14345 del 06/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14345 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 28196-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, società con socio unico, in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO
LUIGI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine
del ricorso;

– ricorrente contro

Data pubblicazione: 06/06/2013

GUERRUCCI ROBERTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LALLI
CLAUDIO giusta mandato a margine del controricorso;

avverso la sentenza n. 8902/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA dell’8/11/2010, depositata il 19/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO AilILIO SEPE.
Svolgimento del processo
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.
ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc.
civ. e 375 cod. proc. civ. :” Roberta Guerrucci ha adito il giudice del lavoro
chiedendo che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ad un contratto di
assunzione alle dipendenze di Poste Italiane S.p.A.
Rigettata la domanda e proposto appello dalla Lucci, la Code d’appello di Roma,
in parziale accoglimento dell’impugnazione accertava la esistenza fra le parti di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1.10.2002 e
condannava la società alla riammissione in servizio ed al risarcimento del danno
commisurato alle retribuzioni maturate dal 28.7.2004 fino al 31.12.2005, oltre
accessori.
Per la cassazione della decisione proponeva ricorso la Poste Italiane S.p.A..
L’intimata depositava controricorso
.Agli atti è depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale del 19.7.2012,
dal quale risulta che la Lucci ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo
concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta
amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarano che —in
caso di fasi giudizi ali ancora aperte — le stesse saranno definite in coerenza con il
presente verbale.
L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di
cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire
il processo. Alla cessazione della materia del contendere dovrà far seguito la
declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire e ad
Ric. 2011 n. 28196 sez. ML – ud. 14-03-2013
-2-

– contraticorrente –

Roma 14 marzo 2013
Il Presidente
Dott. ssa Maura La Terza

(W,rAdv

),

impugnare , deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o
l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione al quale va
valutato l’interesse ad agire ( Cass. s.u.n. 25278 del 2006 ) .
Il Collegio, riunito in camera di consiglio, pertanto, dovrà valutare se il ricorso sia
inammissibile .”
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata
giurisprudenza in materia in relazione alla necessità della sussistenza
dell’interesse ad impugnare anche al momento della pronunzia.
Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso .Sussisono giusti
motivi di compensazione desumibili dagli esiti difformi in primo e
secondo grado della controversia e dalla avvenuta definizione
transattiva della lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.

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