Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14344 del 08/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.08/06/2017),  n. 14344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7045/2016 proposto da:

V.C., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DEL

RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato AMINA L’ABBATE,

rappresentato e difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2340/22/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BARI, SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

09/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’01/03/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

L’avv. V.C. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Puglia (sez. Lecce) che il 9 novembre 2015 che, confermando la decisione della CTP – Bari, ha negato al contribuente l’annullamento della cartella di pagamento per omesso versamento dell’IRAP dovuta per l’anno d’imposta 2006. Il fisco resiste con controricorso.

Va premesso che, contrariamente all’assunto del contribuente (motivo 1), il condono fiscale delle liti pendenti (L. n. 289 del 2002, art. 16; D.L. n. 98 del 2011, art. 39), consentendo la definizione agevolata delle sole vertenze aventi ad oggetto un atto impositivo comunque denominato, non si applica alle controversie riguardanti la cartella, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis (e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis), con cui il fisco richiede il pagamento di versamenti omessi e delle conseguenti sanzioni, poichè tale atto non ha natura impositiva, derivando, per quanto attiene ai versamenti, da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro puramente formale dell’omissione, senza alcuna autonomia e discrezionalità da parte dell’Amministrazione (Cass. Sez. 5, Sentenze n. 1571 del 28/01/2015, Rv. 634349 e n. 9194 del 21/04/2011, Rv. 617965).

Diversamente, col secondo motivo, il ricorrente esattamente censura – per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e segg.) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente fornita del requisito dell’autonoma organizzazione sostanzialmente per essere espletata con l’ausilio di una segretaria part time.

L’impugnazione è centrata correttamente su principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Tale parametro orientativo, invece, non risulta rispettato dal giudice d’appello. Il che comporta l’accoglimento delle censure per falsa applicazione di norme di diritto (motivo 2).

Fondate sono, pure, le censure di fatto (motivo 3) riguardo alla modestia delle spese sostenute per dotarsi di uno studio arredato in una stanza messa a disposizione da una persona di famiglia. Sul punto la decisione d’appello è del tutto elusiva sì da porsi, stante l’anapodittico riferimento a “spese di non esiguo ammontare”, ben al di sotto di quel minimo costituzionale di motivazione esigibile dal giudice di merito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629829).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza che, accogliendo parzialmente il ricorso stesso, cassi in relazione la sentenza d’appello con rinvio per nuovo esame in base agli enunciati principi di diritto.

PQM

 

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia Sez. Lecce in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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