Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14344 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. I, 08/07/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 08/07/2020), n.14344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35703/2018 proposto da:

O.F., rappresentato e difeso dall’avvocato Stefania

Santilli, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

08/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/12/2019 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 4465/2018 depositato il 08-11-2018 il Tribunale di Brescia ha respinto il ricorso di O.F., cittadino della (OMISSIS), avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il ricorrente riferiva di aver lasciato il proprio Paese per trovare condizioni di vita migliori per sè e i suoi cari. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della (OMISSIS) e dell'(OMISSIS), descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “VIOLAZIONE DI LEGGE ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al requisito di straordinaria necessità ed urgenza del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13; dell’art. 77 e 111 Cost. e dei limiti previsti dalla L. n. 400 del 1988, art. 15. Illegittimità costituzionale”.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Per costante giurisprudenza di questa Corte la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente col motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (Cass. n. 15879/2018). Peraltro con le ordinanze n. 17717/2018 e n. 28119/2018 questa Corte ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale che il ricorrente prospetta. Le argomentazioni di cui alle citate ordinanze, da intendersi, per brevità, richiamate, sono integralmente condivise dal Collegio.

3. Con il secondo motivo lamenta “VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e art. 10, comma 3, motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria e alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità; omesso esame di fatti decisivi circa della sussistenza dei requisiti di quest’ultima. Violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 7, 14, 16, 17; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10,32; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; art. 10 Cost. Omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione ai presupposti della protezione umanitaria; mancanza o quantomeno l’apparenza della motivazione e la nullità della sentenza per violazione di varie disposizioni – artt. 112,132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, art. 111 Cost., comma 6. Violazione del dovere di collaborazione gravante sul giudice nella ricerca e nel vaglio delle Coi per tale domanda”. Deduce che il Tribunale ha omesso di valutare, quanto alla sua condizione di vulnerabilità oggettiva e soggettiva, da un lato la situazione generale, di povertà, violenza, corruzione, insicurezza del Paese, alla stregua delle fonti prodotte dallo stesso ricorrente, per la loro rilevanza ai fini della concessione della protezione umanitaria, e, dall’altro lato, l’inserimento sociale in Italia. Lamenta la violazione del contraddittorio sulle COI, di cui deduce il vaglio non puntuale e trasparente da parte del Tribunale, e richiama diffusamente la normativa applicabile e le pronunce di questa Corte, in particolare la n. 4455/2018.

4. Anche il secondo motivo è inammissibile.

4.1. Occorre precisare, in via preliminare, con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

Ciò posto, il ricorrente allega genericamente la propria situazione di vulnerabilità senza alcun riferimento individualizzante, limitandosi a richiamare la normativa di riferimento e alcune pronunce di questa Corte, nonchè la situazione di instabilità e povertà della (OMISSIS), e senza confrontarsi con il percorso argomentativo di cui al decreto impugnato.

Il Tribunale ha rilevato che il richiedente, migrante economico, non aveva allegato fattori soggettivi di vulnerabilità ed ha escluso, altresì, la sussistenza di fattori oggettivi di vulnerabilità, richiamando le stesse fonti di conoscenza citate in ricorso.

Il fattore di integrazione lavorativa e sociale in Italia, peraltro allegato in modo del tutto generico, non può essere isolatamente considerato, diventando recessivo se difetta la vulnerabilità, come nella specie, e la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).

7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla dovendo disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione del Ministero.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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