Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14344 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 15/06/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 15/06/2010), n.14344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17408-2007 proposto da:

M.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ANGELOZZI

GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVIA

ANTONIO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta mandato in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 894/2006 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 10/11/2006 r.g.n. 64/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

udito l’Avvocato ANGELOZZI GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 26.6.2003 al Tribunale di Potenza M.A. S. conveniva in giudizio l’Inps chiedendo l’accertamento del suo diritto all’assegno ordinario di invalidità dalla domanda amministrativa del 25.9.1997 e la condanna del convenuto alla corresponsione della relativa prestazione, oltre accessori.

Nella resistenza dell’Inps, il Tribunale accoglieva la domanda.

Proponeva appello l’Inps assumendo che il M. era decaduto dal diritto di proporre l’azione giudiziaria a norma del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e successive modificazioni, perchè avendo presentato la domanda amministrativa il 25.9.1997, l’azione giudiziaria era stata promossa il 26.6.2003, oltre il termine massimo di tre anni e trecento giorni previsto dalla norma citata.

Per la cassazione di tale sentenza il sig. M. ha proposto ricorso con un unico articolato motivo. L’Inps ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il lavoratore denuncia violazione del D.P.R. 30 aprile 197, n. 639, art. 47 nel testo modificato dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 convertito in L. n. 438 del 1992, nonchè violazione del D.L. n. 103 del 1991, art. 6 convertito in L. n. 166 del 1991 e sostiene: a) che il termine di decadenza non decorre se l’Inps nel provvedimento di reiezione della domanda amministrativa non abbia indicato l’autorità giudiziaria competente ed i termini per l’esperimento dell’azione; b) che l’esame tardivo da parte dell’amministrazione di un ricorso presentato tardivamente rimette l’assicurato nei termini per proporre l’azione; c) che in caso di mancata presentazione del ricorso amministrativo, o di tardiva sua presentazione, opera il disposto del D.L. n. 103 del 1991, art. 6 secondo cui i termini di decadenza decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei, sicchè all’istante andavano quantomeno riconosciuti i ratei anteriori al triennio antecedente la domanda giudiziaria.

Le censure formulate ai punti a) e b) sono infondate sulla scorta della recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione che, con sentenza n. 12718 del 2009, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il principio di diritto per cui il tardivo provvedimento di rigetto da parte dell’istituto previdenziale non vale a spostare in avanti il termine di decadenza che inizia comunque a decorrere dall’esaurimento dei termini fissati per il procedimento amministrativo (trecento giorni dalla domanda amministrativa); nella stessa sentenza le Sezioni Unite hanno anche affermato che la mancata indicazione dei rimedi avverso il provvedimento dell’amministrazione non ha rilevanza ai fini della decorrenza del termine di decadenza.

E’ invece meritevole di accoglimento la censura di cui al punto c).

Il D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, comma 1 convertito dalla L. 1 giugno 1991, n. 166, art. 6, comma 1 ha disposto che i termini previsti dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3 sono posti a pena di decadenza per l’esercizio del diritto alla prestazione previdenziale e che la decadenza determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissibilità della relativa domanda giudiziale. Nell’ultima parte la norma predetta dispone che In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo i termini decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei”.

Il D.P.R. n. 639 del 1970, art 47 è stato successivamente riformulato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 convertito dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, senza alcuna espressa previsione per il caso di mancata proposizione dei ricorso amministrativo. Deve pertanto ritenersi che in mancanza di una espressa abrogazione del D.L. n. 103 del 1991, art. 6, comma 1 e di palese incompatibilità della predetta norma con la legge successiva, in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini di decadenza decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei.

In proposito va richiamato e ribadito il principio affermato da Cass. n. 16372 del 2003 secondo cui in caso di mancata proposizione del ricorso (cui è assimilabile il caso del ricorso proposto dopo la scadenza del termine complessivamente previsto per il procedimento amministrativo) il dies a quo di decorrenza della decadenza si identifica con quello di maturazione del diritto ai singoli ratei di prestazione e ciò anche a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 384 del 1992, citato art. 4 a norma del quale il riferimento al termine massimo di ultimazione del procedimento amministrativo non costituisce una ipotesi autonoma di decadenza, destinata ad assorbire quella stabilita dal D.L. n. 403 del 1991, art. 6 con riguardo all’ipotesi di mancata proposizione del ricorso amministrativo, ma completa il quadro delle possibili decorrenze della decadenza in ipotesi di avvenuta proposizione del ricorso stesso; ha soggiunto la Corte che “il verificarsi della decadenza, sia nel caso di proposizione che in quello di mancata proposizione del ricorso, comporta l’estinzione del diritto a tutti i ratei di prestazione maturati anteriormente al decorso del termine di decadenza computato a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziale, mentre non compromette il diritto ai ratei maturati nel periodo compreso tra tale momento e lo spirare del termine stesso così computato”.

A questi principi, pienamente condivisi dal Collegio, non si è attenuta la sentenza impugnata, avendo il giudice di appello affermato che la tardiva proposizione dell’azione giudiziaria, rispetto alla domanda amministrativa, aveva del tutto estinto il diritto alla prestazione previdenziale richiesta.

Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa ad altro giudice, designato in dispositivo, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Salerno.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

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