Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14344 del 06/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14344 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 28090-2011 proposto da:
BOSCARELLI ALFONSO BSCLNS49B10C846C, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo
studio dell’avvocato LUPONIO ENNIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato CAMILLERI BRUNO giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrente contro

Data pubblicazione: 06/06/2013

A

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA,
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

– controlicorrente nonchè contro
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di BENEVENTO,
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di COLLE SANNITA;

intimati

avverso la sentenza n. 7082/2010 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 28/10/2010, depositata il 21/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTIMO SEPE.
Svolgimento del processo
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.
ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc.
civ. e 375 cod. proc. civ. “Il Tribunale di Benevento in accoglimento
della domanda di Alfonso Boscarelli, dichiarava il diritto del ricorrente
al riconoscimento dell’intera anzianità di servizio nel profilo D.G.S.A.
con diritto al trattamento economico corrispondente a far data dal
1.9.,2000, tenuto conto della retribuzione annua spettante, sulla base
di conteggi predisposti dal ricorrente . La Corte di appello di Napoli in
riforma della decisione respingeva la domanda .Per la cassazione della
decisione ha proposto ricorso l’originario ricorrente deducendo, ai
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ. , violazione e falsa
applicazione degli artt. 1362 e 1363 in relazione agli artt 8 e 19 CCNL
2001 e 87 e 142 co 8 CCNL 1995 , artt. 34 e 48 del CCNL 1999 e art.4
dpr n. 399 del 1988 nonché violazione e falsa applicazione degli arti
Ric. 2011 n. 28090 sez. ML – ud. 14-03-2013
-2-

legis;

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al
Ministero dei compensi professionali liquidati in 2000,00 oltre le
spese prenotate a debito
Roma, camera di consiglio del 14 marzo 2013
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

11, 12 e 15 Preleggi .In sintesi ha contestato che le norme contrattuali
esprimessero la volontà di differenziare il trattamento economico dei
DSGA inquadrati nel 2000 e quelli inquadrati successivamente.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che ” In tema di personale
del computo scuola, la specifica norma di cui all’art. 8 del CCNL 9
marzo 2001 – relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del
personale del comparto scuola – regola il trattamento economico
spettante dal 10 settembre 2000 al personale ATA inquadrato nel
profilo professionale di “direttore dei servizi generali e amministrativi”
in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34 CCNL comparto
scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per il predetto
personale, la regola generale più favorevole in tema di computo
dell’intera anzianità di servizio per il caso di inquadramento nella
qualifica superiore, senza che sia configurabile alcun contrasto con le
norme imperative, non essendo il contratto collettivo sindacabile sotto
il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di
trattamento. ” (Cass.24431 del 2010 n. 24912 -24913-24914 del 2010 4
nonché numerose altre conformi in pari data; in precedenza v.,
sostanzialmente nel medesimo ordine di idee. Cass. 1 marzo 2010, n.
4885).
Poiché il ricorso non contiene argomenti che inducano a discostarsi da
tale orientamento, il Collegio, riunito in camera di consiglio, dovrà
valutare se esso sia manifestamente infondato”
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata
giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione
camerale. e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la
controversia viene decisa nel merito con il rigetto del ricorso.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza

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