Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14344 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16012-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TUPINI 113,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA CORBO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANNI PERROTTA;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 201/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOLISE, depositata il 25/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente avverso l’estratto di ruolo e la cartella di pagamento emessa dall’Ufficio con cui lo stesso richiedeva il pagamento della somma di Euro 21.501,20 Euro ai fini impositivi IRPEF, IVA e sanzioni con riferimento ai redditi non dichiarati riferiti all’annualità d’imposta 2011;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello della parte contribuente, rilevando la mancanza dell’avviso bonario, il difetto di notifica della cartella di pagamento e il mancato contraddittorio preventivo prima dell’iscrizione a ruolo;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 6, in quanto la cartella di pagamento derivava da controllo automatico dell’omesso versamento e dunque non doveva emettere nè avviso di accertamento nè avviso bonario, in quanto quest’ultimo è necessario non, come nel caso di specie, in caso di omesso versamento dell’imposta dichiarata ma solo in caso di errori materiali o di calcolo da parte del contribuente.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale poggia infatti la sua motivazione anche sul difetto della notifica della cartella di pagamento oltre che sul mancato rispetto del contraddittorio preventivo prima dell’iscrizione a ruolo, su cui l’Agenzia nulla lamenta.

Secondo questa Corte:

la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione configura una pronuncia basata su due distinte “rationes decidendi”, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. n. 17182 del 2020).

Il ricorso dell’Agenzia delle entrate è pertanto inammissibile perchè non ha impugnato la ratio decidendi della sentenza consistente nel ravvisato difetto della notifica della cartella di pagamento e nella necessità di un contraddittorio preventivo prima dell’iscrizione a ruolo del debito tributario.

Ritenuto pertanto inammissibile l’unico motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.000, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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